Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 18 c.c. Responsabilità degli amministratori.

Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Gli amministratori di un ente (associazione, fondazione, ecc.) rispondono dei danni causati all'ente secondo le regole del contratto di mandato.
  • Chi non ha partecipato all'atto che ha provocato il danno è esente da responsabilità.
  • L'esonero non vale se l'amministratore era a conoscenza dell'atto imminente e non ha formalmente manifestato il proprio dissenso.
  • Il dissenso deve risultare in modo documentabile: non è sufficiente un'opposizione verbale o informale.
  • La norma incentiva gli amministratori a vigilare attivamente e a reagire formalmente di fronte a decisioni illegittime o dannose.
  • Si applica alle persone giuridiche del Libro I del codice civile (associazioni riconosciute, fondazioni), nonché in via analogica ad altri enti.
Indice dei contenuti

Gli amministratori sono responsabili per gli atti causanti danni, con eccezione per chi ha dissociato.

Ratio

L'art. 18 c.c. risponde all'esigenza di tutelare il patrimonio dell'ente da condotte scorrette dei suoi organi amministrativi. Il legislatore ha scelto di richiamare la disciplina del mandato (artt. 1703 ss. c.c.) come statuto generale della responsabilità gestoria, imponendo agli amministratori di agire nell'interesse esclusivo dell'ente con diligenza e fedeltà.

Analisi

La norma introduce un regime di responsabilità individuale: ciascun amministratore risponde solo per gli atti cui ha partecipato. Tuttavia, la semplice assenza fisica non basta per ottenere l'esonero: se l'amministratore era a conoscenza che l'atto dannoso stava per essere compiuto, è tenuto a far constare il proprio dissenso. L'espressione «far constare» implica una manifestazione documentata, tipicamente mediante verbalizzazione in sede di riunione collegiale o comunicazione scritta, che renda opponibile a terzi e all'ente stesso la propria posizione contraria. L'inerzia consapevole equivale a una forma di concorso omissivo nella responsabilità.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione diretta negli enti dotati di personalità giuridica ai sensi del Libro I del codice civile (associazioni riconosciute e fondazioni). La giurisprudenza e la dottrina ne estendono i principi, in via analogica, alle associazioni non riconosciute e ad altri enti collettivi privi di personalità giuridica. La responsabilità ex art. 18 c.c. è distinta da quella verso i terzi (art. 38 c.c.) e da eventuali responsabilità penali o amministrative degli stessi soggetti.

Connessioni

La norma si coordina con gli artt. 1703-1730 c.c. (disciplina del mandato) e, per analogia, con l'art. 2392 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni. Il riferimento al mandato consente di applicare istituti quali l'obbligo di rendiconto (art. 1713 c.c.) e il risarcimento del danno per inadempimento.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 86/2025

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2941, primo comma, n. 7, c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione dell'azione di responsabilità verso gli amministratori delle associazioni non riconosciute mentre sono in carica. La Corte ha affermato che l'art. 18 c.c. si applica anche alle associazioni non riconosciute, equiparando la tutela dell'ente sotto il profilo della responsabilità gestoria a prescindere dal riconoscimento giuridico.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è amministratore di un'associazione e partecipa a un investimento sbagliato che causa danno; è responsabile secondo le norme del mandato verso l'ente.

Caso 2: Caso 2

Caio è amministratore ma non partecipa a una deliberazione dannosa e provvede a farne constare il dissenso per iscritto; è esente da responsabilità.

Domande frequenti

Secondo quale disciplina sono responsabili gli amministratori?

Gli amministratori rispondono verso l'ente secondo le norme del mandato.

Chi è esente da responsabilità?

È esente chi non ha partecipato all'atto dannoso, oppure chi ha provato di essersi opposto.

Cosa occorre per non essere responsabili dell'atto?

Occorre provare di non aver partecipato e di aver fatto constare il proprio dissenso.

La responsabilità è personale?

Sì, la responsabilità per l'atto dannoso è personale dell'amministratore.

Verso chi risponde l'amministratore?

L'amministratore risponde verso l'ente per i danni causati dal suo operato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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