Testo dell'articoloVigente
Art. 1882 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
In sintesi
- Definizione legale di assicurazione: contratto con cui l'assicuratore si obbliga verso il pagamento di un premio a tutelare l'assicurato da un rischio.
- Assicurazione danni: copre il danno prodotto da un sinistro, nei limiti convenuti.
- Assicurazione sulla vita: obbliga l'assicuratore a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
- Elemento del premio: il corrispettivo versato dall'assicurato è il premio, che remunera l'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.
- Bipartizione fondamentale: la norma distingue le due grandi categorie del contratto di assicurazione, ciascuna con una disciplina in parte differente.
Indice dei contenuti
La nozione codicistica di contratto di assicurazione
L'art. 1882 c.c. fornisce la definizione normativa del contratto di assicurazione, che costituisce il cardine della disciplina contenuta nel Capo XX del Codice civile (artt. 1882-1932). La norma individua due elementi essenziali: il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e l'assunzione dell'obbligazione di indennizzo o di pagamento da parte dell'assicuratore.
Le due grandi categorie: assicurazione danni e assicurazione sulla vita
La definizione ricomprende due tipologie fondamentalmente diverse di contratto. L'assicurazione contro i danni (ramo danni) ha funzione indennitaria: l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato del danno subito a seguito di un sinistro (incendio, furto, responsabilità civile, ecc.), entro i limiti del massimale convenuto. L'assicurazione sulla vita (ramo vita) ha invece funzione previdenziale e finanziaria: l'assicuratore si obbliga a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (decesso, sopravvivenza a una certa data, invalidita').
Il premio: corrispettivo dell'assunzione del rischio
Il premio e' l'elemento economico che distingue l'assicurazione da forme di solidarietà o mutualita' non contrattuali. Esso viene calcolato dall'assicuratore in base alla probabilita' statistica del rischio assicurato (tavole di mortalita' per il ramo vita, statistiche sinistri per il ramo danni) e remunera l'assunzione del rischio stesso. L'obbligo di pagare il premio sorge al momento della conclusione del contratto e la mancata corresponsione produce effetti disciplinati dagli artt. 1901 e ss. c.c.
Il sinistro e l'evento
Nell'assicurazione danni, il sinistro e' l'evento dannoso che determina l'obbligo di indennizzo: deve essere incerto nell'an o nel quando, futuro e non dipendente dalla sola volontà dell'assicurato. Nell'assicurazione vita, l'evento attinente alla vita umana può essere certo nel verificarsi (la morte) ma incerto nel quando, oppure incerto nell'an (la sopravvivenza a una data). In entrambi i casi l'aleato ria' e' elemento costitutivo del contratto.
Profili normativi e regolatori
Il Codice civile disciplina il contratto in termini generali, ma la materia assicurativa e' fortemente regolata dal diritto speciale: il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) disciplina l'accesso al mercato, la vigilanza (IVASS), i requisiti patrimoniali degli assicuratori, la tutela dei contraenti e le specifiche tipologie di polizza. Le norme del Codice civile si applicano in via suppletiva o in quanto compatibili con la disciplina speciale.
Distinzione dall'art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilità civile)
L'assicurazione della responsabilità civile e' una species dell'assicurazione danni: Tizio assicura il rischio di dover risarcire i danni causati a terzi. In questo caso l'assicuratore paga non all'assicurato Tizio ma al danneggiato Caio (o rimborsa Tizio delle somme già pagate). La definizione dell'art. 1882 c.c. e' sufficientemente ampia da ricomprendere anche questa ipotesi.
Domande frequenti
Qual e' la definizione legale di contratto di assicurazione?
Secondo l'art. 1882 c.c., e' il contratto con cui l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'assicurato del danno da sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Qual e' la differenza tra assicurazione danni e assicurazione sulla vita?
L'assicurazione danni ha funzione indennitaria e copre il danno prodotto da un sinistro. L'assicurazione vita ha funzione previdenziale e prevede il pagamento di un capitale o rendita al verificarsi di un evento legato alla vita (morte, sopravvivenza, invalidita').
Che cos'e' il premio assicurativo?
È il corrispettivo pagato dall'assicurato in cambio dell'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore. Viene calcolato in base alla probabilita' statistica del rischio.
Il contratto di assicurazione e' disciplinato solo dal Codice civile?
No. Il Codice civile fornisce la disciplina generale, ma la materia e' regolata principalmente dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) che disciplina vigilanza, requisiti e tutela dei contraenti.
L'assicurazione della responsabilità civile rientra nella nozione dell'art. 1882 c.c.?
Si'. È una species dell'assicurazione danni: il sinistro e' costituito dalla responsabilità verso terzi, e l'assicuratore indennizza il danneggiato o rimborsa l'assicurato delle somme versate.
Spiegazione
L’assicurazione è il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).
Come funziona e quando si applica
Distingue i due grandi rami: danni e vita. Elemento essenziale è il rischio: senza un rischio il contratto è nullo (art. 1895). Nell’assicurazione contro i danni vale il principio indennitario (non si può lucrare oltre il danno); in quella sulla vita la prestazione è predeterminata.
Esempio pratico
La polizza RC auto è un’assicurazione contro i danni; la polizza che paga un capitale ai beneficiari alla morte dell’assicurato è un’assicurazione sulla vita.
Domande frequenti
Quali sono i tipi di assicurazione?
Contro i danni (rivalsa del danno subito) e sulla vita (pagamento di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita).
Cosa succede se non c’è rischio?
Il contratto è nullo: il rischio è un elemento essenziale dell’assicurazione (art. 1895).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.