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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 113 c.c. Matrimonio celebrato davanti a un

In vigore

apparente ufficiale dello stato civile Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

In sintesi

  • Il matrimonio celebrato davanti a chi esercitava pubblicamente le funzioni di ufficiale dello stato civile è valido anche se tale persona non aveva la qualità formale richiesta.
  • La tutela opera a favore della buona fede degli sposi: è necessario che almeno uno di essi ignorasse l'irregolarità al momento della celebrazione.
  • Se entrambi gli sposi sapevano che la persona non aveva la qualità di ufficiale dello stato civile, la norma non si applica e il matrimonio non produce effetti.
  • Il principio dell'apparenza del diritto tutela l'affidamento dei cittadini nella regolarità dell'esercizio delle funzioni pubbliche.

Tutela la validità del matrimonio celebrato davanti a un ufficiale di stato civile apparente, salvo che entrambi gli sposi fossero consapevoli dell'assenza di tale qualità.

Ratio

L'art. 113 c.c. è espressione del principio generale dell'apparenza del diritto applicato al diritto di famiglia. Il legislatore ha inteso proteggere i coniugi in buona fede dall'invalidità del matrimonio derivante da vizi attinenti alla persona del celebrante, estranei alla sfera di controllo degli sposi. La norma bilancia l'esigenza di certezza formale con quella di tutela delle situazioni giuridiche fondate su un ragionevole affidamento.

Analisi

Il presupposto della norma è che la persona priva della qualità di ufficiale dello stato civile abbia esercitato pubblicamente tali funzioni: non basta una situazione meramente privata o equivoca, occorre un'apparenza oggettiva e pubblica che abbia indotto in errore scusabile. Il criterio soggettivo è declinato in senso sfavorevole agli sposi: la protezione viene meno solo se entrambi erano a conoscenza dell'irregolarità. Anche uno solo degli sposi in buona fede è sufficiente a rendere valida la celebrazione. La prova della malafede di entrambi grava su chi intende far valere l'invalidità del matrimonio.

Quando si applica

La fattispecie tipica è quella del funzionario privo di nomina regolare o decaduto dall'incarico che continua a esercitare pubblicamente le funzioni di ufficiale di stato civile. Può rilevare anche in caso di vizi procedimentali gravi nella nomina del funzionario celebrante, purché l'irregolarità non fosse nota agli sposi.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 107 c.c. sulla forma della celebrazione e con l'art. 128 c.c. sul matrimonio putativo, che tutela analogamente i coniugi in buona fede da invalidità matrimoniali. Il principio dell'apparenza del diritto trova applicazione sistematica in diversi settori dell'ordinamento civile.

Domande frequenti

Un matrimonio celebrato da un falso ufficiale è valido?

Sì, se i due sposi non sapevano che la persona non era ufficiale dello stato civile.

Che cosa significa 'esercitare pubblicamente le funzioni'?

Comportarsi esteriormente come ufficiale, godere della fiducia pubblica e assumere i compiti dell'ufficio.

Cosa accade se uno o entrambi gli sposi conoscevano il difetto?

Il matrimonio è nullo; manca la competenza territoriale e personale dell'ufficiale celebrante.

L'ignoranza deve essere provata da chi?

Gli sposi devono provare la loro buona fede e mancanza di conoscenza della non-qualifica.

Che principio protegge gli sposi in buona fede?

Il principio di tutela dell'apparenza di diritto e della buona fede contrattuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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