Testo dell'articoloVigente
Art. 2384 c.c. – Poteri di rappresentanza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
In sintesi
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla delibera di nomina è per legge generale.
- Le limitazioni ai poteri rappresentativi non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate nel registro delle imprese.
- L'unica eccezione è la prova che il terzo abbia intenzionalmente agito in danno della società.
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2384 c.c. esprime il principio di generalità e inopponibilità delle limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori, in attuazione della Prima Direttiva societaria europea (dir. 68/151/CEE, oggi dir. 2017/1132/UE). La norma persegue la tutela dei terzi che trattano con la società in buona fede, i quali non devono essere penalizzati da limitazioni interne che potrebbero non conoscere o non poter facilmente verificare. In assenza di questa disposizione, ogni limitazione statutaria o assembleare, anche se formalmente pubblicata, potrebbe essere opposta al terzo, creando una situazione di grave incertezza nelle relazioni commerciali e disincentivando i traffici con le società di capitali. La generalità del potere rappresentativo è quindi una garanzia sistemica per il mercato.
Analisi
Il primo comma stabilisce il principio: il potere di rappresentanza è «generale», il che significa che gli amministratori possono compiere in nome della società qualsiasi atto rientrante nell'oggetto sociale (e, per le obbligazioni sociali, anche atti che ne eccedono i limiti, salvo quanto ora si dirà). Non esistono per legge limiti quantitativi o qualitativi automatici al potere rappresentativo. Il secondo comma introduce il regime di inopponibilità delle limitazioni: le restrizioni derivanti dallo statuto o da delibere degli organi competenti (es. CdA che limita il potere di firma dell'amministratore delegato) non possono essere opposte ai terzi, «anche se pubblicate». La pubblicità legale, che di norma rende opponibile i fatti iscritti nel registro delle imprese, non vale per le limitazioni rappresentative: il terzo ha diritto di fare affidamento sul potere generale. L'unica eccezione riguarda la frode: se si prova che il terzo ha «intenzionalmente agito a danno della società», non basta la semplice conoscenza della limitazione, le limitazioni diventano opponibili. L'onere probatorio è in capo alla società.
Quando si applica
La norma si applica a tutti gli amministratori di S.p.A. muniti di potere di rappresentanza (non necessariamente a tutti i componenti del CdA, ma a coloro cui lo statuto o la delibera attribuiscono tale potere). È applicabile anche nelle S.r.l. per effetto del rinvio dell'art. 2475-bis c.c. Il principio di inopponibilità vale sia per le limitazioni soggettive (es. firma congiunta di due amministratori) sia per quelle oggettive (es. atti eccedenti un certo valore richiedono autorizzazione del CdA). Non riguarda invece l'assenza totale del potere di rappresentanza (un consigliere senza delega non ha mai il potere), ma solo le limitazioni imposte a un potere già attribuito.
Connessioni
L'art. 2384 c.c. si pone in continuità con l'art. 2380-bis c.c. (gestione esclusiva degli amministratori) e con l'art. 2383 c.c. (nomina e iscrizione nel registro). Il suo pendant nelle S.r.l. è l'art. 2475-bis c.c. Sul piano del diritto europeo, la norma dà attuazione alla direttiva 2017/1132/UE (art. 9). In tema di responsabilità, si coordina con l'art. 2392 c.c.: l'amministratore che supera i limiti interni risponde verso la società per i danni causati, anche se l'atto è valido nei confronti del terzo. La distinzione tra «conoscenza della limitazione» (irrilevante) e «dolo a danno della società» (rilevante) è stata elaborata dalla giurisprudenza della Cassazione, che ha costantemente escluso che la mera pubblicità nel registro delle imprese valga come prova del dolo del terzo.
Casi pratici
Caso 1: Lo statuto della S.p.A
di Tizio prevede che contratti di valore superiore a 500.000 euro richiedano la firma congiunta di due amministratori. L'amministratore delegato Caio stipula da solo un contratto di fornitura da 700.000 euro con Sempronio, fornitore esterno. La società tenta di opporre al fornitore la limitazione statutaria, regolarmente iscritta nel registro delle imprese. Il tribunale rigetta l'eccezione: la limitazione non è opponibile a Sempronio, che non ha dimostrato di aver agito intenzionalmente in danno della società. Il contratto è valido; la società potrà agire in responsabilità contro Caio per violazione delle procedure interne.
Caso 2: Caso 2
Mevio, amministratore di una S.p.A., vende un immobile sociale a Filano a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato. La società dimostra in giudizio che Filano era a conoscenza della limitazione statutaria che imponeva l'autorizzazione del CdA per la vendita di immobili, e che aveva deliberatamente approfittato della situazione per acquisire l'immobile a condizioni favorevoli. Il tribunale, accertato il dolo del terzo a danno della società, ritiene la limitazione opponibile e dichiara l'atto inefficace.
Domande frequenti
Le limitazioni ai poteri degli amministratori iscritte nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi?
No. L'art. 2384 c.c. stabilisce espressamente che le limitazioni non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate nel registro delle imprese. La pubblicità legale non vale a rendere opponibili le restrizioni rappresentative.
Quando una limitazione ai poteri degli amministratori può essere opposta al terzo?
Solo se si prova che il terzo ha intenzionalmente agito a danno della società. Non è sufficiente la mera conoscenza della limitazione: occorre dimostrare il dolo specifico, cioè la volontà di nuocere alla società approfittando dell'atto.
Il potere di rappresentanza degli amministratori è sempre generale?
La legge prevede che il potere di rappresentanza attribuito dallo statuto o dalla delibera di nomina sia generale. Questo significa che copre tutti gli atti rientranti nell'oggetto e nell'attività sociale, indipendentemente da eventuali limiti interni non opponibili ai terzi.
Se un amministratore supera i limiti del suo mandato, la società può agire contro di lui?
Sì. Anche se l'atto è valido nei confronti del terzo per il principio di inopponibilità, l'amministratore che ha violato le limitazioni interne risponde verso la società per i danni causati, ai sensi dell'art. 2392 c.c.
La norma si applica anche alle S.r.l.?
Sì. L'art. 2475-bis c.c. prevede una disposizione analoga per le S.r.l., estendendo il principio di generalità e inopponibilità delle limitazioni rappresentative anche a questa forma societaria.
Spiegazione
Nella s.p.a., il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Come funziona e quando si applica
Tutela la sicurezza dei traffici e l’affidamento dei terzi che contrattano con la società. È il corrispondente, per la s.p.a., dell’art. 2475-bis per la s.r.l. Le limitazioni interne rilevano nei rapporti tra società e amministratore, non verso l’esterno.
Esempio pratico
Un contratto firmato dall’amministratore di una s.p.a. vincola la società anche se eccedeva i limiti statutari, salvo che il terzo abbia agito d’accordo per danneggiarla.
Domande frequenti
Le limitazioni ai poteri dell’amministratore di s.p.a. valgono verso i terzi?
No, neppure se pubblicate, salvo che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.