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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 18 c.c. Responsabilità degli amministratori.

In vigore

Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

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In sintesi

  • Gli amministratori di un ente (associazione, fondazione, ecc.) rispondono dei danni causati all'ente secondo le regole del contratto di mandato.
  • Chi non ha partecipato all'atto che ha provocato il danno è esente da responsabilità.
  • L'esonero non vale se l'amministratore era a conoscenza dell'atto imminente e non ha formalmente manifestato il proprio dissenso.
  • Il dissenso deve risultare in modo documentabile: non è sufficiente un'opposizione verbale o informale.
  • La norma incentiva gli amministratori a vigilare attivamente e a reagire formalmente di fronte a decisioni illegittime o dannose.
  • Si applica alle persone giuridiche del Libro I del codice civile (associazioni riconosciute, fondazioni), nonché in via analogica ad altri enti.

Gli amministratori sono responsabili per gli atti causanti danni, con eccezione per chi ha dissociato.

Ratio

L'art. 18 c.c. risponde all'esigenza di tutelare il patrimonio dell'ente da condotte scorrette dei suoi organi amministrativi. Il legislatore ha scelto di richiamare la disciplina del mandato (artt. 1703 ss. c.c.) come statuto generale della responsabilità gestoria, imponendo agli amministratori di agire nell'interesse esclusivo dell'ente con diligenza e fedeltà.

Analisi

La norma introduce un regime di responsabilità individuale: ciascun amministratore risponde solo per gli atti cui ha partecipato. Tuttavia, la semplice assenza fisica non basta per ottenere l'esonero: se l'amministratore era a conoscenza che l'atto dannoso stava per essere compiuto, è tenuto a far constare il proprio dissenso. L'espressione «far constare» implica una manifestazione documentata — tipicamente mediante verbalizzazione in sede di riunione collegiale o comunicazione scritta — che renda opponibile a terzi e all'ente stesso la propria posizione contraria. L'inerzia consapevole equivale a una forma di concorso omissivo nella responsabilità.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione diretta negli enti dotati di personalità giuridica ai sensi del Libro I del codice civile (associazioni riconosciute e fondazioni). La giurisprudenza e la dottrina ne estendono i principi, in via analogica, alle associazioni non riconosciute e ad altri enti collettivi privi di personalità giuridica. La responsabilità ex art. 18 c.c. è distinta da quella verso i terzi (art. 38 c.c.) e da eventuali responsabilità penali o amministrative degli stessi soggetti.

Connessioni

La norma si coordina con gli artt. 1703-1730 c.c. (disciplina del mandato) e, per analogia, con l'art. 2392 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni. Il riferimento al mandato consente di applicare istituti quali l'obbligo di rendiconto (art. 1713 c.c.) e il risarcimento del danno per inadempimento.

Domande frequenti

Secondo quale disciplina sono responsabili gli amministratori?

Gli amministratori rispondono verso l'ente secondo le norme del mandato.

Chi è esente da responsabilità?

È esente chi non ha partecipato all'atto dannoso, oppure chi ha provato di essersi opposto.

Cosa occorre per non essere responsabili dell'atto?

Occorre provare di non aver partecipato e di aver fatto constare il proprio dissenso.

La responsabilità è personale?

Sì, la responsabilità per l'atto dannoso è personale dell'amministratore.

Verso chi risponde l'amministratore?

L'amministratore risponde verso l'ente per i danni causati dal suo operato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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