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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 c.c. Annullamento e sospensione delle
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 22 - Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli→Cod. civ. art. 24 - Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 21 Codice Civile: Deliberazioni dell’assemblea→Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni→Art. 20 Codice Civile: Convocazione dell’assemblea delle→Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di→Art. 19 Codice Civile: Limitazioni del potere di rappresentanza→Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica→Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 23 c.c. disciplina l'annullamento e la sospensione delle deliberazioni assembleari delle associazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, tutelando al contempo i terzi di buona fede.
Ratio
L'articolo 23 c.c. risponde all'esigenza di garantire la legalità interna delle associazioni riconosciute, consentendo il controllo giurisdizionale sulle deliberazioni assembleari illegittime. Il legislatore ha bilanciato due interessi contrapposti: la necessità di rimuovere gli atti viziati e la tutela dell'affidamento dei terzi che, in buona fede, abbiano già maturato diritti sulla base di quegli atti.
Analisi
Il primo comma individua tre categorie di soggetti legittimati all'impugnazione: gli organi dell'ente, qualunque associato, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato, e il pubblico ministero. Il vizio che legittima l'annullamento è la contrarietà alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto. Il secondo comma tutela i terzi di buona fede: l'annullamento opera ex tunc tra le parti, ma non travolge i diritti già acquisiti da chi ha contrattato con l'associazione ignorando il vizio. Il terzo e quarto comma regolano la sospensione cautelare: il giudice la può concedere solo su istanza di chi ha proposto l'impugnazione, previo ascolto degli amministratori, e solo in presenza di gravi motivi. Il provvedimento richiede motivazione espressa e deve essere notificato agli amministratori.
Quando si applica
La norma si applica alle associazioni riconosciute ogni volta che l'assemblea adotti una deliberazione in contrasto con disposizioni di legge o con le norme statutarie. Esempi tipici: delibere che modificano lo statuto senza il quorum richiesto, che escludono un associato senza rispettare il procedimento previsto, che approvano bilanci in violazione dei criteri di legge. La disciplina si applica in via analogica anche ad alcune fondazioni e agli enti del Terzo settore, salvo disposizioni speciali.
Connessioni
L'art. 23 c.c. va letto in raccordo con l'art. 21 c.c. (quorum deliberativi), l'art. 22 c.c. (deliberazioni assembleari), e l'art. 24 c.c. (esclusione degli associati). Sul piano processuale, la sospensione cautelare si affianca agli strumenti del c.p.c. (art. 700 c.p.c.) che trovano applicazione residuale. Per gli enti del Terzo settore rileva anche il d.lgs. 117/2017.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio impugna una deliberazione dell'assemblea che contraddice lo statuto; il tribunale può accogliere l'istanza e disporre l'annullamento.
Caso 2: Caso 2
Caio, rappresentando il pubblico ministero, chiede l'annullamento di una deliberazione contraria alla legge; il presidente del tribunale può sospenderne l'esecuzione se sussistono gravi motivi.
Domande frequenti
Quali deliberazioni possono essere annullate?
Quelle contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
Chi può impugnare la deliberazione?
Gli organi dell'ente, qualunque associato e il pubblico ministero.
Il presidente del tribunale può sospendere l'esecuzione?
Sì, se sussistono gravi motivi può ordinare la sospensione della deliberazione impugnata.
Quale termine per impugnare la deliberazione?
Il procedimento di annullamento deve essere promosso entro i termini stabiliti dalla legge.
La sospensione è automatica?
No, il presidente del tribunale la ordina valutando la gravità dei motivi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate