Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2378 c.c. Procedimento d’impugnazione

In vigore

L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede. Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma (1) dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull’istanza con decreto motivato, che deve alresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni. All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma (2) dell’articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma (3) dell’articolo 2377. I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro dlle imprese. (4)

In sintesi

  • L'impugnazione va proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo in cui la società ha sede.
  • Il socio impugnante deve mantenere la soglia azionaria minima ex art. 2377 c.c. per tutto il corso del giudizio.
  • Se la quota scende per trasferimento inter vivos, il giudice non può pronunciare l'annullamento ma può liquidare il danno.
  • L'impugnante può chiedere contestualmente la sospensione dell'esecuzione della deliberazione, anche in via d'urgenza.
  • Tutte le impugnazioni della medesima delibera sono istruite congiuntamente e decise con un'unica sentenza.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2378 c.c. disciplina il procedimento giudiziale attraverso cui i soci, o gli organi legittimati, contestano la validità di deliberazioni assembleari illegittime. La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato tutela la minoranza garantendo un rimedio effettivo contro deliberazioni adottate in violazione di legge o statuto; dall'altro protegge la certezza delle relazioni sociali, imponendo requisiti di legittimazione e concentrando le impugnazioni in un unico giudizio per evitare decisioni contraddittorie. Il bilanciamento tra questi interessi si manifesta nel meccanismo della sospensiva cautelare, che arresta gli effetti della delibera solo previa valutazione comparativa dei pregiudizi reciproci.

Analisi

Il procedimento si articola in tre fasi distinte. La fase introduttiva richiede l'atto di citazione davanti al tribunale competente per il luogo della sede sociale, con contestuale verifica della legittimazione soggettiva (soglia azionaria ex art. 2377, terzo comma). La fase cautelare, eventuale, si attiva con ricorso depositato insieme alla citazione: il presidente può intervenire inaudita altera parte in caso di eccezionale urgenza, fissando entro quindici giorni l'udienza di conferma, modifica o revoca. Nella fase di merito, il giudice designato valuta comparativamente il pregiudizio del ricorrente e quello della società, potendo imporre idonea garanzia agli opponenti. Una disposizione peculiare è quella del comma 3: se, nel corso del processo, la partecipazione scende sotto soglia per trasferimenti tra vivi, l'azione di annullamento si converte automaticamente in domanda risarcitoria, preservando così l'utilità del giudizio senza consentire rimedi reali a chi ha perso il requisito. Infine, i dispositivi della sospensiva e della sentenza definitiva devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che uno o più soci, aventi la quota minima prevista dall'art. 2377, terzo comma, intendano contestare la validità di una deliberazione assembleare per vizi che non integrino nullità ex art. 2379 c.c. (nel qual caso l'impugnazione è aperta a qualunque interessato). Trova applicazione anche quando organi sociali diversi (es. consiglio di amministrazione, sindaci) siano legittimati all'impugnazione ex art. 2377, sesto comma. Il meccanismo della sospensiva è operativo nelle S.p.A. chiuse e aperte, ma nelle S.p.A. quotate possono applicarsi regole speciali ex TUF. La concentrazione delle impugnazioni in unico giudizio opera anche quando le domande siano state proposte da soggetti diversi e in momenti separati.

Connessioni

L'art. 2378 c.c. va letto in stretto coordinamento con l'art. 2377 c.c. (annullabilità delle deliberazioni, soglie di legittimazione, termine di 90 giorni) e con l'art. 2379 c.c. (nullità, regime più severo con legittimazione allargata e termini più lunghi). Il rinvio all'art. 111 c.p.c. introduce la successione nel diritto controverso, disciplinando le ipotesi di trasferimento della partecipazione in corso di causa. La competenza per territorio è speciale e inderogabile (tribunale della sede sociale), coerentemente con la natura societaria della controversia. Nelle S.p.A. quotate rileva altresì la disciplina TUF e le disposizioni Consob sui diritti delle minoranze. L'iscrizione nel registro delle imprese dei dispositivi di sospensiva e sentenza finale richiama l'art. 2188 c.c. e ss. in tema di pubblicità legale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, socio titolare del 6% del capitale di una S.p.A., impugna una deliberazione del consiglio di amministrazione che approva un piano di stock option ritenuto contrario allo statuto. Deposita l'atto di citazione e contestualmente ricorre per la sospensiva. Il giudice, valutato che l'esecuzione immediata del piano cagionerebbe una diluzione irreversibile, sospende la delibera e fissa l'udienza di conferma. Nel corso del giudizio, Tizio cede la metà della sua partecipazione a Caio: la quota scende sotto la soglia minima prevista dallo statuto. Il giudice, accertata la perdita della legittimazione attiva, revoca la sospensiva e converte la domanda in richiesta di risarcimento del danno.

Caso 2: Caso 2

Sempronio e Mevio, soci di minoranza complessivamente titolari dell'8% del capitale, propongono separatamente impugnazione della medesima delibera assembleare che approva il bilancio con presunte irregolarità contabili. Il tribunale, applicando il comma 7 dell'art. 2378, riunisce le due cause e le istruisce congiuntamente. All'udienza il giudice suggerisce modifiche al bilancio; la società accoglie i rilievi e le parti raggiungono una conciliazione, evitando la pronuncia giudiziale.

Domande frequenti

Dove si propone l'impugnazione di una delibera assembleare di S.p.A.?

L'impugnazione si propone con atto di citazione davanti al tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. La competenza è speciale e inderogabile per le controversie societarie.

Cosa succede se il socio vende le azioni durante il processo?

Se a seguito di trasferimento tra vivi la partecipazione scende sotto la soglia minima richiesta, il giudice non può pronunciare l'annullamento della delibera. La domanda si converte in richiesta di risarcimento del danno, se già proposta.

È possibile sospendere la delibera prima della sentenza?

Sì. L'impugnante può chiedere, con ricorso contestuale alla citazione, la sospensione dell'esecuzione della delibera. In caso di urgenza eccezionale, il presidente del tribunale può provvedere senza sentire la società, con decreto motivato.

Cosa valuta il giudice per concedere la sospensiva?

Il giudice valuta comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sua sospensione. Può esigere una garanzia dai soci opponenti per l'eventuale risarcimento dei danni.

Le impugnazioni di più soci sulla stessa delibera vanno in giudizi separati?

No. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se proposte separatamente da soggetti diversi, devono essere istruite congiuntamente e decise con un'unica sentenza, per evitare pronunce contraddittorie.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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