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Art. 1911 c.c. Coassicurazione
In vigore
Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La coassicurazione: condivisione originaria del rischio
L'art. 1911 c.c. regola la coassicurazione, istituto con cui piu' imprese assicuratrici si accordano per coprire insieme un medesimo rischio, ciascuna per una quota prestabilita. Diversamente dall'assicurazione plurima disciplinata dall'art. 1910, dove i contratti nascono in modo autonomo e separato, nella coassicurazione la ripartizione e' originaria, concordata ab initio tra tutti i soggetti coinvolti.
Struttura e funzionamento
La coassicurazione si realizza tipicamente nei grandi rischi industriali o commerciali che eccedono la capacita' di assunzione di un singolo assicuratore. Si pensi alla copertura di una piattaforma petrolifera, di un aeromobile di linea o di un grattacielo di pregio: nessuna compagnia vorrebbe o potrebbe sopportare da sola l'intero rischio, cosi' viene formato un pool di coassicuratori.
Ogni coassicuratore si obbliga per una quota determinata, ad esempio il 30%, il 25% e il 45% in un pool di tre compagnie, e risponde all'assicurato solo per quella frazione. Tizio, che ha assicurato il proprio stabilimento per 10 milioni di euro in coassicurazione, in caso di danno totale ricevera' 3 milioni dalla prima compagnia, 2,5 milioni dalla seconda e 4,5 milioni dalla terza.
Unico contratto o contratti separati
La norma precisa che la responsabilita' limitata alla quota opera anche se unico e' il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. Cio' chiarisce che la forma del documento non incide sulla sostanza del rapporto: anche quando tutti i coassicuratori firmano il medesimo atto, ciascuno e' vincolato solo per la propria quota e non in solido con gli altri.
Questa precisazione e' rilevante per l'assicurato, che deve essere consapevole di non poter pretendere da un singolo coassicuratore piu' di quanto questi abbia assunto. Se la compagnia che gestisce la pratica, la cosiddetta delegataria o capofila, e' insolvente, l'assicurato non puo' rivalersi sulle altre per la quota non coperta, salvo diversi accordi contrattuali.
Differenze rispetto all'assicurazione plurima
Il confronto con l'art. 1910 aiuta a comprendere meglio l'istituto. Nell'assicurazione plurima l'assicurato stipula autonomamente piu' polizze con assicuratori diversi, spesso senza che questi lo sappiano; nella coassicurazione tutti i coassicuratori conoscono e accettano la ripartizione sin dall'inizio. Nell'assicurazione plurima l'assicurato puo' cumulare le indennita' sino a concorrenza del danno; nella coassicurazione ogni compagnia paga solo la propria quota e il meccanismo del regresso tra assicuratori e' irrilevante.
Rilevanza pratica nel mercato assicurativo
La coassicurazione e' strumento fondamentale nel mercato dei grandi rischi e nel ramo trasporti. Spesso si affianca alla riassicurazione: mentre la coassicurazione distribuisce il rischio al primo livello tra piu' assicuratori diretti, la riassicurazione consente a ciascun coassicuratore di cedere ulteriormente parte della propria quota a un riassicuratore. La comprensione di questi meccanismi e' essenziale per chiunque gestisca polizze corporate o industrial.
Domande frequenti
Che cos'e' la coassicurazione?
E' la ripartizione del medesimo rischio tra piu' assicuratori, ognuno responsabile solo per la propria quota predeterminata. Puo' risultare da un unico contratto firmato da tutti i coassicuratori.
Posso chiedere l'intera indennita' a uno solo dei coassicuratori?
No. Ogni coassicuratore risponde solo per la propria quota. Non c'e' solidarieta' tra coassicuratori, salvo patto contrario espresso nel contratto.
Cosa cambia rispetto ad avere piu' polizze separate sullo stesso bene?
Nella coassicurazione la ripartizione e' concordata tra tutte le parti sin dall'inizio; nelle polizze separate (art. 1910) l'assicurato stipula autonomamente e deve comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre coperture.
Come si individua la quota di ciascun coassicuratore?
Le quote sono stabilite nel contratto di coassicurazione. Di solito una compagnia capofila (delegataria) gestisce il rapporto con l'assicurato, ma ciascuna compagnia paga solo la propria frazione dell'indennita'.
La coassicurazione e' diversa dalla riassicurazione?
Si'. Nella coassicurazione piu' assicuratori diretti coprono lo stesso rischio verso l'assicurato. Nella riassicurazione un assicuratore cede parte del rischio assunto a un riassicuratore, senza che quest'ultimo abbia rapporti diretti con l'assicurato.