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Art. 172 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 172 c.p.c. e' stato abrogato dalla L. 263/2005 nell'ambito della riforma del processo civile; la materia e' oggi disciplinata da altre disposizioni del codice.
Ratio della norma
L'articolo e' stato abrogato. Nel contesto originario rispondeva all'esigenza di disciplinare in modo unitario alcuni aspetti formali degli atti del processo civile, in linea con l'impianto del codice del 1940. Le riforme successive hanno reso necessario un riordino della materia, riconducendola a un quadro piu' coerente con il principio del giusto processo.
Analisi del testo
Prima dell'abrogazione la disposizione concorreva a regolare profili relativi alle forme degli atti processuali e alla loro acquisizione. La L. 263/2005, nell'ambito della riforma del processo civile, ha eliminato la norma per evitare sovrapposizioni e duplicazioni con altre disposizioni gia' presenti nel codice, semplificando il dato normativo.
Quando si applica
La disposizione non si applica piu'. I profili che essa contribuiva a regolare devono oggi essere ricostruiti facendo riferimento alle norme generali sulle forme degli atti processuali (artt. 121 ss. c.p.c.) e alle disposizioni vigenti in tema di istruzione probatoria e prova testimoniale (artt. 244 ss. c.p.c.).
Connessioni con altre norme
Il riferimento attuale va operato agli artt. 121 ss. c.p.c. sulle forme degli atti, agli artt. 163 ss. c.p.c. sull'introduzione della causa e agli artt. 244-257-bis c.p.c. sulla prova per testimoni, oltre alle norme generali del Libro I del codice.
Domande frequenti
L'art. 172 c.p.c. e' in vigore?
No, e' stato abrogato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, nell'ambito della riforma del processo civile.
Cosa disciplinava prima dell'abrogazione?
Concorreva a regolare profili formali degli atti processuali e aspetti connessi all'istruzione probatoria, in particolare in materia di prova testimoniale.
Quale e' oggi la disciplina di riferimento?
Occorre fare riferimento agli artt. 121 ss. c.p.c. sulle forme degli atti e agli artt. 244 ss. c.p.c. sulla prova per testimoni.
Si puo' ancora citare l'art. 172 c.p.c. in un atto difensivo?
No, citarlo come norma vigente e' un errore: occorre richiamare le disposizioni attualmente in vigore.
Perche' e' stato abrogato?
Per esigenze di semplificazione e coordinamento normativo, evitando duplicazioni con altre disposizioni del codice.