Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 169 c.c. Alienazione dei beni del fondo
In vigore
Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 168 - Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo→Cod. civ. art. 170 - Art. 170 Codice Civile: Esecuzione sui beni e sui frutti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale→Art. 171 Codice Civile: Cessazione del fondo→Art. 166 bis Codice Civile: Divieto di costituzione di dote→Art. 166 Codice Civile: Capacità dell’inabilitato→Art. 172 Codice Civile: Riduzione→Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore→Art. 173 Codice Civile: Amministrazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 169 c.c. vieta di alienare o vincolare i beni del fondo patrimoniale senza il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, senza autorizzazione giudiziale.
Ratio
L'art. 169 c.c. presidia l'integrità del fondo patrimoniale, evitando che la sua funzione di garanzia per i bisogni della famiglia venga vanificata da atti dispositivi unilaterali o improvvidi. La norma introduce un doppio livello di tutela: il consenso congiunto dei coniugi e, in presenza di figli minori, il controllo giudiziale.
Analisi
La norma elenca esemplificativamente gli atti vietati: alienazione, ipoteca, pegno e qualsiasi altro atto di vincolo. L'elenco deve interpretarsi estensivamente, ricomprendendo ogni atto che riduca o pregiudichi la consistenza del fondo. Quando vi sono figli minori, il consenso coniugale non è sufficiente: occorre il provvedimento del giudice emesso in camera di consiglio, previa valutazione della sussistenza di «necessità» o «utilità evidente». L'atto compiuto in violazione della norma è annullabile.
Quando si applica
La norma si applica ad ogni atto dispositivo su beni del fondo dalla sua costituzione fino alla cessazione (art. 171 c.c.). Rileva in tutte le ipotesi in cui un coniuge intenda disporre di un bene del fondo, sia in sede ordinaria sia in sede di separazione o divorzio.
Connessioni
La norma è correlata all'art. 167 c.c. (atto costitutivo), all'art. 170 c.c. (esecuzione sui beni), all'art. 171 c.c. (cessazione del fondo), agli artt. 320 e 321 c.c. (tutela dei minori) e all'art. 184 c.c. (atti compiuti senza il necessario consenso).
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio hanno un fondo con casa e terreni
Per necessità urgente di liquidità dovuta a cure mediche, chiedono al giudice autorizzazione a vendere l'immobile. Il giudice accorda il nulla osta in camera di consiglio.
Caso 2: Sempronio intende ipotecare beni del fondo senza consenso di Mevio
L'atto è impossibile: sia consenso che autorizzazione giudiziale (se figli minori) sono requisiti cumulativi per alienazione, ipoteca, pegno o vincolo.
Domande frequenti
Un coniuge può vendere da solo un bene del fondo patrimoniale?
No. Salvo espressa autorizzazione nell'atto costitutivo, per alienare beni del fondo è necessario il consenso di entrambi i coniugi. In presenza di figli minori, serve anche l'autorizzazione del giudice.
In quali casi il giudice autorizza la disposizione dei beni del fondo?
Il giudice può autorizzare l'atto dispositivo solo in presenza di «necessità» (bisogno urgente e non altrimenti soddisfacibile) o «utilità evidente» (vantaggio concreto e manifesto per la famiglia).
Cosa succede se un bene del fondo viene alienato senza il consenso del coniuge?
L'atto è viziato e può essere annullato su iniziativa del coniuge che non ha prestato il consenso, nei termini di prescrizione applicabili.
L'atto costitutivo può eliminare il requisito dell'autorizzazione giudiziale?
Sì, se al momento della costituzione non vi erano figli minori. Se invece esistevano già figli minori, la clausola non è sufficiente a esonerare dall'autorizzazione giudiziale.
Si può ipotecare un bene del fondo per garantire un mutuo bancario?
Sì, ma con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, previa autorizzazione giudiziale. Il mutuo deve essere contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
Fonti consultate: 1 fonte verificate