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Art. 108 c.p.c. – Estromissione del garantito
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il garantito può uscire dal processo se il garante lo sostituisce e le altre parti non si oppongono.
Ratio della norma
L'art. 108 c.p.c. risponde a un'esigenza di economia processuale: quando il garante è disposto ad assumere direttamente la difesa della posizione già occupata dal garantito, consentire a quest'ultimo di uscire dal processo evita la moltiplicazione inutile dei soggetti in giudizio. Il legislatore bilancia però questa semplificazione con la salvaguardia delle controparti, che devono prestare il proprio consenso, e con l'estensione degli effetti della sentenza all'estromesso, così da impedire che l'uscita dal processo si traduca in uno schermo contro il giudicato.
Analisi del testo
La norma subordina l'estromissione al concorso di tre condizioni: (i) comparizione del garante, (ii) accettazione espressa da parte sua di sostituirsi al garantito nella conduzione della causa, (iii) assenza di opposizione delle altre parti. In presenza di tali requisiti il giudice non è vincolato ad accogliere la domanda, ma la dispone con ordinanza, provvedimento revocabile e non impugnabile in via autonoma, a differenza della sentenza che chiude il merito. Il secondo periodo dell'articolo introduce una deroga al principio per cui la sentenza fa stato solo tra le parti: l'estromesso, pur non partecipando al prosieguo del giudizio, rimane vincolato dal dictum del giudice, in coerenza con il fatto che il rapporto di garanzia non si estingue per effetto dell'estromissione.
Quando si applica
La disposizione trova applicazione nei giudizi in cui sia stata esperita la chiamata in garanzia propria (art. 106 c.p.c.), ovvero quando tra garantito e garante sussiste un rapporto sostanziale, contrattuale o legale, che obbliga il secondo a tenere indenne il primo dalle conseguenze della lite. Ricorrono tipicamente: vendita con garanzia per evizione, contratti di assicurazione della responsabilità civile, fideiussione, subappalto. La norma non si applica alla garanzia impropria, in cui il nesso tra le due cause è meramente economico e non giuridicamente qualificato.
Connessioni con altre norme
L'art. 108 c.p.c. si inserisce nel blocco degli artt. 106-108 c.p.c. dedicati all'intervento su chiamata di parte. L'art. 106 disciplina la facoltà di chiamare in causa il garante; l'art. 107 attribuisce al giudice il potere di ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio. Sul piano sostanziale, le norme di riferimento sono gli artt. 1483-1485 c.c. (garanzia per evizione), l'art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilità civile) e l'art. 1936 c.c. (fideiussione). Quanto agli effetti del giudicato nei confronti del terzo, il raccordo sistematico è con l'art. 2909 c.c.
Domande frequenti
Che cos'è l'estromissione del garantito?
È l'uscita dal processo del soggetto che aveva chiamato in garanzia un terzo, consentita quando il garante accetta di prenderne il posto e le altre parti non si oppongono.
Il giudice è obbligato a disporre l'estromissione se tutti i requisiti sono soddisfatti?
La norma usa il verbo «può» riferito alla richiesta del garantito, mentre attribuisce al giudice il potere di disporla con ordinanza: la giurisprudenza prevalente ritiene che, in presenza delle condizioni di legge, il giudice abbia un margine di valutazione discrezionale, ancorché limitato.
Quali conseguenze subisce il garantito estromesso rispetto alla sentenza?
Pur non partecipando al prosieguo del giudizio, il garantito estromesso è vincolato dalla sentenza di merito come se fosse ancora parte: il giudicato gli è opponibile a tutti gli effetti.
L'estromissione si applica anche alla garanzia impropria?
No. L'art. 108 c.p.c. è riservato alla garanzia propria, fondata su un obbligo giuridico di manlevare il garantito. Nella garanzia impropria, dove il collegamento tra le cause è solo economico, l'istituto non opera.
Cosa succede se una sola parte si oppone all'estromissione?
L'opposizione anche di una sola delle altre parti è sufficiente a impedire l'estromissione: il consenso deve essere unanime, e in mancanza il garantito rimane parte del processo.
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