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Art. 169 c.c. Alienazione dei beni del fondo
In vigore
Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 169 c.c. vieta di alienare o vincolare i beni del fondo patrimoniale senza il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, senza autorizzazione giudiziale.
Ratio
L'art. 169 c.c. presidia l'integrità del fondo patrimoniale, evitando che la sua funzione di garanzia per i bisogni della famiglia venga vanificata da atti dispositivi unilaterali o improvvidi. La norma introduce un doppio livello di tutela: il consenso congiunto dei coniugi e, in presenza di figli minori, il controllo giudiziale.
Analisi
La norma elenca esemplificativamente gli atti vietati: alienazione, ipoteca, pegno e qualsiasi altro atto di vincolo. L'elenco deve interpretarsi estensivamente, ricomprendendo ogni atto che riduca o pregiudichi la consistenza del fondo. Quando vi sono figli minori, il consenso coniugale non è sufficiente: occorre il provvedimento del giudice emesso in camera di consiglio, previa valutazione della sussistenza di «necessità» o «utilità evidente». L'atto compiuto in violazione della norma è annullabile.
Quando si applica
La norma si applica ad ogni atto dispositivo su beni del fondo dalla sua costituzione fino alla cessazione (art. 171 c.c.). Rileva in tutte le ipotesi in cui un coniuge intenda disporre di un bene del fondo, sia in sede ordinaria sia in sede di separazione o divorzio.
Connessioni
La norma è correlata all'art. 167 c.c. (atto costitutivo), all'art. 170 c.c. (esecuzione sui beni), all'art. 171 c.c. (cessazione del fondo), agli artt. 320 e 321 c.c. (tutela dei minori) e all'art. 184 c.c. (atti compiuti senza il necessario consenso).
Domande frequenti
Un coniuge può vendere da solo un bene del fondo patrimoniale?
No. Salvo espressa autorizzazione nell'atto costitutivo, per alienare beni del fondo è necessario il consenso di entrambi i coniugi. In presenza di figli minori, serve anche l'autorizzazione del giudice.
In quali casi il giudice autorizza la disposizione dei beni del fondo?
Il giudice può autorizzare l'atto dispositivo solo in presenza di «necessità» (bisogno urgente e non altrimenti soddisfacibile) o «utilità evidente» (vantaggio concreto e manifesto per la famiglia).
Cosa succede se un bene del fondo viene alienato senza il consenso del coniuge?
L'atto è viziato e può essere annullato su iniziativa del coniuge che non ha prestato il consenso, nei termini di prescrizione applicabili.
L'atto costitutivo può eliminare il requisito dell'autorizzazione giudiziale?
Sì, se al momento della costituzione non vi erano figli minori. Se invece esistevano già figli minori, la clausola non è sufficiente a esonerare dall'autorizzazione giudiziale.
Si può ipotecare un bene del fondo per garantire un mutuo bancario?
Sì, ma con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, previa autorizzazione giudiziale. Il mutuo deve essere contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
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