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Art. 168 c.c. Impiego ed amministrazione del fondo
In vigore
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 168 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni del fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi e che i frutti sono destinati ai bisogni della famiglia.
Ratio
L'art. 168 c.c. disciplina gli effetti interni del fondo patrimoniale sul piano della titolarità e della gestione, completando la disciplina istitutiva dell'art. 167 c.c. La norma mira a garantire che il fondo assolva effettivamente la sua funzione di destinazione ai bisogni familiari attraverso l'impiego dei frutti e un regime amministrativo ispirato alla cogestione coniugale tipica della comunione legale.
Analisi
Il primo comma stabilisce una presunzione di comunione dei beni del fondo tra i coniugi, superabile con espressa disposizione contraria nell'atto costitutivo. Indipendentemente dalla titolarità, i frutti restano vincolati ai bisogni della famiglia: si tratta di un vincolo di destinazione oggettivo. L'amministrazione è retta dalle regole della comunione legale: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente, mentre quelli di straordinaria amministrazione richiedono il consenso congiunto.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i fondi patrimoniali regolarmente costituiti. Rileva in particolare nella gestione corrente del fondo (riscossione di canoni, dividendi), nelle controversie tra coniugi sulla titolarità dei beni e nei rapporti con i creditori che intendano verificare la destinazione dei frutti.
Connessioni
La norma si raccorda con gli artt. 167 c.c. (costituzione del fondo), 169 c.c. (limitazioni all'alienazione), 170 c.c. (esecuzione sui beni e frutti), 180-183 c.c. (amministrazione della comunione legale) e gli artt. 820-821 c.c. (frutti naturali e civili).
Domande frequenti
I beni del fondo patrimoniale diventano automaticamente di entrambi i coniugi?
Sì, come regola generale. Tuttavia l'atto costitutivo può stabilire diversamente, attribuendo la proprietà a uno solo dei coniugi o al terzo costituente. In ogni caso, i frutti rimangono vincolati ai bisogni della famiglia.
Come si amministra il fondo patrimoniale?
Si applicano le norme sulla comunione legale: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun coniuge separatamente, quelli di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di entrambi.
I frutti del fondo possono essere usati liberamente?
No. L'art. 168 c.c. impone che i frutti siano impiegati per i bisogni della famiglia. Non è possibile derogare a questa regola nemmeno nell'atto costitutivo.
Cosa succede se un coniuge usa i frutti del fondo per scopi personali?
L'utilizzo dei frutti per scopi estranei costituisce una violazione dell'art. 168 c.c. e può dare luogo a responsabilità verso l'altro coniuge, con obbligo di restituzione o risarcimento.
Il regime di amministrazione può essere modificato nell'atto costitutivo?
L'atto costitutivo può modulare il regime di proprietà, ma le regole di amministrazione derivano dal rinvio legale alle norme sulla comunione legale (artt. 180-183 c.c.) e non sono liberamente derogabili.
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