Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 169 c.p.c. – Ritiro dei fascicoli di parte
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare …
dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato ; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 168-bis - bis c.p.c.: Designazione del giudice istruttore→Cod. proc. civ. art. 170 - Art. 170 c.p.c.: Notificazioni e comunicazioni nel corso del pro→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 168 c.p.c.: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del→Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta→Art. 171 c.p.c.: Ritardata costituzione delle parti→Articolo 166 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto→Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 165 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’attore→Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 169 c.p.c. disciplina il ritiro dei fascicoli di parte dalla cancelleria su autorizzazione del giudice, con obbligo di redeposito nei momenti decisori.
Ratio della norma
L'art. 169 c.p.c. nasce in un contesto processuale cartaceo, dove il fascicolo di parte conteneva fisicamente atti, comparse e documenti prodotti dal difensore. La ratio è duplice: da un lato consentire alla parte di riprendere materialmente il proprio fascicolo per studiarlo, integrarlo o utilizzarlo in altre sedi; dall'altro garantire che, nei momenti processuali decisivi, il giudice abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per decidere.
Analisi del testo
La norma richiede una espressa autorizzazione del giudice istruttore, che valuta caso per caso l'opportunità del ritiro. L'obbligo di redeposito sorge in due momenti precisi: la rimessione della causa al collegio (rito collegiale) e la precisazione delle conclusioni davanti al giudice unico (art. 189 c.p.c. e art. 281-quinquies c.p.c.). Si tratta delle fasi in cui il fascicolo deve essere completo per la decisione.
Quando si applica
Nel processo cartaceo, l'istanza di ritiro veniva presentata in udienza o tramite cancelleria. Oggi, con l'obbligatorietà del Processo Civile Telematico per gli atti endoprocessuali (D.M. 44/2011 e successivi), il fascicolo di parte è digitale e consultabile in ogni momento dalla consolle dell'avvocato: la norma conserva rilievo solo per i giudizi residuali ancora cartacei o per documenti originali depositati materialmente.
Connessioni con altre norme
L'art. 169 si collega all'art. 168 c.p.c. sulla formazione del fascicolo d'ufficio e di parte, all'art. 189 c.p.c. sulla precisazione delle conclusioni nel rito collegiale e all'art. 281-quinquies c.p.c. sulla decisione del giudice unico. Il D.M. 44/2011 sul PCT ha trasformato radicalmente la gestione dei fascicoli, rendendo la disposizione largamente desueta nella prassi quotidiana.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, attore in una causa di risarcimento danni iniziata nel 2010 (ancora cartacea), chiede al giudice istruttore l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo per estrarre copie di alcuni documenti da utilizzare in un parallelo procedimento penale; il giudice autorizza, ma Tizio dimentica di ridepositare il fascicolo prima della precisazione delle conclusioni: il collegio decide sulla base del solo fascicolo d'ufficio, e Tizio rischia di vedere ignorate prove decisive.
Caio, convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo, ritira regolarmente il fascicolo dopo l'istruttoria, lo integra con una consulenza tecnica di parte e lo rideposita tempestivamente all'udienza ex art. 189 c.p.c.; il giudice valuta la nuova documentazione e accoglie l'opposizione. Sempronio, in un giudizio telematico avviato nel 2025, non deve preoccuparsi di alcun ritiro: i suoi atti sono nel fascicolo informatico del PCT, sempre accessibili al difensore e al magistrato.
Domande frequenti
Cosa succede se non rideposito il fascicolo prima della decisione?
Il giudice decide sulla base del solo fascicolo d'ufficio e di quello dell'altra parte: i documenti contenuti nel fascicolo non depositato non potranno essere valutati, con grave pregiudizio probatorio.
L'art. 169 c.p.c. si applica ancora oggi nel processo telematico?
In gran parte no: con il PCT (D.M. 44/2011) i fascicoli sono digitali e sempre disponibili. La norma conserva applicazione residuale per giudizi cartacei pendenti o per originali depositati fisicamente.
Chi autorizza il ritiro del fascicolo di parte?
L'autorizzazione spetta al giudice istruttore, che valuta l'istanza presentata dal difensore della parte interessata e ne verifica la compatibilità con lo stato del processo.
Quando esattamente va ridepositato il fascicolo?
All'atto della rimessione della causa al collegio (art. 189 c.p.c.) o della precisazione delle conclusioni davanti al giudice unico (art. 281-quinquies c.p.c.), in modo che sia disponibile per la decisione.