Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio
In vigore
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
In sintesi
L'obbligo di salvataggio: contenuto e fondamento
L'art. 1914 c.c. disciplina uno dei doveri fondamentali dell'assicurato nell'assicurazione contro i danni: l'obbligo di salvataggio. La norma richiede che l'assicurato faccia quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno, operando in modo attivo e diligente quando il sinistro si manifesta o e' imminente.
La ratio e' chiara: il contratto di assicurazione non deve trasformarsi in un incentivo all'inerzia o al lassismo dell'assicurato. Se chi ha stipulato la polizza sapesse che qualunque danno sara' rimborsato integralmente, potrebbe non avere interesse a limitare il sinistro. L'obbligo di salvataggio contrasta questo rischio morale (moral hazard), imponendo all'assicurato un comportamento collaborativo.
Rimborso delle spese di salvataggio
La norma bilancia l'obbligo con un'importante tutela economica: le spese sostenute per il salvataggio sono a carico dell'assicuratore. Il rimborso avviene in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore effettivo della cosa al momento del sinistro, operando cosi' il meccanismo della regola proporzionale gia' presente in altre norme sull'assicurazione parziale.
Particolarmente rilevante e' la precisazione che il rimborso spetta anche se le spese, sommate al danno, superano la somma assicurata. Cio' significa che l'assicuratore non puo' usare il tetto della somma assicurata come scudo per sottrarsi al rimborso delle spese di salvataggio: queste costituiscono una voce aggiuntiva rispetto all'indennita'. Analogamente, il rimborso e' dovuto anche se il salvataggio non ha prodotto alcun risultato utile, purche' l'assicurato abbia agito con diligenza.
L'eccezione dell'uso inconsiderato dei mezzi
Se l'assicuratore dimostra che le spese sono state sostenute inconsideratamente, cioe' in modo irrazionale, sproporzionato rispetto alle circostanze, senza un minimo di valutazione dell'utilita' dell'intervento, il rimborso non e' dovuto. E' una valvola di sicurezza che impedisce all'assicurato di addebitare all'assicuratore spese inutili o eccessive giustificate con il pretesto del salvataggio.
Danni causati dai mezzi di salvataggio
L'assicuratore risponde anche dei danni materiali direttamente prodotti alle cose assicurate dai mezzi usati per il salvataggio. Immaginiamo che Caio, per spegnere un incendio nel proprio laboratorio, utilizzi estintori a schiuma che danneggiano macchinari pregiati: tali danni rientrano nella copertura assicurativa. Anche qui vale l'eccezione dell'uso inconsiderato: se l'assicuratore prova che i mezzi erano inadeguati e l'assicurato avrebbe dovuto saperlo, il rimborso non e' dovuto.
Intervento dell'assicuratore e anticipazione delle spese
La norma consente all'assicuratore di intervenire direttamente nelle operazioni di salvataggio senza che cio' comporti una rinuncia ai propri diritti contrattuali (ad esempio, al diritto di eccepire cause di esclusione della garanzia). Se l'assicurato lo richiede, l'assicuratore che interviene al salvataggio deve anticiparne le spese o concorrere in proporzione al valore assicurato. Questo obbligo di anticipazione tutela l'assicurato che non abbia liquidita' sufficiente per sostenere i costi dell'intervento urgente.
Domande frequenti
Sono obbligato a tentare di limitare il danno anche durante un sinistro?
Si'. L'art. 1914 c.c. impone all'assicurato di fare tutto il possibile per evitare o ridurre il danno. Ignorare deliberatamente il sinistro potrebbe portare alla perdita o riduzione dell'indennita'.
Chi paga le spese che ho sostenuto per limitare il danno?
L'assicuratore le rimborsa in proporzione al valore assicurato rispetto al valore reale della cosa, anche se le spese sommate al danno superano la somma assicurata e anche se il salvataggio non ha avuto successo.
Se i mezzi usati per il salvataggio hanno danneggiato ulteriormente i miei beni, l'assicurazione copre anche questi danni?
Si', l'assicuratore risponde anche dei danni causati dai mezzi di salvataggio alle cose assicurate, salvo che provi che quei mezzi sono stati usati in modo inconsiderato e irrazionale.
L'assicuratore puo' partecipare al salvataggio?
Si'. L'art. 1914 c.c. prevede che l'assicuratore possa intervenire nelle operazioni di salvataggio senza perdere i propri diritti contrattuali. Se richiesto, deve anche anticipare le spese all'assicurato.
Cosa succede se le spese di salvataggio superano la somma assicurata?
L'assicuratore e' comunque tenuto a rimborsarle (in proporzione al valore assicurato), anche se la somma delle spese e del danno supera il massimale della polizza. Le spese di salvataggio sono una voce aggiuntiva rispetto all'indennita'.