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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1910 c.c. – Assicurazione presso diversi assicuratori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Spiegazione

Se per lo stesso rischio si stipulano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve avvisare ciascun assicuratore di tutte le coperture. L’omissione dolosa di questo avviso libera gli assicuratori dal pagamento.

Come funziona e quando si applica

La regola attua il principio indennitario: l’assicurazione danni non può essere fonte di arricchimento. In caso di sinistro l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità nei limiti del contratto, ma il totale non può superare il danno effettivo.

Esempio pratico

Assicuro la stessa casa con due compagnie: devo comunicarlo a entrambe; se subisco un danno, non posso incassare due volte oltre il valore del danno.

Domande frequenti

Posso avere due assicurazioni sullo stesso bene?

Sì, ma devi avvisare tutti gli assicuratori; l’indennizzo complessivo non può comunque superare il danno effettivo.

Cosa rischio se non lo comunico?

Se l’omissione dell’avviso è dolosa, gli assicuratori non sono tenuti a pagare.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Pluralità di assicurazioni: se lo stesso rischio è coperto da più assicuratori distinti, l'assicurato deve comunicare a ciascuno l'esistenza delle altre polizze.
  • Omissione dolosa: se l'avviso è omesso con dolo, tutti gli assicuratori sono liberati dall'obbligo di pagare l'indennità.
  • Avviso di sinistro: al verificarsi del sinistro, l'assicurato deve notificarlo a ogni assicuratore, indicando il nome degli altri.
  • Limite del danno effettivo: l'assicurato può riscuotere da ciascun assicuratore l'indennità contrattuale, ma il totale non può superare il danno subito.
  • Regresso e insolvenza: l'assicuratore che ha pagato può rivalersi sugli altri in proporzione; la quota dell'insolvente è ripartita tra i restanti.
Indice dei contenuti

Assicurazione plurima: regole e tutele per assicurato e assicuratori

L'art. 1910 c.c. disciplina la cosiddetta assicurazione plurima, che si verifica quando uno stesso rischio viene coperto da più contratti stipulati separatamente con assicuratori diversi. La norma bilancia l'interesse dell'assicurato a ottenere copertura integrale con il divieto di conseguire un profitto dal sinistro.

Obbligo di avviso preventivo

Il primo dovere dell'assicurato e' comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre polizze. L'obbligo opera sia al momento della stipula che durante la vita del contratto, ogni volta che sopravviene una nuova copertura. Pensiamo a Tizio che assicura il proprio capannone prima con la compagnia Alfa e poi, per sentirsi più garantito, con la compagnia Beta: deve informare entrambe dell'operazione reciproca.

La ratio e' consentire a ciascun assicuratore di valutare il rischio residuo che effettivamente assume. Se l'assicurato tace dolosamente, cioè con la consapevole intenzione di nascondere la pluralità di coperture, tutti gli assicuratori sono esonerati dal pagare qualsiasi indennita'. La sanzione colpisce il comportamento fraudolento, non la mera dimenticanza colposa.

Avviso di sinistro e cumulo delle indennita'

Quando il sinistro si verifica, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori secondo le modalità previste dall'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. Questo meccanismo di trasparenza serve a coordinare le liquidazioni e a prevenire indebiti arricchimenti.

L'assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l'indennita' prevista dal rispettivo contratto, ma il totale delle somme incassate non può in nessun caso superare il danno effettivamente patito. Supponiamo che Caio subisca un danno da incendio di 80.000 euro e abbia due polizze da 70.000 euro ciascuna: potra' riscuotere al massimo 80.000 euro complessivi, e non 140.000 euro.

Regresso tra assicuratori

L'assicuratore che ha liquidato l'indennita' in misura superiore alla propria quota proporzionale ha diritto di regresso nei confronti degli altri, in ragione delle rispettive indennita' contrattuali. In questo modo il peso del sinistro viene distribuito tra tutti i soggetti che hanno assunto il rischio, ciascuno nella misura pattuita.

La norma risolve anche l'ipotesi di insolvenza di uno degli assicuratori: la sua quota non grava sull'assicurato, ma viene redistribuita tra gli assicuratori solvibili in proporzione alle rispettive obbligazioni. ciò garantisce all'assicurato il ristoro integrale del danno nei limiti delle polizze attive.

Differenza rispetto alla coassicurazione

È importante distinguere l'assicurazione plurima ex art. 1910 dalla coassicurazione ex art. 1911. Nell'assicurazione plurima i contratti sono separati e l'assicurato li ha stipulati autonomamente; nella coassicurazione il rischio e' ripartito tra più assicuratori sin dall'origine, con quote predeterminate, spesso in un unico contratto. Le conseguenze giuridiche sono significativamente diverse, in particolare quanto alla responsabilità di ciascun assicuratore verso l'assicurato.

Profili pratici

Dal punto di vista operativo, l'assicurato deve conservare documentazione di tutte le polizze attive e aggiornarla ogni volta che stipula una nuova copertura. In caso di sinistro, la mancata indicazione delle altre polizze, anche se non dolosa, può complicare la liquidazione e generare contestazioni. Le imprese con patrimoni complessi farebbero bene a dotarsi di un registro delle coperture assicurative aggiornato periodicamente.

Domande frequenti

Posso avere più polizze sullo stesso immobile?

Si', ma devo comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza delle altre coperture, sia al momento della stipula che in seguito. In caso di sinistro il totale delle indennita' non può superare il danno effettivo.

Cosa succede se dimentico di avvisare un assicuratore delle altre polizze?

Se l'omissione e' colposa (semplice dimenticanza) non si perde automaticamente il diritto all'indennita', ma possono sorgere contestazioni. Solo l'omissione dolosa comporta la perdita totale dell'indennita' da parte di tutti gli assicuratori.

Posso incassare l'indennita' da tutti gli assicuratori in caso di sinistro?

Si', posso chiedere l'indennita' a ciascun assicuratore secondo il proprio contratto, ma la somma complessiva non può mai superare il danno subito. L'assicurazione non deve trasformarsi in una fonte di lucro.

Se uno degli assicuratori e' insolvente, perdo quella quota di indennita'?

No. L'art. 1910 c.c. prevede che la quota dell'assicuratore insolvente venga ripartita proporzionalmente tra gli altri assicuratori, tutelando così l'assicurato.

Come funziona il regresso tra assicuratori?

L'assicuratore che paga più della propria quota proporzionale ha diritto di recuperare la differenza dagli altri assicuratori, in proporzione alle rispettive indennita' contrattuali, senza coinvolgere ulteriormente l'assicurato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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