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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 c.c. Limitazioni del potere di rappresentanza
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 19 c.c. stabilisce che le limitazioni al potere di rappresentanza degli enti non iscritte nel registro non sono opponibili ai terzi in buona fede.
Ratio
L'art. 19 c.c. è espressione del principio di tutela dell'affidamento dei terzi. Chi entra in rapporto con una persona giuridica deve poter fare affidamento sulle informazioni ufficialmente accessibili: se un limite al potere del rappresentante non è pubblicizzato attraverso il registro, il terzo in buona fede non è tenuto a conoscerlo e l'ente non può invocare tale limite per sottrarsi agli effetti dell'atto compiuto.
Analisi
La norma opera attraverso una presunzione relativa di conoscenza invertita: la mancanza di pubblicità nel registro fa presumere l'ignoranza del terzo. L'ente che voglia opporre il limite dovrà fornire la prova positiva che il terzo ne era a conoscenza al momento della stipula. Non è sufficiente la mera conoscibilità astratta; occorre la conoscenza effettiva. Il registro rilevante è quello istituito dall'art. 33 c.c. presso le prefetture (oggi in parte transitato verso il RUNTS per gli enti del Terzo Settore).
Quando si applica
La disposizione trova applicazione ogni volta che il rappresentante di una persona giuridica riconosciuta compie un atto eccedendo o in violazione di limitazioni statutarie o deliberative non risultanti dal registro. Esempi tipici: clausole che richiedono la firma congiunta di due rappresentanti, massimali di spesa autorizzati solo con delibera assembleare, divieto di contrarre mutui senza autorizzazione.
Connessioni
La norma si coordina con l'art. 18 c.c. (rappresentanza dell'associazione), l'art. 33 c.c. (tenuta del registro) e, per le società, con l'art. 2384 c.c., che stabilisce un analogo principio di inopponibilità delle limitazioni ai poteri degli amministratori.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è amministratore di un'associazione con limitazioni interne al potere di rappresentanza non registrate; un terzo contratta senza conoscere il limite e la limitazione non gli può essere opposta.
Caso 2: Caso 2
Caio agisce come rappresentante di un ente e il terzo ignora le limitazioni al suo potere; il contratto è valido se il terzo non conosceva tali limitazioni.
Domande frequenti
Quando una limitazione al potere può essere opposta ai terzi?
Solo se risulta dal registro previsto dall'articolo 33 c.c. oppure si prova che il terzo era consapevole.
Cosa succede se il terzo non conosce le limitazioni?
Le limitazioni non iscritte non possono essere opposte al terzo che le ignorava.
Quale registro serve a proteggere i terzi?
Il registro previsto dall'articolo 33 c.c. nel quale devono risultare le limitazioni al potere.
Chi ha l'onere della prova circa la conoscenza del terzo?
Chi oppone la limitazione deve provare che il terzo ne era a conoscenza.
Che effetto ha la mancanza di registrazione?
La limitazione non registrata non vincola i terzi in buona fede che la ignoravano.
Fonti consultate: 1 fonte verificate