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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’art. 111.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 113 - Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un→Cod. civ. art. 115 - Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione→Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica→Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura→Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli→Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale→Art. 118 Codice Civile: Difetto di età→Art. 109 Codice Civile: Celebrazione in un comune diverso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato: in origine disciplinava il matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali, norma superata con l'abolizione della monarchia in Italia.
Ratio
L'art. 114 c.c., nella sua formulazione originaria del 1942, dettava norme speciali per il matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali, in considerazione della rilevanza costituzionale e istituzionale di tali soggetti sotto la Monarchia sabauda. La disciplina speciale rifletteva la posizione giuridica eccezionale del Sovrano e della famiglia reale nell'ordinamento statutario.
Analisi
Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948 e l'istituzione della Repubblica sancita dal referendum del 2 giugno 1946, l'istituto monarchico è stato definitivamente soppresso nell'ordinamento italiano. La XII Disposizione Transitoria della Costituzione ha inoltre temporaneamente vietato l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai discendenti maschi di Casa Savoia (divieto poi rimosso con la legge costituzionale n. 1 del 2002). L'art. 114 c.c. ha pertanto perso ogni applicabilità pratica ed è stato formalmente abrogato per sopravvenuta irrilevanza dei soggetti destinatari.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile: è abrogato. Non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente.
Connessioni
La disposizione si inseriva nel quadro delle norme speciali per determinate categorie di persone previste dal codice civile del 1942 sotto la Monarchia. Il contesto storico-giuridico è quello della transizione istituzionale dall'ordinamento monarchico a quello repubblicano.
Domande frequenti
L'art. 114 c.c. è ancora in vigore?
No: è una disposizione storica priva di applicazione. Riguardava il matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali ed è stata superata con l'abolizione della monarchia.
Cosa prevedeva originariamente?
Che nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile fosse il presidente del Senato e che la celebrazione potesse avvenire anche per procura.
Perché ha perso efficacia?
Con il referendum del 2 giugno 1946 e l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana l'istituto monarchico è stato soppresso, rendendo la norma inapplicabile.
Cosa diceva la XII Disposizione Transitoria della Costituzione?
Vietava temporaneamente l'ingresso e il soggiorno in Italia ai discendenti maschi di Casa Savoia; il divieto è stato poi rimosso con la legge costituzionale n. 1 del 2002.
Ha qualche valore oggi?
Solo di interesse storico-giuridico: documenta il quadro delle norme speciali del codice del 1942 sotto la Monarchia, oggi prive di rilevanza pratica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate