Testo dell'articoloVigente
Art. 21 c.c. – Deliberazioni dell’assemblea
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le deliberazioni assembleari richiedono maggioranza di voti e presenza di almeno metà degli associati.
Ratio
L'art. 21 c.c. bilancia due esigenze contrapposte: garantire la democraticità interna dell'associazione, assicurando che le decisioni riflettano la volontà della maggioranza, e tutelare la stabilità dell'ente, richiedendo consensi qualificati per le scelte più rilevanti. Il legislatore ha graduato i quorum in funzione della gravità degli effetti della deliberazione: più incisiva è la decisione, più ampio deve essere il consenso.
Analisi
La norma fissa due livelli di quorum. Il quorum ordinario si applica alle deliberazioni comuni: occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. La seconda convocazione deroga al solo quorum costitutivo, rendendo valida la delibera indipendentemente dal numero dei presenti, per evitare la paralisi dell'ente. Il quorum rafforzato opera per le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto (tre quarti degli associati presenti e maggioranza dei presenti, derogabile dallo statuto) e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio (tre quarti di tutti gli associati, inderogabile). La previsione dell'esclusione dal voto degli amministratori nelle delibere sul bilancio e sulla loro responsabilità è espressione del principio di prevenzione dei conflitti di interessi, analogo all'art. 2373 c.c. per le società.
Quando si applica
L'art. 21 c.c. si applica direttamente alle associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.) e, per analogia o rinvio, alle associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.), nella misura in cui lo statuto non disponga diversamente per i quorum ordinari. Le disposizioni sui quorum rafforzati per lo scioglimento sono inderogabili. La norma trova applicazione anche negli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, fatte salve le disposizioni speciali del d.lgs. 117/2017.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 14-16 c.c. (costituzione e statuto dell'associazione), all'art. 20 c.c. (convocazione dell'assemblea), all'art. 23 c.c. (annullamento delle deliberazioni), all'art. 2373 c.c. (conflitto di interessi nelle società, applicato per analogia) e agli artt. 24-25 c.c. (esclusione degli associati e scioglimento). Per gli ETS, il riferimento è il d.lgs. 117/2017, in particolare gli artt. 24-25 CTS.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio partecipa all'assemblea di un'associazione dove, con la presenza della metà dei soci, si delibera a maggioranza di voti; la deliberazione è valida.
Caso 2: Caso 2
Caio propone di modificare lo statuto ma la richiesta richiede la presenza di tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti; il quorum è più alto.
Domande frequenti
Quale quorum è necessario per la validità delle deliberazioni ordinarie?
Occorre la presenza di almeno la metà degli associati.
Come si decidono le deliberazioni in prima convocazione?
A maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati.
Cosa accade in seconda convocazione?
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Quale quorum è richiesto per modificare l'atto costitutivo?
Occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le modifiche statutarie hanno lo stesso quorum delle deliberazioni ordinarie?
No, richiedono un quorum più elevato: tre quarti degli associati in presenza.
Fonti consultate: 1 fonte verificate