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Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
In vigore
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. […] (1)
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In sintesi
L'art. 16 c.c. stabilisce i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti del primo libro, con norme specifiche per associazioni e fondazioni.
Ratio
L'art. 16 c.c. risponde all'esigenza di garantire trasparenza e certezza giuridica nella costituzione degli enti del primo libro del codice civile. Il legislatore ha voluto assicurare che chiunque si relazioni con un'associazione o una fondazione possa conoscere in modo chiaro le regole fondamentali che ne governano l'esistenza.
Analisi
La norma distingue un contenuto necessario, comune a tutti gli enti, e un contenuto specifico per ciascuna tipologia. Il contenuto necessario comprende i dati identificativi (denominazione, sede) e quelli strutturali (scopo, patrimonio, ordinamento e amministrazione). Per le associazioni, il legislatore ha ritenuto indispensabile disciplinare il rapporto associativo nella sua dimensione soggettiva: diritti, obblighi e criteri di accesso dei soci. Per le fondazioni, invece, la norma si concentra sul profilo funzionale dell'ente, imponendo di chiarire come vengono impiegate le rendite in coerenza con lo scopo. Il contenuto facoltativo (estinzione, devoluzione del patrimonio, trasformazione delle fondazioni) consente agli enti di dotarsi in anticipo di strumenti per gestire eventualità future, evitando vuoti normativi interni.
Quando si applica
La norma si applica al momento della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché in occasione di ogni successiva modifica degli stessi. Riguarda associazioni riconosciute e fondazioni sottoposte al regime del codice civile. Non si applica direttamente alle associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.), che godono di maggiore libertà formale, né alle società.
Connessioni
L'art. 16 si collega agli artt. 14 e 15 c.c. (costituzione dell'ente e condizioni di validità), all'art. 27 c.c. (estinzione della persona giuridica) e all'art. 28 c.c. (devoluzione del patrimonio). Per le fondazioni, rileva anche il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che ha introdotto requisiti statutari aggiuntivi per gli enti ETS.
Domande frequenti
Cosa deve contenere necessariamente l'atto costitutivo?
L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente, lo scopo, il patrimonio e la sede, nonché le norme su ordinamento e amministrazione.
Quali elementi aggiuntivi sono richiesti per le associazioni?
Per le associazioni occorre determinare i diritti e obblighi degli associati e le condizioni di loro ammissione.
Quali elementi aggiuntivi sono richiesti per le fondazioni?
Per le fondazioni occorre specificare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo può essere modificato?
Sì, l'atto costitutivo e lo statuto possono essere modificati secondo le procedure previste dalla legge.
Chi approva le modifiche all'atto costitutivo?
Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto richiedono l'assemblea con i quorum previsti dall'articolo 21 c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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