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Art. 1887 c.c. Efficacia della proposta
In vigore
La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L'art. 1887 c.c. disciplina l'efficacia della proposta contrattuale nel settore assicurativo, derogando in parte alla regola generale dell'art. 1329 c.c. sulla proposta irrevocabile. La norma fissa termini legali entro i quali la proposta scritta dell'aspirante assicurato rimane ferma, vincolando il proponente ma imponendo anche all'assicuratore di deliberare senza indugio.
I termini legali: 15 e 30 giorni
La regola ordinaria prevede un termine di quindici giorni. Il termine si allunga a trenta giorni quando, per la natura del rischio da coprire, e' necessaria una visita medica: cio' accade tipicamente nelle assicurazioni sulla vita e nelle assicurazioni malattia di importo elevato, dove l'assicuratore ha bisogno di valutare lo stato di salute del proponente prima di decidere se accettare il rischio e a quali condizioni. La ratio e' quella di non svantaggiare il proponente per i tempi tecnici dell'istruttoria medica.
Decorrenza del termine
Il termine decorre dalla data di consegna o di spedizione della proposta. La scelta del legislatore di far riferimento alla spedizione (e non alla ricezione da parte dell'assicuratore) e' coerente con la tradizionale regola della cognizione attenuata in materia contrattuale: il rischio del ritardo postale grava sull'assicuratore, non sul proponente. Nella prassi moderna, ove le proposte vengono trasmesse per via telematica, si assume generalmente che la consegna coincida con la ricezione nel sistema informatico del destinatario.
Conseguenze della scadenza del termine
Una volta spirato il termine, la proposta perde efficacia e il proponente non e' piu' vincolato. Se l'assicuratore accetta dopo la scadenza, l'accettazione costituisce una nuova proposta (ai sensi dell'art. 1326, co. 5, c.c.), che il proponente originario e' libero di accettare o rifiutare. Esempio: Tizio invia il 1° marzo una proposta di polizza incendio. Il termine di 15 giorni scade il 15 marzo. Se l'assicuratore invia l'accettazione il 20 marzo, Tizio non e' vincolato; puo' pero' liberamente concludere il contratto accettando la nuova proposta della compagnia.
Interazione con la polizza e la nota di copertura
Nella prassi assicurativa, spesso la compagnia emette, contestualmente alla ricezione della proposta o nelle more della sua valutazione, una nota di copertura provvisoria (covernote) che garantisce la copertura nell'immediato. Tale documento non modifica la disciplina dell'art. 1887 c.c., ma integra temporaneamente la protezione del proponente fino alla formalizzazione del contratto definitivo.
Polizze vita: aspetti particolari
Nelle assicurazioni vita, il codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005, art. 177) attribuisce al contraente un diritto di recesso entro trenta giorni dalla conclusione del contratto (cd. diritto di ripensamento), distinto e ulteriore rispetto alla disciplina dell'art. 1887 c.c. sulla proposta. I due istituti operano in fasi diverse della vicenda contrattuale e non si sovrappongono.
Domande frequenti
Per quanto tempo rimane valida la proposta di assicurazione?
Di regola 15 giorni dalla consegna o spedizione della proposta scritta; il termine sale a 30 giorni se e' necessaria una visita medica per valutare il rischio.
Da quando decorre il termine di 15 (o 30) giorni?
Dalla data di consegna o di spedizione della proposta, non dal momento in cui l'assicuratore la riceve effettivamente.
Cosa succede se l'assicuratore accetta la proposta dopo la scadenza del termine?
L'accettazione tardiva vale come nuova proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.; il proponente originario e' libero di accettarla o rifiutarla senza essere vincolato.
La norma si applica anche alle proposte verbali?
No. L'art. 1887 c.c. si riferisce espressamente alla 'proposta scritta'; le trattative puramente verbali non godono del meccanismo di irrevocabilita' temporanea.
Il contraente puo' revocare la proposta prima della scadenza del termine?
No. Durante il termine di 15 o 30 giorni la proposta e' irrevocabile. Il proponente rimane vincolato per tutta la durata del termine, che e' appunto previsto a tutela dell'assicuratore affinche' possa valutare il rischio.