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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1890 c.c. Assicurazione in nome altrui

In vigore

Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

In sintesi

  • Assicurazione senza potere rappresentativo: se il contraente stipula in nome altrui senza procura, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo il sinistro.
  • Responsabilità transitoria del contraente: fino alla ratifica o al rifiuto noti all'assicuratore, il contraente è personalmente obbligato agli obblighi del contratto.
  • Premio in corso al momento del rifiuto: se l'interessato rifiuta la ratifica, il contraente deve all'assicuratore i premi del periodo in corso quando l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto.
  • Ratifica retroattiva: la ratifica ha effetto retroattivo dal momento della conclusione del contratto, coprendo anche il sinistro già verificatosi.

La gestione di affari altrui in campo assicurativo

L'art. 1890 c.c. regola una fattispecie peculiare: il contraente che stipula il contratto di assicurazione in nome altrui senza averne il potere (ne' mandato, ne' rappresentanza legale). Si tratta di un'ipotesi di negotiorum gestio applicata al settore assicurativo, che il legislatore ha voluto disciplinare con norme ad hoc per contemperare gli interessi dell'assicuratore, del contraente-gestore e dell'interessato (il dominus il cui nome e' stato speso senza autorizzazione).

La ratifica: presupposti e forma

L'interessato puo' ratificare il contratto in qualsiasi momento e con qualsiasi forma, trattandosi di un atto di volonta' privo di requisiti formali specifici nel contesto della norma. La peculiarita' rispetto alla regola generale della ratifica (art. 1399 c.c.) sta nel momento in cui puo' avvenire: non solo prima della scadenza del contratto, ma anche dopo, e persino dopo il verificarsi del sinistro. Questa soluzione, che potrebbe apparire favorevole all'opportunismo dell'interessato, e' bilanciata dalla disciplina del premio e dalla responsabilita' del contraente nel periodo intermedio.

Il ruolo del contraente nel periodo intermedio

Fino a quando l'assicuratore non ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto, il contraente e' tenuto personalmente a osservare tutti gli obblighi derivanti dal contratto: pagamento del premio, denuncia del sinistro (art. 1913 c.c.), comunicazioni di aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.), ecc. Il contraente si trova dunque in una posizione analoga a quella del mandatario senza rappresentanza che ha concluso un contratto per conto del mandante: e' parte formale del rapporto finche' l'interessato non decide.

Conseguenze del rifiuto della ratifica

Se l'interessato rifiuta la ratifica, il contratto non si consolida in capo a lui. Il contraente rimane pero' obbligato al pagamento dei premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto. Esempio: Tizio assicura in nome di Caio, senza procura, un appartamento di quest'ultimo. Caio rifiuta la ratifica; l'assicuratore ne ha notizia il 15 giugno, quando e' in corso il semestre luglio-dicembre. Tizio dovra' pagare all'assicuratore il premio per tutto quel semestre, anche se il contratto non si perfezionera' in capo a Caio.

Differenza con l'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.)

L'art. 1890 c.c. va distinto dall'art. 1891 c.c.: nell'ipotesi dell'art. 1890 il contraente agisce in nome altrui senza averne il potere (falsus procurator), mentre nell'art. 1891 il contraente agisce per conto altrui o per conto di chi spetta, ma con cio' legittimamente. Nel primo caso il contratto e' in attesa di ratifica; nel secondo e' immediatamente efficace e i diritti spettano fin da subito all'assicurato.

Aspetti di responsabilita' verso l'assicuratore

La responsabilita' personale del contraente ex art. 1890 c.c. puo' generare un diritto di rivalsa nei confronti dell'interessato che abbia poi ratificato il contratto, beneficiando della copertura. In base ai principi generali del mandato e della gestione di affari, l'interessato che ratifica deve rimborsare al contraente le spese sostenute, inclusi i premi pagati, salvo patto contrario.

Domande frequenti

Il contraente puo' assicurare qualcuno senza il suo consenso?

Si', ma il contratto e' in attesa di ratifica da parte dell'interessato. Fino alla ratifica (o al rifiuto), il contraente e' personalmente obbligato verso l'assicuratore.

L'interessato puo' ratificare il contratto dopo che e' gia' avvenuto il sinistro?

Si'. L'art. 1890 c.c. consente la ratifica anche dopo la scadenza del contratto o il verificarsi del sinistro; la ratifica ha effetto retroattivo dalla data di conclusione del contratto.

Cosa succede se l'interessato rifiuta la ratifica?

Il contratto non si perfeziona in capo all'interessato. Il contraente rimane obbligato a pagare i premi del periodo in corso al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto notizia del rifiuto.

Qual e' la differenza tra l'art. 1890 e l'art. 1891 c.c.?

L'art. 1890 riguarda chi stipula in nome altrui senza poteri (falsus procurator); l'art. 1891 riguarda chi stipula per conto altrui con piena legittimazione. Nel primo caso il contratto e' pendente; nel secondo e' immediatamente efficace.

Se l'interessato ratifica, deve rimborsare i premi pagati dal contraente?

Si', in base ai principi della gestione di affari altrui: l'interessato che ratifica deve rimborsare al contraente le spese utilmente sostenute, compresi i premi versati all'assicuratore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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