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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

Per l’art. 1912 c.c., salvo patto contrario l’assicuratore non risponde dei danni da terremoto, guerra, insurrezione o tumulti popolari: eventi catastrofali o politici fuori dalla normale prevedibilità del rischio. Le parti possono però pattuire espressamente l’estensione della copertura a questi eventi.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1912 c.c. – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Spiegazione

Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni causati da movimenti tellurici (terremoti), guerra, insurrezione o tumulti popolari.

Come funziona e quando si applica

Sono i cosiddetti «rischi catastrofali e bellici», esclusi per legge dalla copertura ordinaria perché di entità imprevedibile. Possono essere coperti solo con un’estensione contrattuale espressa e di norma con un sovrappremio.

Esempio pratico

Una polizza casa standard non indennizza i danni del terremoto: per averli coperti serve un’estensione specifica della garanzia.

Domande frequenti

L’assicurazione copre i danni del terremoto?

Solo se espressamente pattuito: per legge (art. 1912) terremoto, guerra, insurrezione e tumulti sono esclusi salvo patto contrario.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Regola generale: salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni causati da terremoti, guerra, insurrezione o tumulti popolari.
  • Esclusi per natura: si tratta di eventi catastrofali o politici che sfuggono alla normale prevedibilità attuariale del rischio assicurato.
  • Deroga contrattuale ammessa: le parti possono pattuire espressamente la copertura anche per questi eventi, pagando un premio aggiuntivo.
  • Ambito di applicazione: la norma vale per l'assicurazione contro i danni; nei rami vita le logiche sono parzialmente diverse.
Indice dei contenuti

Le esclusioni per eventi catastrofali e politici

L'art. 1912 c.c. introduce una delle esclusioni più rilevanti dell'assicurazione contro i danni: salvo patto contrario, l'assicuratore non e' tenuto a indennizzare i danni derivanti da movimenti tellurici (terremoti), guerra, insurrezione o tumulti popolari. Si tratta di eventi accomunati dall'elevatissima potenziale devastazione e dall'impossibilita' pratica di calcolare premi attuarialmente adeguati per il mercato ordinario.

Ratio della norma

Il fondamento tecnico-assicurativo dell'esclusione risiede nel concetto di rischio assicurabile. L'assicurazione funziona quando il rischio e' statisticamente prevedibile e distribuito su una platea omogenea di assicurati: il premio di ciascuno alimenta il fondo comune da cui si attinge per indennizzare i sinistri. Gli eventi catastrofali, terremoti, guerre, rivoluzioni, colpiscono simultaneamente un numero enorme di assicurati in modo massiccio, rendendo impossibile la mutualita' ordinaria e potenzialmente insolvente qualsiasi assicuratore privato.

Si pensi a un terremoto che devasta un'intera regione: se le polizze ordinarie sugli immobili coprissero questo rischio senza sovrappremio, il costo dei sinistri sopravanzerebbero di gran lunga i premi incassati dalle compagnie su quel territorio.

I singoli eventi esclusi

I movimenti tellurici comprendono i terremoti in senso stretto, ma anche eruzioni vulcaniche e bradisismi, almeno nella prassi delle polizze. La guerra include tanto i conflitti internazionali quanto le guerre civili. L'insurrezione indica una ribellione organizzata contro l'autorità costituita, mentre i tumulti popolari (o sommosse) si riferiscono a disordini di massa privi di una struttura organizzativa unitaria.

La giurisprudenza ha talvolta dovuto definire i confini tra questi concetti: un episodio di vandalismo urbano non e' un tumulto popolare, così come una manifestazione degenerata in scontri locali potrebbe o meno rientrarvi a seconda dell'estensione e dell'organizzazione dei disordini.

La deroga contrattuale

La norma stabilisce la regola suppletiva, esclusione automatica, ma consente alle parti di derogarvi contrattualmente. In tal caso l'assicuratore inserisce in polizza una clausola di copertura specifica, ad esempio la clausola terremoto (earthquake coverage), e il premio viene adeguato al maggior rischio assunto. Questa possibilità e' oggi sfruttata soprattutto nel settore industriale e nel mercato delle catastrofi naturali (cat coverage).

In Italia la legge n. 213/2023 ha introdotto l'obbligo per le imprese con sede in Italia di stipulare polizze contro calamita' naturali (terremoto, alluvione, inondazione) entro il 31 dicembre 2024, segnando un'importante evoluzione rispetto alla regola dispositiva del codice civile.

Profili pratici per l'assicurato

Chi stipula una polizza incendio o multirischio per immobili o beni aziendali deve verificare se la copertura terremoto e' inclusa o esclusa. In molte polizze standard e' esclusa e va acquistata separatamente. Analogamente, polizze sul credito o sul trasporto merci prevedono quasi sempre esclusioni di guerra e atti ostili, con possibilità di estensione a pagamento.

Domande frequenti

La mia polizza copre i danni da terremoto?

Non automaticamente. L'art. 1912 c.c. esclude i danni da movimenti tellurici salvo patto contrario. Bisogna verificare le condizioni di polizza e, se necessario, aggiungere una clausola terremoto con sovrappremio.

Cosa si intende per 'tumulti popolari' ai fini dell'esclusione assicurativa?

Si tratta di disordini collettivi di massa, come sommosse e rivolte urbane diffuse. La giurisprudenza distingue i tumulti popolari dai singoli episodi di vandalismo o dalle manifestazioni isolate, caso per caso.

Se il mio immobile viene danneggiato durante una guerra, l'assicuratore paga?

In base all'art. 1912 c.c. no, salvo che la polizza preveda espressamente la copertura bellica. Questa esclusione vale per conflitti internazionali e guerre civili.

Le parti possono accordarsi per coprire anche questi rischi?

Si'. L'esclusione dell'art. 1912 e' derogabile per accordo. Le compagnie offrono coperture specifiche per terremoto, catastrofi naturali e rischi politici, di solito con premi aggiuntivi.

Le imprese sono obbligate ad assicurarsi contro i terremoti?

Dal 2024, la legge n. 213/2023 obbliga le imprese con sede in Italia a stipulare polizze contro calamita' naturali (terremoto, alluvione, inondazione), segnando un'importante novità rispetto alla regola del codice civile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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