Art. 170 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [periodo soppresso] Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni [1].
[1] Ultimo periodo soppresso dall’art. 25, comma 1e, L. 12 novembre 2011, n. 183.
In sintesi
Dopo la costituzione in giudizio, notificazioni e comunicazioni si effettuano al procuratore costituito; basta una sola copia anche con più difensori, salvo diversa dichiarazione.
Ratio della norma
L'art. 170 c.p.c. risponde a un'esigenza di economia processuale e di certezza delle comunicazioni: una volta che la parte si è costituita in giudizio tramite un procuratore, è quest'ultimo il punto di riferimento tecnico-professionale per la ricezione di tutti gli atti del processo. La norma evita duplicazioni inutili, tutela il contraddittorio assicurando che le notifiche giungano a un soggetto qualificato e accelera lo svolgimento del processo, concentrando in capo al difensore la gestione formale degli adempimenti.
Analisi del testo
Il primo comma fissa la regola generale: dopo la costituzione, ogni notifica o comunicazione si fa al procuratore costituito, salvo deroghe legali. Il secondo comma stabilisce il principio della copia unica, anche con più codifensori, salvo diversa dichiarazione espressa di uno di essi che voglia ricevere copia autonoma. Il terzo comma disciplina comparse e memorie autorizzate, oggi sostanzialmente assorbite dal Processo Civile Telematico, che impone il deposito telematico e la notificazione tramite PEC.
Quando si applica
La norma opera solo dopo la costituzione in giudizio della parte: prima di tale momento le notifiche seguono le regole ordinarie degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Si applica a tutti gli atti endoprocessuali (memorie, istanze, comparse, ordinanze) e alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 285 c.p.c., che va indirizzata al procuratore. Restano escluse le notifiche personali alla parte previste da norme speciali (es. interruzione del processo, atti di natura strettamente personale).
Connessioni con altre norme
L'art. 170 si coordina con l'art. 137 c.p.c. sulla disciplina generale delle notificazioni e con l'art. 141 c.p.c. sulla notifica presso il domiciliatario. Sul piano degli effetti rileva l'art. 285 c.p.c., poiché la notifica della sentenza al procuratore costituito fa decorrere il termine breve per impugnare. La modernizzazione tecnologica passa attraverso la L. 53/1994, che abilita gli avvocati alla notifica in proprio anche via PEC, e l'art. 16-ter D.L. 179/2012, che istituisce i pubblici elenchi di indirizzi PEC (INI-PEC, ReGIndE) utilizzabili per le notifiche telematiche obbligatorie tra professionisti.
Domande frequenti
L'art. 170 c.p.c. si applica anche prima della costituzione in giudizio?
No. Prima della costituzione le notifiche seguono le regole generali degli artt. 137 e seguenti c.p.c. e devono essere indirizzate alla parte personalmente. L'art. 170 opera solo dopo che la parte ha nominato un procuratore costituendosi formalmente.
È valida la notifica fatta a uno solo dei difensori se la parte ne ha nominati più di uno?
Sì. Il secondo comma dell'art. 170 c.p.c. prevede espressamente che basti una sola copia anche in presenza di più difensori, salvo che uno di essi abbia espressamente dichiarato di voler ricevere copia autonoma degli atti.
La notifica della sentenza per far decorrere il termine breve va fatta alla parte o al procuratore?
Va fatta al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., e da tale notifica decorre il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 285 c.p.c. La notifica diretta alla parte personalmente è inidonea a far decorrere il termine.
Come si effettuano oggi concretamente le notifiche tra avvocati?
Tramite PEC, in base alla L. 53/1994 sulle notifiche in proprio degli avvocati e all'art. 16-ter D.L. 179/2012, che individua i pubblici elenchi (INI-PEC, ReGIndE) da cui estrarre l'indirizzo del procuratore destinatario, nel quadro del Processo Civile Telematico.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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