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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2380-bis c.c. – Amministrazione della società
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
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La gestione e l’organizzazione dell’impresa, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale.
L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando affidata a più persone, l’amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’organo competente a nominarli.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2380 - Articolo 2380 Codice Civile: Amministrazione della società→Cod. civ. art. 2381 - Art. 2381 c.c.: Comitato esecutivo e amministratori delegati→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2379 ter Codice Civile: Invalidità delle deliberazioni di a→Art. 2379 bis Codice Civile: Sanatoria della nullità→Art. 2381 bis Codice Civile: Comitato esecutivo e organi delegati→Art. 2381 ter Codice Civile: Informazione consiliare→Art. 2379 c.c.: Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceit→Articolo 2382 Codice Civile: Cause d’ineleggibilità e di decadenza→Articolo 2378 Codice Civile: Procedimento d’impugnazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2380-bis c.c. cristallizza il principio fondamentale del diritto societario moderno: la gestione dell'impresa costituita in forma di società per azioni spetta in via esclusiva all'organo amministrativo. Prima della riforma del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) la distinzione tra competenze assembleari e gestorie era meno netta, con rischi di interferenza della base azionaria nelle scelte di gestione corrente. La novella ha inteso separare con chiarezza la funzione di proprietà (soci/assemblea) dalla funzione di gestione (amministratori), recependo la migliore tradizione del diritto societario continentale e anglosassone. La ratio è triplice: (a) concentrare la responsabilità gestionale in un organo identificabile, facilitando l'imputazione della responsabilità verso la società e verso i terzi; (b) garantire continuità e coerenza nelle scelte strategiche, sottraendole alle oscillazioni assembleari; (c) consentire l'ingresso di manager professionisti non soci, portatori di competenze specialistiche che arricchiscono la qualità della governance. La norma riconosce altresì che la base azionaria può essere frazionata e dispersa in molti titolari anonimi (specialmente nelle società quotate), rendendo del tutto impraticabile l'assunzione diretta di decisioni gestorie da parte dell'assemblea.
Analisi
La disposizione articola il potere amministrativo su tre dimensioni distinte. La prima dimensione è la gestione dell'impresa: gli amministratori decidono le scelte strategiche, commerciali e operative dell'attività, dalla pianificazione degli investimenti alla gestione del personale, dai rapporti con fornitori e clienti alle politiche di prezzo. La seconda dimensione è l'organizzazione: il consiglio definisce la struttura interna dell'azienda, articola le funzioni in divisioni e unità operative, nomina i dirigenti e stabilisce le linee di riporto gerarchico. La terza dimensione è la contabilità: gli amministratori sono responsabili della tenuta delle scritture contabili, del rispetto delle regole di redazione del bilancio e della correttezza della rappresentazione contabile dei fatti aziendali. L'espressione «strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale» delimita tuttavia il perimetro d'azione: gli amministratori non possono intraprendere attività del tutto estranee allo scopo dichiarato nello statuto senza una previa modifica dello statuto stesso deliberata dall'assemblea straordinaria. Ciò non significa che ogni singolo atto debba essere espressamente previsto: la strumentalità va intesa in senso funzionale ed economico, includendo tutte le operazioni ragionevolmente necessarie per perseguire l'attività descritta nell'oggetto sociale. Quando l'amministrazione è collegiale (consiglio di amministrazione), le decisioni vengono assunte a maggioranza nel rispetto delle regole procedurali (convocazione, quorum, verbalizzazione). Lo statuto può tuttavia prevedere deleghe a singoli consiglieri (amministratori delegati) o a comitati esecutivi, con le limitazioni imposte dall'art. 2381 c.c. per le materie indelegabili. Il numero degli amministratori è flessibile: lo statuto può prevedere una cifra fissa oppure un intervallo (es. «da tre a nove»), lasciando all'assemblea ordinaria il compito di determinare il numero in sede di nomina. Questa flessibilità consente di adattare la dimensione dell'organo alle esigenze organizzative in continuo mutamento, senza necessità di modifica statutaria ogni volta che si voglia variare la composizione numerica.
