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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

In vigore

o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In sintesi

  • Regime attenuato: in assenza di dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente non comportano l'annullamento del contratto ma solo il diritto di recesso dell'assicuratore.
  • Termine per il recesso: l'assicuratore può recedere entro tre mesi dalla scoperta dell'inesattezza o della reticenza, con dichiarazione all'assicurato.
  • Riduzione proporzionale: se il sinistro si verifica prima che l'assicuratore abbia scoperto l'irregolarità o comunicato il recesso, la somma dovuta è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato.
  • Differenza con l'art. 1892: la distinzione fondamentale rispetto all'art. 1892 è l'elemento soggettivo: qui il contraente ha agito senza dolo e senza colpa grave.

La colpa lieve come discrimine

L'art. 1893 c.c. si pone in continuita' sistematica con l'art. 1892, delineando il regime applicabile alle dichiarazioni inesatte o alle reticenze commesse dal contraente senza dolo e senza colpa grave. La distinzione tra i due articoli e' il grado di responsabilita' soggettiva: mentre l'art. 1892 punisce chi ha deliberatamente ingannato o si e' comportato con grave imprudenza, l'art. 1893 si occupa delle irregolarita' ascrivibili a semplice leggerezza, errore scusabile o mancanza di consapevolezza.

Il recesso come rimedio alternativo

La sanzione e' significativamente attenuata: l'annullamento lascia il posto al recesso. L'assicuratore che scopre l'inesattezza o la reticenza entro il contratto puo' recedere mediante dichiarazione all'assicurato, da effettuarsi entro tre mesi dalla scoperta. Il recesso scioglie il contratto con effetto ex nunc, cioe' per il futuro, senza travolgere retroattivamente le prestazioni gia' eseguite, a differenza dell'annullamento che ha natura retroattiva.

Il termine di tre mesi e la decadenza

Anche qui il legislatore fissa un termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza dell'irregolarita'. La ratio e' analoga a quella dell'art. 1892: impedire che l'assicuratore, sapendo dell'irregolarita', continui a incassare premi e poi eserciti il recesso solo al momento del sinistro. Tizio, ad esempio, dichiara per dimenticanza di non avere subito sinistri negli ultimi due anni, mentre ne ha avuto uno di modesta entita'. Se l'assicuratore scopre questo dato, deve decidere entro tre mesi se recedere o proseguire il rapporto.

La riduzione proporzionale dell'indennizzo

Il meccanismo piu' originale dell'art. 1893 e' la riduzione proporzionale applicata quando il sinistro si verifica prima che l'assicuratore abbia scoperto l'irregolarita' o comunicato il recesso. In questo caso il contratto non viene ne' annullato ne' rescisso: produce effetti, ma la somma dovuta viene ridotta in proporzione alla differenza tra il premio effettivamente pagato e quello che sarebbe stato applicato con le corrette informazioni sul rischio. Si tratta di una soluzione equilibrata che tutela sia l'assicurato, che aveva agito senza mala fede, sia l'assicuratore, il quale riceve comunque un indennizzo proporzionato a quanto ha effettivamente incassato.

Esempio pratico

Caio stipula una polizza incendio per il proprio magazzino. Per errore indica una metratura inferiore a quella reale, pagando un premio di 800 euro anziche' i 1.000 euro che avrebbe dovuto pagare. Un incendio si verifica prima che l'assicuratore scopra l'errore. Ai sensi dell'art. 1893, l'indennizzo non sara' pagato integralmente ma ridotto in proporzione: 800/1.000, ovvero all'80 % del danno effettivo. Caio non perde il diritto all'indennizzo, ma lo percepisce in misura ridotta, commisurata al premio effettivamente versato.

Coordinamento con l'art. 1892

Il raccordo sistematico tra i due articoli e' fondamentale. In caso di contestazione, spetta all'assicuratore dimostrare l'elemento soggettivo aggravato (dolo o colpa grave) per invocare l'annullamento. Se non vi riesce, il regime applicabile sara' quello dell'art. 1893, con la sola riduzione proporzionale o il recesso. Questa ripartizione dell'onere probatorio tutela il contraente in buona fede da sanzioni sproporzionate rispetto alla sua effettiva responsabilita'.

Domande frequenti

Cosa succede se ho dichiarato qualcosa di inesatto per semplice dimenticanza?

In assenza di dolo o colpa grave, il contratto non viene annullato. L'assicuratore puo' solo recedere entro tre mesi dalla scoperta dell'inesattezza.

Se l'assicuratore non recede entro tre mesi, il contratto prosegue normalmente?

Si'. Decorso il termine di tre mesi senza che l'assicuratore abbia comunicato il recesso, il contratto rimane pienamente efficace.

Come si calcola la riduzione dell'indennizzo in caso di sinistro?

L'indennizzo viene ridotto in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato conoscendo il vero stato delle cose.

La riduzione proporzionale si applica anche se l'assicuratore aveva gia' comunicato il recesso?

No. La riduzione proporzionale opera solo se il sinistro si verifica prima che l'assicuratore abbia scoperto l'irregolarita' o comunicato il recesso.

Qual e' la differenza principale tra art. 1892 e art. 1893?

L'art. 1892 prevede l'annullamento in caso di dolo o colpa grave; l'art. 1893 prevede il recesso e la riduzione proporzionale quando il contraente ha agito senza tali gradi di colpevolezza.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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