Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
In vigore
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articoli 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
In sintesi
Assicurazione plurima: regole e tutele per assicurato e assicuratori
L'art. 1910 c.c. disciplina la cosiddetta assicurazione plurima, che si verifica quando uno stesso rischio viene coperto da piu' contratti stipulati separatamente con assicuratori diversi. La norma bilancia l'interesse dell'assicurato a ottenere copertura integrale con il divieto di conseguire un profitto dal sinistro.
Obbligo di avviso preventivo
Il primo dovere dell'assicurato e' comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre polizze. L'obbligo opera sia al momento della stipula che durante la vita del contratto, ogni volta che sopravviene una nuova copertura. Pensiamo a Tizio che assicura il proprio capannone prima con la compagnia Alfa e poi, per sentirsi piu' garantito, con la compagnia Beta: deve informare entrambe dell'operazione reciproca.
La ratio e' consentire a ciascun assicuratore di valutare il rischio residuo che effettivamente assume. Se l'assicurato tace dolosamente, cioe' con la consapevole intenzione di nascondere la pluralita' di coperture, tutti gli assicuratori sono esonerati dal pagare qualsiasi indennita'. La sanzione colpisce il comportamento fraudolento, non la mera dimenticanza colposa.
Avviso di sinistro e cumulo delle indennita'
Quando il sinistro si verifica, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori secondo le modalita' previste dall'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. Questo meccanismo di trasparenza serve a coordinare le liquidazioni e a prevenire indebiti arricchimenti.
L'assicurato puo' richiedere a ciascun assicuratore l'indennita' prevista dal rispettivo contratto, ma il totale delle somme incassate non puo' in nessun caso superare il danno effettivamente patito. Supponiamo che Caio subisca un danno da incendio di 80.000 euro e abbia due polizze da 70.000 euro ciascuna: potra' riscuotere al massimo 80.000 euro complessivi, e non 140.000 euro.
Regresso tra assicuratori
L'assicuratore che ha liquidato l'indennita' in misura superiore alla propria quota proporzionale ha diritto di regresso nei confronti degli altri, in ragione delle rispettive indennita' contrattuali. In questo modo il peso del sinistro viene distribuito tra tutti i soggetti che hanno assunto il rischio, ciascuno nella misura pattuita.
La norma risolve anche l'ipotesi di insolvenza di uno degli assicuratori: la sua quota non grava sull'assicurato, ma viene redistribuita tra gli assicuratori solvibili in proporzione alle rispettive obbligazioni. Cio' garantisce all'assicurato il ristoro integrale del danno nei limiti delle polizze attive.
Differenza rispetto alla coassicurazione
E' importante distinguere l'assicurazione plurima ex art. 1910 dalla coassicurazione ex art. 1911. Nell'assicurazione plurima i contratti sono separati e l'assicurato li ha stipulati autonomamente; nella coassicurazione il rischio e' ripartito tra piu' assicuratori sin dall'origine, con quote predeterminate, spesso in un unico contratto. Le conseguenze giuridiche sono significativamente diverse, in particolare quanto alla responsabilita' di ciascun assicuratore verso l'assicurato.
Profili pratici
Dal punto di vista operativo, l'assicurato deve conservare documentazione di tutte le polizze attive e aggiornarla ogni volta che stipula una nuova copertura. In caso di sinistro, la mancata indicazione delle altre polizze, anche se non dolosa, puo' complicare la liquidazione e generare contestazioni. Le imprese con patrimoni complessi farebbero bene a dotarsi di un registro delle coperture assicurative aggiornato periodicamente.
Domande frequenti
Posso avere piu' polizze sullo stesso immobile?
Si', ma devo comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre coperture, sia al momento della stipula che in seguito. In caso di sinistro il totale delle indennita' non puo' superare il danno effettivo.
Cosa succede se dimentico di avvisare un assicuratore delle altre polizze?
Se l'omissione e' colposa (semplice dimenticanza) non si perde automaticamente il diritto all'indennita', ma possono sorgere contestazioni. Solo l'omissione dolosa comporta la perdita totale dell'indennita' da parte di tutti gli assicuratori.
Posso incassare l'indennita' da tutti gli assicuratori in caso di sinistro?
Si', posso chiedere l'indennita' a ciascun assicuratore secondo il proprio contratto, ma la somma complessiva non puo' mai superare il danno subito. L'assicurazione non deve trasformarsi in una fonte di lucro.
Se uno degli assicuratori e' insolvente, perdo quella quota di indennita'?
No. L'art. 1910 c.c. prevede che la quota dell'assicuratore insolvente venga ripartita proporzionalmente tra gli altri assicuratori, tutelando cosi' l'assicurato.
Come funziona il regresso tra assicuratori?
L'assicuratore che paga piu' della propria quota proporzionale ha diritto di recuperare la differenza dagli altri assicuratori, in proporzione alle rispettive indennita' contrattuali, senza coinvolgere ulteriormente l'assicurato.