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Art. 114 c.c. [Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
In vigore
reali] (1) [Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.]
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato: in origine disciplinava il matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali, norma superata con l'abolizione della monarchia in Italia.
Ratio
L'art. 114 c.c., nella sua formulazione originaria del 1942, dettava norme speciali per il matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali, in considerazione della rilevanza costituzionale e istituzionale di tali soggetti sotto la Monarchia sabauda. La disciplina speciale rifletteva la posizione giuridica eccezionale del Sovrano e della famiglia reale nell'ordinamento statutario.
Analisi
Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948 e l'istituzione della Repubblica sancita dal referendum del 2 giugno 1946, l'istituto monarchico è stato definitivamente soppresso nell'ordinamento italiano. La XII Disposizione Transitoria della Costituzione ha inoltre temporaneamente vietato l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai discendenti maschi di Casa Savoia (divieto poi rimosso con la legge costituzionale n. 1 del 2002). L'art. 114 c.c. ha pertanto perso ogni applicabilità pratica ed è stato formalmente abrogato per sopravvenuta irrilevanza dei soggetti destinatari.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile: è abrogato. Non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente.
Connessioni
La disposizione si inseriva nel quadro delle norme speciali per determinate categorie di persone previste dal codice civile del 1942 sotto la Monarchia. Il contesto storico-giuridico è quello della transizione istituzionale dall'ordinamento monarchico a quello repubblicano.
Domande frequenti
L'art. 114 c.c. e' ancora applicabile?
No, l'art. 114 c.c. e' divenuto inapplicabile con l'avvento della Repubblica nel 1946 e con la XIII disposizione transitoria della Costituzione, ed e' stato formalmente espunto dall'ordinamento.
Quale era il contenuto originario dell'art. 114 c.c.?
Stabiliva che nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile fosse il presidente del Senato, che il Re determinasse il luogo della celebrazione e che il matrimonio potesse celebrarsi per procura senza applicare l'art. 111 c.c.
Perche' era previsto il presidente del Senato come ufficiale di stato civile?
Per riconoscere alla celebrazione dei matrimoni regali una rilevanza costituzionale e istituzionale superiore, affidandone la solennita' alla seconda carica dello Stato, espressione del Parlamento del Regno.
Chi celebra oggi il matrimonio civile in Italia?
Il matrimonio civile e' celebrato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile da lui delegato, nella casa comunale, secondo gli artt. 106 e ss. c.c. e il DPR 396/2000 sullo stato civile, senza alcuna eccezione soggettiva.
E' ancora ammesso il matrimonio per procura?
Si', il matrimonio per procura e' previsto dall'art. 111 c.c. ma solo in casi eccezionali tassativamente indicati, principalmente per i militari in servizio attivo in tempo di guerra o per chi si trovi in luoghi lontani per gravi e comprovate ragioni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate