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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Se il diritto controverso viene ceduto inter vivos durante il processo, la causa prosegue tra alienante e controparte originaria.
  • In caso di trasferimento mortis causa, subentra il successore universale (erede o legatario universale).
  • Il successore a titolo particolare può intervenire volontariamente o essere chiamato in causa; con consenso di tutte le parti, l'alienante può essere estromesso.
  • La sentenza resa tra le parti originarie spiega effetti anche nei confronti del successore particolare e può essere da lui impugnata.
  • Fanno eccezione le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione immobiliare.

Trasferimento del diritto controverso in corso di causa: il processo continua tra le parti originarie, ma la sentenza vincola anche il successore particolare.

Ratio della norma

L'articolo 111 c.p.c. risolve il conflitto tra il principio di stabilità del processo e la realtà delle vicende circolatorie dei diritti. Durante una lite, il bene o il diritto in contestazione può cambiare titolare: senza una regola apposita, ogni trasferimento potrebbe paralizzare il giudizio o vanificarne gli esiti. La norma sceglie la continuità processuale — il giudizio resta incardinato tra le parti originarie — garantendo al contempo che la decisione finale raggiunga anche chi ha acquistato il diritto pendente lite.

Analisi del testo

Il primo comma disciplina il trasferimento inter vivos a titolo particolare (vendita, donazione, cessione del credito, ecc.): il processo non si interrompe né si estingue, le parti rimangono quelle originarie. Il secondo comma estende la regola al trasferimento mortis causa, individuando nel successore universale il soggetto che subentra. Il terzo comma apre due opzioni facoltative: l'intervento del successore particolare (spontaneo o su chiamata) e l'estromissione dell'alienante, subordinata al consenso di tutte le parti. Il quarto comma sancisce l'efficacia ultra partes della sentenza: essa vincola il successore e gli attribuisce legittimazione a impugnarla, con il limite delle norme a tutela dell'acquirente in buona fede di beni mobili (art. 1153 c.c.) e delle regole sulla trascrizione (artt. 2644 ss. c.c.).

Quando si applica

La norma opera ogni volta che, dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, il diritto dedotto in causa viene trasmesso a un terzo — sia per atto volontario (cessione, vendita, permuta) sia per evento involontario (successione ereditaria). Non rileva la natura del diritto: può trattarsi di un diritto reale su immobile, di un credito, di un diritto di proprietà intellettuale o di qualsiasi altra posizione soggettiva suscettibile di essere ceduta. La pendenza della lite deve essere anteriore al trasferimento; se il trasferimento precede la lite, si applicano le ordinarie regole sulla legittimazione ad agire.

Connessioni con altre norme

L'art. 111 c.p.c. dialoga con l'art. 110 c.p.c. (successione nel processo per morte della parte), con gli artt. 105-107 c.p.c. (intervento e chiamata di terzi) e con l'art. 344 c.p.c. (intervento in appello). Sul versante sostanziale, il limite del quarto comma rinvia all'art. 1153 c.c. per i mobili e agli artt. 2644-2645 c.c. per gli immobili soggetti a trascrizione. In materia di cessione del credito rileva anche l'art. 1264 c.c. (efficacia della cessione verso il debitore ceduto).

Domande frequenti

Cosa succede se vendo il bene oggetto di causa mentre il processo è in corso?

Il processo prosegue tra le parti originarie senza interruzioni. L'acquirente non diventa automaticamente parte, ma la sentenza finale vincola anche lui, salve le eccezioni legate alla trascrizione o all'acquisto in buona fede di beni mobili.

Il successore a titolo particolare è obbligato a intervenire in causa?

No, l'intervento è facoltativo. Il successore può scegliere di restare estraneo al processo pur restando soggetto agli effetti della sentenza, oppure può intervenire spontaneamente o essere chiamato dalle altre parti.

Cos'è l'estromissione e quando è possibile?

L'estromissione è l'uscita formale dal processo dell'alienante o del successore universale, consentita solo se tutte le altre parti vi acconsentono. Una volta estromessa, la parte cessa di avere legittimazione processuale e il giudizio continua tra le parti residue.

La sentenza può essere impugnata dal successore a titolo particolare che non era parte del giudizio?

Sì. Il quarto comma riconosce espressamente al successore a titolo particolare il diritto di impugnare la sentenza, anche se non ha partecipato al processo come parte formale.

Qual è la differenza tra successore a titolo particolare e successore universale in questo contesto?

Il successore universale (erede) subentra nella totalità dei rapporti giuridici del defunto e, per legge, subentra nel processo al suo posto. Il successore a titolo particolare acquista un singolo diritto specifico (es. un immobile, un credito) e non diventa automaticamente parte processuale, pur restando vincolato dalla sentenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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