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Art. 1894 c.c. Assicurazione in nome o per conto di terzi
In vigore
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
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In sintesi
La struttura del contratto per conto di terzi
Il contratto di assicurazione puo' essere stipulato non soltanto nell'interesse diretto di chi lo sottoscrive, ma anche in nome o per conto di un soggetto terzo. E' il caso, ad esempio, della polizza che un vettore stipula per le merci dei propri clienti, o della polizza vita stipulata da un genitore a beneficio del figlio. In queste ipotesi si distingue il contraente — chi firma il contratto e paga il premio — dall'assicurato o dal beneficiario terzo, il cui interesse e' protetto dalla copertura.
Il problema delle informazioni nella struttura triangolare
La struttura triangolare pone un problema specifico rispetto al dovere di dichiarazione: e' possibile che il terzo per conto del quale la polizza e' stipulata sia a conoscenza di circostanze rilevanti per la valutazione del rischio, che il contraente invece ignora del tutto. Se si ammettesse che solo la conoscenza del contraente rileva, si aprirebbe una facile via di elusione: basterebbe affidare la stipula della polizza a un soggetto all'oscuro delle reali condizioni del rischio per rendere inapplicabili le norme a tutela dell'assicuratore.
La soluzione dell'art. 1894
L'art. 1894 c.c. chiude questa potenziale lacuna: nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se i terzi — cioe' i soggetti nel cui interesse la polizza e' stipulata — erano a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 a favore dell'assicuratore. Il riferimento ai 'terzi' e non al 'contraente' e' fondamentale: e' la conoscenza di chi beneficia della copertura a rilevare.
Il regime applicabile
La norma non introduce un regime autonomo, ma opera un rinvio agli artt. 1892 e 1893 gia' esaminati. Pertanto, se il terzo assicurato era a conoscenza dell'irregolarita' e ha agito con dolo o colpa grave, l'assicuratore potra' domandare l'annullamento del contratto secondo le modalita' dell'art. 1892 (inclusi il termine di decadenza di tre mesi e il regime dei premi). Se invece la conoscenza del terzo non si accompagnava a dolo o colpa grave, si applica il regime piu' mite dell'art. 1893 — recesso entro tre mesi e riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di sinistro ante-comunicazione.
Esempio pratico
Tizio, spedizioniere, stipula una polizza merci per conto di Caio, commerciante. Caio sa che le merci da spedire sono di valore superiore a quello dichiarato a Tizio, che ha poi compilato la polizza su base di informazioni incomplete. Se un sinistro si verifica, l'assicuratore potra' opporre a Caio — il terzo nel cui interesse e' stipulata la polizza — l'inesattezza della dichiarazione, applicando il regime dell'art. 1892 o dell'art. 1893 a seconda del grado di colpevolezza di Caio.
Onere probatorio
In sede di contenzioso, spetta all'assicuratore dimostrare che il terzo era effettivamente a conoscenza delle circostanze inesatte o taciute. Non e' sufficiente che il terzo avrebbe dovuto sapere: occorre la prova della conoscenza effettiva, salvo che le circostanze concrete rendano incontrovertibile la consapevolezza del terzo — come nel caso di vizi del bene assicurato certamente noti al proprietario.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 1894 c.c.?
Si applica nelle assicurazioni stipulate in nome o per conto di terzi, quando il terzo assicurato era a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio.
E' sufficiente che il contraente ignorasse l'inesattezza per escludere l'annullamento?
No. Se il terzo nel cui interesse la polizza e' stipulata era a conoscenza dell'irregolarita', si applicano comunque gli artt. 1892 e 1893 a favore dell'assicuratore.
Quale regime si applica se il terzo ha agito con dolo?
Si applica l'art. 1892, che prevede l'annullamento del contratto, con il termine di decadenza di tre mesi per l'assicuratore.
E se il terzo ha agito senza dolo o colpa grave?
Si applica l'art. 1893: l'assicuratore puo' recedere entro tre mesi e, in caso di sinistro anteriore, ridurre proporzionalmente l'indennizzo.
Chi deve provare che il terzo era a conoscenza dell'irregolarita'?
Spetta all'assicuratore dimostrare che il terzo assicurato era effettivamente a conoscenza delle circostanze inesatte o taciute.