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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 165 c.c. Capacità del minore

In vigore

Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90.

In sintesi

  • Il minore ammesso a matrimonio può prestare consenso alle convenzioni matrimoniali
  • L'assistenza di genitori, tutore o curatore speciale è requisito di validità
  • La capacità non è assoluta: il minore agisce sempre sotto protezione legale

Minore autorizzato a matrimonio: capacità di consenso alle convenzioni matrimoniali se assistito da genitori, tutore o curatore speciale.

Ratio

Il diritto del minore autorizzato a contrarre matrimonio di partecipare autonomamente alle convenzioni matrimoniali riconosce una capacità di agire limitata ma presente nel minore. La norma mira a proteggere il minore stesso tramite l'obbligo di assistenza genitoriale o tutelare, evitando che possa essere coinvolto in stipulazioni patrimoniali senza tutela legale. Questo equilibrio salvaguarda sia la libertà del minore di formare il proprio assetto patrimoniale coniugale sia l'interesse pubblico a evitare frodi o abusi.

Analisi

L'articolo prevede che il minore ammesso a matrimonio possieda piena capacità di consenso alle relative convenzioni matrimoniali, a condizione che sia assistito da: (a) genitori che esercitano la responsabilità genitoriale; (b) tutore; oppure (c) curatore speciale nominato secondo art. 90 c.c. L'assistenza è requisito di validità, non meramente formale. La norma sottolinea come l'attribuzione di capacità al minore non sia assoluta bensì subordinata a tale protezione legale, riflettendo il principio che il minore può manifestare volontà negoziale ma necessita di vigilanza dell'adulto responsabile.

Quando si applica

Ricorre ogni qualvolta un minore autorizzato a matrimonio (es. per dispensa d'ufficio o per particolari circostanze) intenda stipulare convenzioni matrimoniali. La situazione è rara in pratica, ma la norma disciplina il caso teorico in cui il minore parta dagli assetti patrimoniali coniugali. Condizioni: (a) il minore sia legalmente ammesso al matrimonio; (b) intenda sottoscrivere convenzioni; (c) sia assistito da genitori esercenti responsabilità, tutore o curatore speciale.

Connessioni

Collegata all'art. 162 c.c. (forma e validità delle convenzioni), all'art. 90 c.c. (curatore speciale), e alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt. 316-337 c.c.). Rimanda anche all'art. 84 c.c. (capacità di agire del minore) e all'art. 98 c.c. (tutela). Per il matrimonio del minore, vedi artt. 83-84 c.c. (età richiesta e dispense).

Domande frequenti

Il minore ammesso al matrimonio puo' stipulare convenzioni matrimoniali?

Si', l'art. 165 c.c. attribuisce al minore autorizzato a contrarre matrimonio la capacita' di prestare validamente il consenso a tutte le relative convenzioni matrimoniali, comprese quelle modificative del regime patrimoniale legale.

Da chi deve essere assistito il minore nella stipulazione delle convenzioni?

Il minore deve essere assistito dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, dal tutore o, in mancanza, da un curatore speciale nominato dal giudice ai sensi dell'art. 90 c.c., a tutela della sua piena consapevolezza patrimoniale.

Cosa accade se la convenzione e' stipulata senza l'assistenza richiesta?

La convenzione e' annullabile su istanza dello stesso minore (anche dopo la maggiore eta'), dei suoi rappresentanti legali o del pubblico ministero, con termine di prescrizione quinquennale ai sensi dei principi generali sull'annullabilita' (artt. 1442-1446 c.c.).

Da quando il minore puo' contrarre matrimonio in Italia?

Solo dal compimento dei 16 anni e previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.), accertata la maturita' psicofisica del minore e la sussistenza di gravi motivi che giustifichino l'eccezione alla regola della maggiore eta'.

Quale ratio sottende all'art. 165 c.c.?

La norma bilancia il riconoscimento della capacita' del minore sposato (espressione della sua autonomia matrimoniale) con la necessita' di tutela patrimoniale, garantendo che le scelte sui rapporti patrimoniali avvengano con il supporto degli adulti responsabili della sua formazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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