Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1917 c.c. Assicurazione della responsabilità civile

In vigore

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

In sintesi

  • Obbligo di indennizzo: l'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato dalle somme che questi deve pagare a terzi per responsabilità civile derivante da fatti accaduti durante il periodo assicurativo.
  • Esclusione del dolo: i danni causati da fatti dolosi dell'assicurato non sono coperti dalla polizza RC.
  • Pagamento diretto al terzo: l'assicuratore può, e su richiesta dell'assicurato deve, pagare direttamente al danneggiato l'indennità dovuta.
  • Spese legali: le spese di resistenza all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore entro il limite di un quarto del capitale assicurato; oltre, si ripartiscono proporzionalmente.
  • Chiamata in causa: l'assicurato convenuto dal danneggiato può chiamare in garanzia l'assicuratore nel medesimo giudizio.
Indice dei contenuti

Struttura e funzione dell'assicurazione RC

L'art. 1917 c.c. disciplina l'assicurazione della responsabilità civile, con cui l'assicurato trasferisce all'assicuratore il rischio economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi. La norma pone le regole fondamentali che si applicano in via generale a tutti i contratti RC, salve discipline speciali (RC auto, RC professionale, ecc.).

Il fatto dedotto in contratto e la coincidenza temporale

La copertura opera per i fatti accaduti durante il tempo dell'assicurazione. Questo principio, detto «loss occurrence», significa che il danno deve verificarsi mentre la polizza e' in vigore, indipendentemente da quando il terzo avanza la propria pretesa. Ad esempio, se Tizio causa un sinistro stradale il giorno prima della scadenza della polizza, l'assicuratore resta obbligato anche se la vittima Caio agisce in giudizio due anni dopo. Nelle polizze professionali e' spesso pattuita la clausola «claims made» (richiesta presentata durante la vigenza), che deroga parzialmente a questo schema: la sua ammissibilita' e' stata riconosciuta dalla giurisprudenza e dal D.lgs. 209/2005 per le assicurazioni obbligatorie.

Esclusione del dolo

I fatti dolosi sono esclusi dalla copertura per una ragione di ordine pubblico: assicurare le conseguenze di atti intenzionalmente illeciti incentiverebbe la commissione di illeciti. L'esclusione riguarda il dolo dell'assicurato, non la semplice colpa grave: un chirurgo che per negligenza grave causa lesioni al paziente resta coperto dalla sua polizza RC professionale, mentre un dolo omicidiario o una truffa deliberata non lo sarebbero.

Il pagamento diretto al terzo danneggiato

Il terzo comma introduce una facolta' (per l'assicuratore) e un obbligo (su richiesta dell'assicurato) di pagare direttamente il danneggiato, saltando l'intermediazione dell'assicurato. Questo meccanismo e' particolarmente utile quando l'assicurato e' insolvente o quando si vuole chiudere rapidamente la vertenza. La norma va letta in sinergia con l'azione diretta prevista per la RC auto dal Codice delle Assicurazioni (art. 144 D.lgs. 209/2005), che riconosce al danneggiato un vero e proprio diritto soggettivo ad agire direttamente contro l'assicuratore RC del responsabile.

La gestione delle spese legali

Le spese di resistenza all'azione del danneggiato, ovvero le spese processuali e di difesa legale sostenute per contestare la pretesa, sono a carico dell'assicuratore entro il quarto del massimale. Se il danno liquidato supera il capitale assicurato, la ripartizione diventa proporzionale: l'assicuratore copre le spese in misura pari al rapporto tra il massimale e il danno totale. Questa regola incentiva l'assicuratore a difendersi attivamente, sapendo che il costo delle spese legali rientra nella copertura nei limiti indicati.

La chiamata in causa dell'assicuratore

L'ultimo comma consente all'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato di chiamare in causa il proprio assicuratore. In questo modo il giudizio si svolge in contraddittorio con tutte le parti interessate e la sentenza fa stato anche nei confronti dell'assicuratore, che non potra' successivamente contestare nel rapporto interno quanto già accertato nel giudizio principale. È una norma di economia processuale che evita la duplicazione dei giudizi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 63/2009

INAMMISSIBILITÀ

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, comma 2, c.c. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al lavoratore infortunato un'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro fallito per il credito risarcitorio da danno differenziale. La decisione muove dal difetto di rilevanza nel giudizio a quo, che aveva per oggetto la sola ammissione del credito al passivo fallimentare e non l'esperibilità di un'azione diretta verso l'assicuratore.

Domande frequenti

Cosa copre l'assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c.?

Copre le somme che l'assicurato e' tenuto a pagare a terzi per danni causati da fatti colposi accaduti durante il periodo di vigenza della polizza, nei limiti e per le tipologie di responsabilità previste nel contratto.

I danni causati volontariamente sono coperti dalla polizza RC?

No. L'art. 1917 c.c. esclude espressamente i danni derivanti da fatti dolosi: l'assicurazione RC copre solo la responsabilità colposa (anche grave), non gli atti intenzionalmente illeciti dell'assicurato.

Il terzo danneggiato può ricevere il pagamento direttamente dall'assicuratore?

Si'. L'assicuratore può farlo di propria iniziativa previa comunicazione all'assicurato, ed e' obbligato a farlo se l'assicurato lo richiede espressamente.

Chi paga le spese legali se l'assicurato viene convenuto in giudizio dal danneggiato?

Le spese di difesa sono a carico dell'assicuratore entro il limite di un quarto del capitale assicurato. Se il danno supera il massimale, le spese si ripartiscono proporzionalmente tra assicuratore e assicurato in base al rispettivo interesse.

L'assicurato può coinvolgere l'assicuratore nel giudizio promosso dal danneggiato?

Si', l'art. 1917 c.c. riconosce all'assicurato convenuto il diritto di chiamare in causa l'assicuratore, così da risolvere in un unico processo sia la questione della responsabilità verso il terzo sia quella della copertura assicurativa.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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