Quando si applica
La disposizione si applica a tutte le società per azioni (s.p.a.) e, per rinvio, alle società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), dal momento della costituzione fino all'estinzione della società. Opera durante l'intera vita sociale, inclusi i periodi di crisi e di pre-insolvenza, momento in cui il dovere di una gestione orientata alla conservazione del patrimonio diventa ancora più stringente (cfr. art. 2086, secondo comma, c.c., introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa). La norma è inderogabile quanto al principio di esclusività della gestione: non è possibile, nemmeno via statuto, attribuire poteri gestori all'assemblea dei soci (fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, come l'autorizzazione ad alcune operazioni straordinarie). Lo statuto può invece modulare ampiamente le modalità dell'amministrazione: può optare per il modello tradizionale (consiglio di amministrazione + collegio sindacale), per il modello dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza) o per il modello monistico (consiglio di amministrazione con comitato per il controllo sulla gestione). In tutti e tre i modelli, il principio di esclusività della gestione in capo all'organo amministrativo rimane fermo.
Connessioni
L'art. 2380-bis c.c. costituisce la norma cardine del sistema di amministrazione societaria e si collega a una fitta rete di disposizioni: l'art. 2380 c.c. stabilisce i modelli alternativi di governance; l'art. 2381 c.c. disciplina le competenze del consiglio e le deleghe; l'art. 2381-bis c.c. regola il comitato esecutivo e gli organi delegati; gli artt. 2384-2384-bis c.c. definiscono i poteri di rappresentanza e i limiti dell'oggetto sociale nei confronti dei terzi; gli artt. 2392-2395 c.c. delineano la responsabilità degli amministratori verso la società, i soci e i creditori. Per le società quotate, il Codice di Corporate Governance (edizione 2020) integra la disciplina legale con raccomandazioni sulla composizione del consiglio, sulla presenza di componenti indipendenti e sui comitati consultivi interni. L'art. 2086, secondo comma, c.c. (introdotto dal Codice della crisi) aggiunge un'ulteriore dimensione: gli amministratori sono tenuti a istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, con specifica attenzione alla tempestiva rilevazione della crisi e alla sua gestione proattiva.
Casi pratici
Caso 1: Delibera assembleare che impone acquisti specifici
L'assemblea di una s.p.a. manifatturiera approva una risoluzione con cui ordina al consiglio di amministrazione di acquistare materie prime esclusivamente da un determinato fornitore scelto dai soci di maggioranza. Tizio, presidente del consiglio di amministrazione, solleva l'eccezione che la scelta dei fornitori rientra nella gestione esclusiva degli amministratori ex art. 2380-bis c.c. e che la delibera assembleare è pertanto priva di efficacia vincolante nei confronti del consiglio. La società, assistita dal legale Caio, conferma la posizione: l'assemblea può esprimere orientamenti non vincolanti, ma non può impartire istruzioni operative che sostituiscano il giudizio gestionale del consiglio.
Caso 2: Nomina di un manager esterno come amministratore
I soci di una s.p.a. tecnologica intendono rafforzare la governance nominando un esperto di finanza aziendale che non detiene quote. Sempronio, socio di maggioranza, propone all'assemblea la nomina di Mevio, manager con lunga esperienza nel settore, come amministratore delegato. L'assemblea approva all'unanimità. Mevio accetta l'incarico e, pur non essendo socio, assume pieni poteri gestori in virtù dell'art. 2380-bis c.c., che espressamente ammette amministratori non soci. La sua responsabilità verso la società decorrerà dalla data di accettazione dell'incarico.
Domande frequenti
Chi ha il potere di gestire una s.p.a.?
La gestione spetta in via esclusiva agli amministratori ex art. 2380-bis c.c.: i soci non possono impartire istruzioni operative vincolanti al consiglio di amministrazione.
Un amministratore di s.p.a. deve necessariamente essere socio?
No. L'art. 2380-bis c.c. prevede espressamente che l'amministrazione possa essere affidata anche a soggetti non soci, consentendo l'ingresso di manager professionisti esterni alla compagine azionaria.
Come si prendono le decisioni in un consiglio di amministrazione plurale?
Le decisioni vengono assunte collegialmente, di regola a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto preveda quorum qualificati per determinate materie o che esistano deleghe a singoli consiglieri o al comitato esecutivo.
Gli amministratori possono compiere atti estranei all'oggetto sociale?
Gli amministratori devono compiere atti strumentali all'oggetto sociale; atti del tutto estranei possono comportare responsabilità verso la società e, in certi casi, essere inopponibili ai terzi in mala fede (art. 2384-bis c.c.).
Chi determina il numero degli amministratori in una s.p.a.?
Lo statuto può fissare un numero preciso o un intervallo minimo-massimo; in quest'ultimo caso la determinazione concreta spetta all'assemblea in sede di nomina, garantendo flessibilità organizzativa.