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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

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In sintesi

  • Il giudice è vincolato al thema decidendum: non può andare oltre né meno della domanda
  • Vietate le pronunce ultra petita (oltre il chiesto), extra petita (su altro), infra petita (omessa pronuncia)
  • Il giudice non può rilevare d'ufficio eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti)
  • Restano rilevabili d'ufficio le eccezioni in senso lato e le questioni di puro diritto
  • La violazione genera vizio della sentenza, deducibile in cassazione ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e nulla oltre, senza ampliare il giudizio a eccezioni che spettano solo alle parti: è la regola che vincola la decisione al perimetro fissato dagli atti.

Ratio della norma

L'art. 112 c.p.c. è il corollario applicativo del principio della domanda (art. 99): se la parte fissa il perimetro della tutela richiesta, il giudice deve pronunciarsi tutto e solo entro quel perimetro. La regola tutela due interessi: la libertà di disposizione della parte (che decide cosa chiedere) e la parità di trattamento tra parti (il convenuto si difende solo da quanto chiesto, e ha onere di sollevare le proprie eccezioni). La distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato risponde alla stessa logica: alcune difese sono espressione di un potere dispositivo (compensazione, prescrizione) e quindi devono essere proposte dalla parte; altre (nullità del contratto, simulazione) attengono a questioni di rilevanza generale e possono emergere dagli atti.

Analisi del testo

La norma contiene tre vincoli. Primo: il giudice deve pronunciare su tutta la domanda — l'omissione su una domanda o su un capo di domanda configura il vizio di omessa pronuncia (deducibile in cassazione come error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c.). Secondo: il giudice non può andare oltre i limiti della domanda — le pronunce ultra petita (più del richiesto) o extra petita (su oggetto diverso) sono nulle. Terzo: il giudice non può rilevare d'ufficio eccezioni proponibili solo dalle parti. Quest'ultimo limite richiede una distinzione concettuale: le eccezioni in senso stretto (compensazione, prescrizione, decadenza non rilevabile d'ufficio) richiedono iniziativa di parte, mentre le eccezioni in senso lato (nullità del contratto, simulazione, mancanza di legittimazione) sono rilevabili d'ufficio se i relativi fatti emergono dagli atti.

Quando si applica

L'art. 112 si applica in ogni grado del processo civile, ma il modo in cui opera dipende dalla fase. In primo grado, la corrispondenza si valuta tra domanda introduttiva (eventualmente integrata nei modi consentiti) e dispositivo della sentenza. In appello, opera con il limite ulteriore dell'effetto devolutivo: il giudice di secondo grado decide solo sui motivi di impugnazione (tantum devolutum quantum appellatum). In cassazione, l'art. 112 si combina con l'art. 360 c.p.c.: il vizio di omessa pronuncia è motivo specifico di ricorso, e il vizio di ultra/extra petita configura nullità della sentenza per error in procedendo. Va distinta dall'errore di valutazione del merito: se il giudice rigetta la domanda perché ritiene non provati i fatti costitutivi, non viola l'art. 112 (ha pronunciato sulla domanda, l'ha solo respinta).

Connessioni con altre norme

L'art. 112 si collega strettamente all'art. 99 c.p.c. (di cui è il corollario sul piano della decisione) e all'art. 113 c.p.c. (iura novit curia), che fissa il principio inverso: il giudice è libero nell'individuazione delle norme applicabili, ma vincolato al fatto allegato. Il regime sanzionatorio è dato dagli artt. 156-162 c.p.c. (nullità degli atti processuali) e dall'art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione). Sul piano delle eccezioni, va coordinato con l'art. 1242 c.c. (compensazione: eccezione in senso stretto) e l'art. 1421 c.c. (nullità: rilevabile d'ufficio). In materia di prescrizione si applica l'art. 2938 c.c.: il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione, salvo le eccezioni di legge.

Domande frequenti

Cosa significa il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato?

Significa che il giudice deve decidere su tutto ciò che è stato chiesto e nulla di più: non può attribuire alle parti vantaggi che non hanno domandato (ultra petita), né pronunciare su oggetti diversi (extra petita), né omettere di decidere su capi di domanda effettivamente proposti (infra petita).

Qual è la differenza tra eccezioni in senso stretto e in senso lato?

Le eccezioni in senso stretto sono espressione di un potere dispositivo della parte e devono essere proposte da chi vi ha interesse: tipicamente la compensazione, la prescrizione, la decadenza pattizia. Le eccezioni in senso lato attengono invece a questioni rilevabili anche d'ufficio se i fatti emergono dagli atti (per esempio la nullità del contratto, la simulazione, la mancanza di legittimazione).

Cosa significa pronuncia «ultra petita» o «extra petita»?

Ultra petita è la pronuncia che attribuisce alla parte più di quanto richiesto (più denaro, una maggior estensione del diritto); extra petita è la pronuncia su un oggetto diverso da quello dedotto (per esempio risoluzione invece dell'adempimento richiesto). Entrambe violano l'art. 112 c.p.c. e generano nullità della sentenza.

Come si fa valere il vizio di omessa pronuncia?

Il vizio si deduce con i mezzi di impugnazione ordinari. In appello costituisce motivo di censura specifico; in cassazione si fa valere come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., trattandosi di violazione di norma processuale che ha inciso sulla validità della sentenza.

Il giudice può applicare norme di diritto diverse da quelle invocate dalle parti senza violare l'art. 112?

Sì. Per il principio iura novit curia (art. 113 c.p.c.), il giudice è libero nell'individuazione delle norme applicabili ai fatti dedotti. La diversa qualificazione giuridica non viola l'art. 112 finché resta entro il perimetro del fatto allegato e dell'effetto giuridico richiesto. Se invece introduce questioni nuove, deve attivare il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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