Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.

In sintesi

  • Il giudice è vincolato alle norme di diritto nella pronuncia sulla causa.
  • L'equità è ammessa solo quando una norma di legge lo prevede espressamente.
  • Il giudice di pace giudica secondo equità per cause fino a 1.100 euro (soglia elevata a 2.500 euro per cause instaurate dopo il 31 ottobre 2021).
  • Sono escluse dall'equità del giudice di pace le cause su contratti per adesione (art. 1342 c.c.).
  • La norma garantisce prevedibilità e uniformità delle decisioni giudiziarie.
Indice dei contenuti

Il giudice decide secondo le norme di diritto; solo la legge può autorizzarlo a giudicare secondo equità.

Ratio della norma

L'art. 113 c.p.c. esprime il principio di legalità nella funzione giurisdizionale: il giudice non è arbitro libero di decidere secondo coscienza, ma è soggetto alla legge. Il vincolo al diritto positivo tutela la certezza del diritto e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, impedendo decisioni imprevedibili o disomogenee. L'equità non è bandita in assoluto, ma è eccezionale e richiede un'esplicita abilitazione legislativa.

Analisi del testo

Il primo comma enuncia la regola generale: la pronuncia segue le norme del diritto. L'inciso «salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità» chiarisce che l'equità giudiziale è una competenza attribuita, non implicita. Il secondo comma individua una delle principali ipotesi di equità abilitata: il giudice di pace decide secondo equità nelle cause di valore modesto. La soglia originaria di 1.100 euro è stata elevata a 2.500 euro per le controversie instaurate dopo il 31 ottobre 2021 dal D.L. 116/2017. Il legislatore ha però escluso da questo regime le cause relative a contratti conclusi per moduli o formulari (art. 1342 c.c.), dove la parte più debole merita la tutela piena delle norme di diritto.

Quando si applica

La regola del giudizio secondo diritto si applica a tutti i giudici e a ogni tipo di causa, salvo eccezioni di legge. L'equità del giudice di pace si applica automaticamente alle cause di valore contenuto rientranti nella soglia, senza bisogno di accordo tra le parti. L'equità per accordo delle parti (art. 114 c.p.c.) è invece una fattispecie distinta, che presuppone la volontà concorde dei litiganti.

Connessioni con altre norme

L'art. 113 c.p.c. si coordina con l'art. 114 c.p.c. (equità su accordo delle parti), con l'art. 1342 c.c. (contratti per adesione, esclusi dall'equità del giudice di pace) e con le norme sull'ordinamento del giudice di pace. Sul piano costituzionale, il vincolo al diritto riflette gli artt. 101 e 111 Cost., che subordinano i giudici alla legge e garantiscono il giusto processo.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio conviene Caio davanti al giudice di pace per il rimborso di 800 euro a titolo di danni da un litigio tra vicini. Il giudice di pace, applicando l'art. 113 comma 2 c.p.c., decide secondo equità, tenendo conto delle circostanze concrete senza essere vincolato alla rigida qualificazione giuridica della pretesa.

Sempronio ha sottoscritto un contratto di fornitura telefonica su modulo prestampato (art. 1342 c.c.) e chiede al giudice di pace il rimborso di 600 euro per addebiti non dovuti. Nonostante il valore contenuto, il giudice di pace non può decidere secondo equità: il contratto per adesione impone il giudizio secondo diritto, a tutela del contraente debole.

Domande frequenti

Cosa significa che il giudice decide «secondo diritto»?

Significa che il giudice è vincolato ad applicare le norme giuridiche vigenti, senza poter sostituire la propria valutazione personale al dettato della legge.

Quando il giudice può decidere secondo equità?

Solo quando una norma di legge lo prevede espressamente, come nel caso del giudice di pace per le cause di valore contenuto, oppure quando tutte le parti lo richiedono concordemente (art. 114 c.p.c.).

Qual è la soglia di valore per il giudizio secondo equità del giudice di pace?

La soglia originaria è di 1.100 euro. Per le controversie instaurate dopo il 31 ottobre 2021, il D.L. 116/2017 l'ha elevata a 2.500 euro.

I contratti per adesione sono esclusi dall'equità del giudice di pace?

Sì. Le cause su contratti conclusi secondo le modalità dell'art. 1342 c.c. (moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti) rimangono soggette al giudizio secondo diritto, anche se il valore è inferiore alla soglia.

L'equità del giudice di pace è la stessa dell'equità su accordo delle parti?

No. L'equità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. opera automaticamente per effetto della legge in base al valore della causa. L'equità dell'art. 114 c.p.c. richiede invece la richiesta concorde di tutte le parti e può riguardare cause di qualsiasi valore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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