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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116 c.c. – Matrimonio dello straniero nel Regno
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 115 - Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero→Cod. civ. art. 117 - Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi→Art. 118 Codice Civile: Difetto di età→Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un→Art. 119 Codice Civile: Interdizione→Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione→Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere→Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Lo straniero che intende sposarsi in Italia deve presentare all'ufficiale di stato civile un nulla osta rilasciato dall'autorità competente del proprio Paese.
Ratio
L'art. 116 c.c. risponde all'esigenza di tutelare la validità del matrimonio celebrato in Italia da parte di un cittadino straniero, assicurando che anche secondo la legge personale dell'interessato non sussistano impedimenti. La disposizione attua il principio di diritto internazionale privato per cui lo stato personale è regolato dalla legge nazionale (art. 23 l. n. 218/1995), evitando che un matrimonio valido in Italia sia nullo o inesistente all'estero per violazione della lex patriae dello sposo straniero.
Analisi
Il documento richiesto, comunemente detto «nulla osta» o «certificato di capacità matrimoniale», deve provenire dall'autorità competente del Paese d'origine e attestare che, secondo quella legge, nulla osta al matrimonio. In Italia il documento deve essere legalizzato o apostillato e, se redatto in lingua straniera, tradotto e asseverato. Il secondo comma introduce un limite al rinvio alla legge straniera: gli impedimenti assoluti previsti dagli artt. 85, 86, 87 nn. 1, 2 e 4, 88 e 89 c.c. si applicano comunque allo straniero, in quanto espressione dell'ordine pubblico matrimoniale italiano. Il terzo comma estende l'obbligo di pubblicazione agli stranieri stabilmente domiciliati o residenti nel territorio nazionale.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un cittadino straniero (o apolide) intende contrarre matrimonio in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'altro nubendo. Per i rifugiati e gli apolidi il nulla osta è sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa dinanzi all'ufficiale di stato civile, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti.
Connessioni
La norma si coordina con gli artt. 85-89 c.c. (impedimenti matrimoniali), con l'art. 93 c.c. (pubblicazione), con il d.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile) e con la l. n. 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato italiano). Rileva inoltre il Regolamento UE n. 2016/1103 per i matrimoni con elementi di internazionalità all'interno dell'Unione europea.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 245/2011
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, c.c., come modificato dall'art. 1, c. 15, l. 94/2009, limitatamente alle parole che imponevano allo straniero, per contrarre matrimonio in Italia, di esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno. La liberta' di contrarre matrimonio è diritto fondamentale tutelato anche dall'art. 12 CEDU; pretendere la regolarità del soggiorno costituisce sacrificio sproporzionato di tale diritto.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Lo straniero Tizio, residente in Italia, presenta dichiarazione delle autorità del proprio paese e documento di regolare soggiorno; è soggetto a pubblicazione secondo il codice.
Caso 2: Caso 2
Caio, cittadino extracomunitario, presenta documentazione insufficiente; l'ufficiale rifiuta la celebrazione fino al completamento.
Domande frequenti
Che documentazione deve presentare lo straniero?
Dichiarazione dell'autorità competente del suo paese attestante che nulla osta al matrimonio e documento di regolare soggiorno in Italia.
Lo straniero è soggetto agli impedimenti italiani?
Sì, ai limiti degli articoli 85, 86, 87, 88, 89 del codice civile.
Se lo straniero risiede in Italia, deve fare la pubblicazione?
Sì, deve fare la pubblicazione secondo le disposizioni del codice civile italiano.
Cosa accade se la dichiarazione straniera non è autentica?
L'ufficiale rifiuta la celebrazione e il matrimonio non può avvenire.
Lo straniero ha diritto a richiesta di trasferimento a un altro comune?
Sì, secondo le stesse regole previste per i cittadini italiani dall'articolo 109.
Fonti consultate: 1 fonte verificate