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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 165 c.c. – Capacità del minore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Capacità del minore.
Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 164 - Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimonial…→Cod. civ. art. 166 - Art. 166 Codice Civile: Capacità dell’inabilitato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 166 bis Codice Civile: Divieto di costituzione di dote→Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni→Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale→Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali→Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo→Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi→Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Minore autorizzato a matrimonio: capacità di consenso alle convenzioni matrimoniali se assistito da genitori, tutore o curatore speciale.
Ratio
Il diritto del minore autorizzato a contrarre matrimonio di partecipare autonomamente alle convenzioni matrimoniali riconosce una capacità di agire limitata ma presente nel minore. La norma mira a proteggere il minore stesso tramite l'obbligo di assistenza genitoriale o tutelare, evitando che possa essere coinvolto in stipulazioni patrimoniali senza tutela legale. Questo equilibrio salvaguarda sia la libertà del minore di formare il proprio assetto patrimoniale coniugale sia l'interesse pubblico a evitare frodi o abusi.
Analisi
L'articolo prevede che il minore ammesso a matrimonio possieda piena capacità di consenso alle relative convenzioni matrimoniali, a condizione che sia assistito da: (a) genitori che esercitano la responsabilità genitoriale; (b) tutore; oppure (c) curatore speciale nominato secondo art. 90 c.c. L'assistenza è requisito di validità, non meramente formale. La norma sottolinea come l'attribuzione di capacità al minore non sia assoluta bensì subordinata a tale protezione legale, riflettendo il principio che il minore può manifestare volontà negoziale ma necessita di vigilanza dell'adulto responsabile.
Quando si applica
Ricorre ogni qualvolta un minore autorizzato a matrimonio (es. per dispensa d'ufficio o per particolari circostanze) intenda stipulare convenzioni matrimoniali. La situazione è rara in pratica, ma la norma disciplina il caso teorico in cui il minore parta dagli assetti patrimoniali coniugali. Condizioni: (a) il minore sia legalmente ammesso al matrimonio; (b) intenda sottoscrivere convenzioni; (c) sia assistito da genitori esercenti responsabilità, tutore o curatore speciale.
Connessioni
Collegata all'art. 162 c.c. (forma e validità delle convenzioni), all'art. 90 c.c. (curatore speciale), e alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt. 316-337 c.c.). Rimanda anche all'art. 84 c.c. (capacità di agire del minore) e all'art. 98 c.c. (tutela). Per il matrimonio del minore, vedi artt. 83-84 c.c. (età richiesta e dispense).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha 16 anni e ottiene dispensa per contrarre matrimonio
Sottoscrive convenzione di separazione di beni con il consenso della madre che esercita la responsabilità genitoriale. La convenzione è valida perché il minore è assistito dalla madre secondo l'articolo.
Caso 2: Caio, minore, è orfano di entrambi i genitori ed è sottoposto a tutela
Vuole stipulare convenzioni matrimoniali. Il tutor nomina un curatore speciale (come previsto da art. 90) che assiste Caio nella sottoscrizione. La convenzione è valida grazie all'assistenza del curatore.
Caso 3: Sempronio, minore autorizzato a matrimonio, ha genitori divorziati
Un genitore non ha responsabilità genitoriale. Sempronio vuole convenzioni matrimoniali; solo il genitore con responsabilità genitoriale può assistere. L'altro genitore non può partecipare. La convenzione è valida se il genitore responsabile assiste Sempronio.
Domande frequenti
Il minore ammesso al matrimonio può stipulare convenzioni matrimoniali?
Si', l'art. 165 c.c. attribuisce al minore autorizzato a contrarre matrimonio la capacità di prestare validamente il consenso a tutte le relative convenzioni matrimoniali, comprese quelle modificative del regime patrimoniale legale.
Da chi deve essere assistito il minore nella stipulazione delle convenzioni?
Il minore deve essere assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o, in mancanza, da un curatore speciale nominato dal giudice ai sensi dell'art. 90 c.c., a tutela della sua piena consapevolezza patrimoniale.
Cosa accade se la convenzione e' stipulata senza l'assistenza richiesta?
La convenzione e' annullabile su istanza dello stesso minore (anche dopo la maggiore età), dei suoi rappresentanti legali o del pubblico ministero, con termine di prescrizione quinquennale ai sensi dei principi generali sull'annullabilita' (artt. 1442-1446 c.c.).
Da quando il minore può contrarre matrimonio in Italia?
Solo dal compimento dei 16 anni e previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.), accertata la maturita' psicofisica del minore e la sussistenza di gravi motivi che giustifichino l'eccezione alla regola della maggiore età.
Quale ratio sottende all'art. 165 c.c.?
La norma bilancia il riconoscimento della capacità del minore sposato (espressione della sua autonomia matrimoniale) con la necessità di tutela patrimoniale, garantendo che le scelte sui rapporti patrimoniali avvengano con il supporto degli adulti responsabili della sua formazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate