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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 117 c.c. Matrimonio contratto con violazione degli

In vigore

articoli 84, 86, 87 e 88 Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto con violazione dell’articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’articolo 68.

In sintesi

  • La violazione degli artt. 86 (libertà di stato), 87 (parentela/affinità/adozione) e 88 (delitto) legittima all'impugnazione i coniugi, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e i portatori di interesse legittimo e attuale.
  • La violazione dell'art. 84 (età minima) attribuisce la legittimazione attiva solo ai coniugi, ai genitori e al P.M.; il minore può agire personalmente entro un anno dalla maggiore età.
  • La domanda proposta dal genitore o dal P.M. è respinta se, anche in corso di giudizio, il minore raggiunge la maggiore età, vi sia stato concepimento/procreazione e sia accertata la volontà del minore di mantenere il vincolo.
  • Il matrimonio del coniuge dell'assente non è impugnabile per la durata dell'assenza.
  • Se avrebbe potuto essere concessa l'autorizzazione derogatoria ex art. 87 co. 4, il matrimonio non è più impugnabile dopo un anno dalla celebrazione.

Il matrimonio contratto in violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti, dal P.M. e da chiunque abbia un interesse legittimo e attuale.

Ratio

L'art. 117 c.c. disciplina l'impugnazione del matrimonio fondato sugli impedimenti relativi previsti dagli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c., distinguendo la platea dei legittimati attivi in ragione della natura dell'impedimento violato. La norma bilancia l'esigenza di rimuovere unioni invalide con il principio di stabilità del vincolo matrimoniale e di tutela dei soggetti più vulnerabili, in primis il minore.

Analisi

La disposizione distingue due regimi. Per le violazioni degli artt. 86, 87 e 88, impedimenti che attengono a valori di ordine pubblico come la monogamia, la struttura familiare e la repressione del delitto, la legittimazione è ampia e include chiunque abbia un interesse legittimo e attuale, oltre ai coniugi, agli ascendenti prossimi e al P.M. Per la violazione dell'art. 84 (età minima), la legittimazione è ristretta a coniugi, genitori e P.M., e l'azione del minore è personale e soggetta al termine di decadenza di un anno dalla maggiore età. La sanatoria prevista dal quarto comma per il caso in cui il minore abbia raggiunto la maggiore età, vi sia stato concepimento o procreazione e sussista la volontà di mantenere il vincolo, esprime il favor matrimonii e la prevalenza dell'autodeterminazione del soggetto divenuto pienamente capace. Il divieto di impugnazione durante l'assenza del coniuge bigamo riflette la situazione di incertezza giuridica tipica dell'istituto dell'assenza.

Quando si applica

La norma si applica quando un matrimonio è stato celebrato nonostante la sussistenza di uno degli impedimenti degli artt. 84, 86, 87 o 88 c.c. Non riguarda le ipotesi di cui agli artt. 119 (interdizione) e 120 (incapacità naturale), che hanno disciplina autonoma.

Connessioni

Si collegano: artt. 84, 86, 87, 88 c.c. (impedimenti); art. 124 c.c. (sanatoria); artt. 125-128 c.c. (effetti dell'annullamento); l. n. 149/2001 (adozione e minori); artt. 712 ss. c.p.c. (procedimenti in materia di stato delle persone).

Domande frequenti

Chi può impugnare il matrimonio per violazione dell'art. 84?

I coniugi, i genitori di ciascuno e il pubblico ministero.

Chi può impugnare per violazione degli art. 86, 87, 88?

I coniugi, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che abbiano interesse legittimo e attuale.

Quale termine ha il minore per impugnare il matrimonio?

Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, personalmente.

Che effetto ha il concepimento durante il matrimonio minorile?

Se esiste concepimento o procreazione e volontà del minore, l'azione deve essere respinta anche se proposta dal genitore.

Un matrimonio di minore con precedente matrimonio del coniuge come si impugna?

Per violazione dell'art. 84; l'azione decade se il minore raggiunge la maggiore età senza opposizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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