Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1883 c.c. – Esercizio delle assicurazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1882 - Art. 1882 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1884 - Articolo 1884 Codice Civile: Assicurazioni mutue→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1881 Codice Civile: Sequestro o pignoramento della rendita→Art. 1885 c.c.: Assicurazioni contro i rischi della navigazione→Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita→Articolo 1886 Codice Civile: Assicurazioni sociali→Art. 1879 c.c.: Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta→Articolo 1887 Codice Civile: Efficacia della proposta→Articolo 1878 Codice Civile: Mancanza di pagamento delle rate scadute
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La riserva di attività assicurativa
L'art. 1883 c.c. stabilisce che l'impresa di assicurazione non può essere esercitata da qualsiasi soggetto, ma esclusivamente da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni. Si tratta di una norma imperativa che introduce una riserva legale di attività, la cui violazione comporta la nullita' dei contratti stipulati da soggetti non autorizzati e l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
I soggetti autorizzati: istituti di diritto pubblico e società per azioni
Al momento dell'entrata in vigore del Codice civile (1942), esistevano in Italia importanti enti assicurativi pubblici (come l'INA, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nato nel 1912). Il legislatore ha quindi affiancato agli enti pubblici le società per azioni come unica forma societaria privata ammessa, in ragione delle garanzie offerte dalla struttura aziendale (capitale minimo, organi di controllo, responsabilità limitata al patrimonio sociale). Le società di persone e le cooperative non sono ammesse all'esercizio dell'attività assicurativa.
Il rinvio alle leggi speciali
La norma rinvia all'osservanza delle 'norme stabilite dalle leggi speciali', che oggi sono principalmente contenute nel Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Questo testo normativo disciplina in dettaglio: le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (rami, capitale minimo, margine di solvibilita'), la vigilanza dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), gli obblighi informativi verso i contraenti, le regole di governance e la liquidazione coatta amministrativa in caso di crisi.
Evoluzione del quadro normativo
La disciplina dell'art. 1883 c.c. ha subito nel tempo una profonda trasformazione. La privatizzazione dell'INA (confluito in Generali) e la liberalizzazione del mercato assicurativo europeo (direttive comunitarie sui rami vita e danni, poi la Direttiva Solvency II recepita con D.Lgs. 74/2015) hanno ridotto il perimetro degli enti pubblici assicurativi. Oggi il mercato e' dominato da società per azioni, spesso appartenenti a grandi gruppi internazionali, soggette alla vigilanza dell'IVASS e, per i profili concorrenziali, dell'AGCM.
Conseguenze della violazione della riserva
Chi esercita attività assicurativa senza le prescritte autorizzazioni commette un illecito amministrativo grave e, in certi casi, un reato. I contratti stipulati da un soggetto non autorizzato sono nulli per illiceita' dell'oggetto o per violazione di norma imperativa. Il contraente che avesse versato premi a un'impresa abusiva potrebbe agire per la ripetizione dell'indebito, ma potrebbe avere difficoltà pratiche nel recupero delle somme in caso di insolvenza del soggetto abusivo.
Profili di diritto europeo
Il diritto dell'Unione Europea ha introdotto il principio del mutuo riconoscimento: un'impresa assicurativa autorizzata in uno Stato membro può operare in tutta l'UE in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, senza necessità di una nuova autorizzazione nazionale. L'art. 1883 c.c., letto alla luce del diritto europeo, va quindi interpretato nel senso che sono ammesse anche imprese di diritto straniero purche' regolarmente autorizzate nel Paese d'origine e notificate all'IVASS.
Domande frequenti
Chiunque può costituire un'impresa di assicurazione in Italia?
No. L'art. 1883 c.c. riserva l'attività assicurativa agli istituti di diritto pubblico e alle società per azioni, nel rispetto delle leggi speciali. Le società di persone e le cooperative non sono ammesse.
Quale legge speciale disciplina oggi l'esercizio delle assicurazioni?
Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e' il testo normativo principale: disciplina autorizzazioni, vigilanza IVASS, requisiti patrimoniali e tutela dei contraenti.
Cosa succede se un soggetto non autorizzato stipula contratti di assicurazione?
I contratti sono nulli per violazione di norma imperativa; il soggetto abusivo e' soggetto a sanzioni amministrative e penali, e i contraenti possono agire per la ripetizione dei premi versati.
Un'impresa assicurativa straniera può operare in Italia?
Si', se autorizzata in un altro Stato membro dell'UE può operare in Italia in libera prestazione di servizi o tramite stabilimento, previa notifica all'IVASS, in applicazione del principio europeo di mutuo riconoscimento.
Perché solo le società per azioni possono fare assicurazioni tra i soggetti privati?
Perché la s.p.a. offre le maggiori garanzie di solidita' patrimoniale (capitale minimo, organi di controllo, separazione tra patrimonio sociale e personale dei soci), necessarie per tutelare i contraenti che versano premi nell'attesa che il rischio si verifichi.