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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 19 c.c. Limitazioni del potere di rappresentanza

In vigore

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

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In sintesi

  • Le associazioni e gli enti possono fissare limiti interni ai poteri dei propri rappresentanti (ad es. nei propri statuti).
  • Questi limiti valgono verso i terzi solo se risultano dal registro delle persone giuridiche (art. 33 c.c.).
  • Se il limite non è registrato, il terzo che non ne era a conoscenza non può vedersi opporre il negozio come invalido.
  • L'ente può però provare che il terzo conosceva effettivamente il limite: in tal caso l'opponibilità è ammessa.
  • La norma tutela l'affidamento e la certezza dei rapporti giuridici con le persone giuridiche.
  • Il principio vale per le persone giuridiche soggette al registro ex art. 33 c.c.; per le associazioni non riconosciute si applicano regole diverse.

L'art. 19 c.c. stabilisce che le limitazioni al potere di rappresentanza degli enti non iscritte nel registro non sono opponibili ai terzi in buona fede.

Ratio

L'art. 19 c.c. è espressione del principio di tutela dell'affidamento dei terzi. Chi entra in rapporto con una persona giuridica deve poter fare affidamento sulle informazioni ufficialmente accessibili: se un limite al potere del rappresentante non è pubblicizzato attraverso il registro, il terzo in buona fede non è tenuto a conoscerlo e l'ente non può invocare tale limite per sottrarsi agli effetti dell'atto compiuto.

Analisi

La norma opera attraverso una presunzione relativa di conoscenza invertita: la mancanza di pubblicità nel registro fa presumere l'ignoranza del terzo. L'ente che voglia opporre il limite dovrà fornire la prova positiva che il terzo ne era a conoscenza al momento della stipula. Non è sufficiente la mera conoscibilità astratta; occorre la conoscenza effettiva. Il registro rilevante è quello istituito dall'art. 33 c.c. presso le prefetture (oggi in parte transitato verso il RUNTS per gli enti del Terzo Settore).

Quando si applica

La disposizione trova applicazione ogni volta che il rappresentante di una persona giuridica riconosciuta compie un atto eccedendo o in violazione di limitazioni statutarie o deliberative non risultanti dal registro. Esempi tipici: clausole che richiedono la firma congiunta di due rappresentanti, massimali di spesa autorizzati solo con delibera assembleare, divieto di contrarre mutui senza autorizzazione.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 18 c.c. (rappresentanza dell'associazione), l'art. 33 c.c. (tenuta del registro) e, per le società, con l'art. 2384 c.c., che stabilisce un analogo principio di inopponibilità delle limitazioni ai poteri degli amministratori.

Domande frequenti

Quando una limitazione al potere può essere opposta ai terzi?

Solo se risulta dal registro previsto dall'articolo 33 c.c. oppure si prova che il terzo era consapevole.

Cosa succede se il terzo non conosce le limitazioni?

Le limitazioni non iscritte non possono essere opposte al terzo che le ignorava.

Quale registro serve a proteggere i terzi?

Il registro previsto dall'articolo 33 c.c. nel quale devono risultare le limitazioni al potere.

Chi ha l'onere della prova circa la conoscenza del terzo?

Chi oppone la limitazione deve provare che il terzo ne era a conoscenza.

Che effetto ha la mancanza di registrazione?

La limitazione non registrata non vincola i terzi in buona fede che la ignoravano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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