Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1885 c.c. – Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1884 - Articolo 1884 Codice Civile: Assicurazioni mutue→Cod. civ. art. 1886 - Articolo 1886 Codice Civile: Assicurazioni sociali→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1883 Codice Civile: Esercizio delle assicurazioni→Articolo 1887 Codice Civile: Efficacia della proposta→Art. 1882 Codice Civile: Nozione→Articolo 1888 Codice Civile: Prova del contratto→Articolo 1881 Codice Civile: Sequestro o pignoramento della rendita→Articolo 1889 Codice Civile: Polizze all’ordine e al portatore→Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento della norma
L'art. 1885 c.c. svolge una funzione di raccordo tra due corpi normativi distinti: il codice civile e il codice della navigazione. Il legislatore del 1942, consapevole della peculiarità dei rischi connessi alla navigazione marittima e aerea, ha riservato a una disciplina speciale la regolazione delle relative assicurazioni, lasciando al codice civile un ruolo meramente integrativo.
Il principio di specialità
Il rapporto tra le due fonti e' governato dal principio di specialità: il codice della navigazione (artt. 514-547 per le assicurazioni marittime) costituisce la lex specialis, applicabile in via prioritaria a tutte le assicurazioni che riguardano rischi tipici della navigazione, quali il naufragio, la perdita del carico, la responsabilità del vettore marittimo, l'avaria. Solo nelle ipotesi non contemplate dal codice della navigazione entra in gioco il codice civile come fonte suppletiva.
Assicurazioni marittime: profili pratici
Nella pratica, le assicurazioni contro i rischi della navigazione coprono: (a) le cose trasportate via mare o via aria (merci, bagagli, carichi); (b) il corpo della nave o dell'aeromobile; (c) la responsabilità civile dell'armatore o del vettore verso i passeggeri e i terzi. Si tratta di contratti di notevole complessita' tecnica, spesso conclusi tramite intermediari specializzati (broker marittimi) e soggetti, per la parte internazionale, anche alle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano.
Esempio pratico
Si pensi a Tizio, armatore di un mercantile, che stipula una polizza corpo-nave per coprire i danni fisici all'imbarcazione. In caso di sinistro, si applicano in primo luogo le disposizioni del codice della navigazione. Se una questione specifica, ad esempio il termine di prescrizione del diritto all'indennita' o la forma della denuncia del sinistro, non e' disciplinata dal codice della navigazione, trovera' applicazione la norma corrispondente del codice civile (ad es. artt. 1913-1915 c.c. in materia di obblighi dell'assicurato).
Rilevanza sistematica
L'art. 1885 c.c. conferma la scelta del legislatore italiano di non unificare integralmente la disciplina assicurativa, ma di differenziarla in ragione del tipo di rischio. Questa impostazione riflette la tradizione del diritto commerciale marittimo, storicamente autonomo rispetto al diritto civile comune, e tiene conto della dimensione internazionale dei traffici marittimi, che impone spesso il ricorso a regole uniformi di matrice convenzionale.
Aggiornamenti normativi
Il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) non ha abrogato l'art. 1885 c.c., ma ha introdotto ulteriori regole di vigilanza e di tutela del contraente applicabili anche alle assicurazioni marittime nella misura in cui riguardano imprese autorizzate in Italia. Il coordinamento tra le tre fonti (codice civile, codice della navigazione, CAP) richiede un'analisi caso per caso.
Domande frequenti
Le assicurazioni marittime seguono le stesse regole delle assicurazioni terrestri?
No. Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono regolate in via prioritaria dal codice della navigazione; il codice civile si applica solo in via sussidiaria, per colmare le lacune.
Cosa si intende per 'rischi della navigazione' ai sensi dell'art. 1885 c.c.?
Rientrano nella categoria i rischi connessi alla navigazione marittima e aerea: naufragio, perdita del carico, avaria, responsabilità del vettore verso i passeggeri e i terzi.
Il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) si applica alle assicurazioni marittime?
Si', ma solo per i profili di vigilanza e di tutela del contraente che non siano già regolati dal codice della navigazione. Il coordinamento deve essere valutato caso per caso.
Un broker marittimo può concludere una polizza corpo-nave in nome del proprio cliente?
Si'. Il broker agisce come mandatario del contraente; il contratto e' regolato dal codice della navigazione, con applicazione suppletiva del codice civile per gli aspetti non disciplinati.
In caso di lacuna del codice della navigazione, quale norma del codice civile si applica?
Si applicano le disposizioni generali del capo XXIV (artt. 1882-1932 c.c.), come ad esempio quelle sulla denuncia del sinistro (art. 1913 c.c.) o sulla prescrizione dei diritti nascenti dall'assicurazione (art. 2952 c.c.).