Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 84 c.c. Età
In vigore
I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
In sintesi
L'art. 84 c.c. stabilisce che i minori di età non possono sposarsi, ma prevede un'eccezione per chi ha almeno sedici anni, previa autorizzazione del tribunale per gravi motivi.
Ratio
La norma tutela i minori da un vincolo giuridico e personale di straordinaria rilevanza, quale il matrimonio, che richiede piena capacità di discernimento. L'età minima fissata dalla legge riflette la scelta del legislatore di proteggere lo sviluppo psico-fisico del minore, rinviando al raggiungimento della maggiore età la possibilità di assumere impegni così definitivi. L'eccezione per i sedicenni non contraddice questa ratio, ma la modula: in presenza di circostanze straordinarie, il giudice può valutare caso per caso se la maturità raggiunta giustifichi l'anticipo.
Analisi
Il primo comma pone una regola assoluta: i minori di età — cioè coloro che non hanno ancora compiuto diciotto anni (art. 2 c.c.) — non possono contrarre matrimonio. Il secondo comma introduce una deroga tassativa: la soglia scende a sedici anni, ma solo su istanza dell'interessato e con autorizzazione giudiziaria. Il tribunale deve svolgere un duplice accertamento: la maturità psico-fisica del richiedente e la fondatezza delle ragioni addotte. Deve inoltre sentire obbligatoriamente il pubblico ministero, i genitori o il tutore. Il decreto è emesso in camera di consiglio, procedimento non contenzioso che garantisce riservatezza. Avverso il decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro dieci giorni dalla comunicazione, termine perentorio che non ammette rimessione in termini. La corte decide con ordinanza non impugnabile: non è quindi possibile ricorrere in Cassazione. Il decreto del tribunale acquista efficacia solo allo scadere del termine per il reclamo, se questo non è stato proposto.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che uno o entrambi i nubendi siano minori di età al momento della celebrazione del matrimonio. Riguarda sia il matrimonio civile sia quello concordatario, per il quale vige una disciplina parallela. La deroga giudiziaria è applicabile esclusivamente a chi abbia già compiuto sedici anni: non è possibile autorizzare il matrimonio di un soggetto di età inferiore, nemmeno per gravi motivi.
Connessioni
L'art. 84 c.c. va letto in collegamento con l'art. 2 c.c. (maggiore età a diciotto anni), con l'art. 117 c.c. (impedimenti al matrimonio), con l'art. 119 c.c. (nullità del matrimonio contratto in violazione dell'art. 84) e con gli artt. 737 ss. c.p.c. (procedimenti in camera di consiglio). Rileva inoltre il d.lgs. 154/2013, che ha riformato la filiazione, rafforzando il principio di tutela del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano.
Domande frequenti
Qual è l'età minima per matrimonio?
I minori non possono contrarre matrimonio.
A chi si chiede l'autorizzazione?
Al tribunale, su istanza dell'interessato, per gravi motivi.
Quando il tribunale può autorizzare?
Se l'interessato ha compiuto 16 anni e accertata maturità psico-fisica.
Contro il decreto?
È possibile reclamo in corte d'appello entro 10 giorni dalla comunicazione.
Quando il decreto acquista efficacia?
Decorsi 10 giorni senza reclamo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.