Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1895 c.c. – Inesistenza del rischio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1894 - Art. 1894 c.c.: Assicurazione in nome o per conto di terzi→Cod. civ. art. 1896 - Art. 1896 c.c.: Cessazione del rischio durante l’assicurazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1893 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o→Articolo 1897 Codice Civile: Diminuzione del rischio→Art. 1892 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o co→Articolo 1898 Codice Civile: Aggravamento del rischio→Art. 1891 c.c.: Assicurazione per conto altrui o per conto di ch→Articolo 1899 Codice Civile: Durata dell’assicurazione→Articolo 1890 Codice Civile: Assicurazione in nome altrui
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'inesistenza del rischio e la nullità del contratto assicurativo
L'art. 1895 c.c. disciplina una delle ipotesi di nullità specifiche del contratto di assicurazione: il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. La norma riflette l'essenzialità del rischio nel contratto assicurativo: l'assicurazione è strutturalmente un contratto aleatorio che presuppone l'esistenza di un rischio futuro e incerto; senza rischio, il contratto è privo del suo elemento causale tipico e quindi nullo.
Il rischio come elemento causale del contratto di assicurazione
L'art. 1882 c.c. definisce l'assicurazione come il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. L'elemento causale del contratto assicurativo è l'alea: la possibilità che il rischio assicurato si verifichi e generi la prestazione dell'assicuratore. Se il rischio non esiste, l'alea è assente e il contratto è causalmente privo del suo presupposto tipico.
La distinzione fondamentale introdotta dall'art. 1895 c.c. è tra inesistenza originaria del rischio (il rischio non è mai esistito o era già cessato prima della conclusione del contratto) e cessazione successiva del rischio (il rischio cessa dopo la conclusione del contratto). Solo la prima ipotesi produce la nullità; la seconda è disciplinata dall'art. 1896 c.c. e produce la risoluzione del contratto con diritto al rimborso del premio.
Casistica: quando il rischio non esiste
Il rischio non esiste o ha cessato di esistere nelle seguenti ipotesi tipiche: (a) il bene assicurato non esiste al momento della conclusione del contratto (es. assicurare un immobile già distrutto da un incendio avvenuto prima della stipula); (b) il rischio assicurato si è già realizzato prima della conclusione del contratto (es. assicurare un veicolo contro il furto quando il veicolo era già stato rubato); (c) il rischio non può per definizione verificarsi (es. assicurarsi contro eventi scientificamente impossibili).
Nei casi (a) e (b), la nullità si applica anche quando l'assicurato non sapeva dell'inesistenza del rischio, salvo che l'assicuratore sapesse e abbia intenzionalmente stipulato il contratto per incassare il premio.
Buona fede e restituzione del premio
In caso di nullità per inesistenza del rischio, la regola generale della nullità prevede la restituzione delle prestazioni ricevute. Se l'assicurato ha già pagato il premio, la compagnia deve restituirlo. Tuttavia, se l'assicurato era in malafede (sapeva che il rischio non esisteva) e la compagnia era in buona fede, il regime delle restituzioni potrebbe essere diverso. Le parti in malafede non possono avvalersi della nullità per ottenere prestazioni migliori di quelle che avrebbero avuto con il contratto valido.
Caso pratico: Tizio assicura la barca già affondata
Tizio firma una polizza assicurativa per la propria barca a vela, stipulandola il 10 gennaio. In realtà la barca era affondata il 5 gennaio durante una tempesta, ma Tizio non lo sapeva perché era all'estero. Quando il 15 gennaio apprende dell'affondamento, Tizio presenta denuncia di sinistro alla compagnia. La compagnia scopre che la barca era già affondata prima della stipula della polizza e invoca la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1895 c.c. Poiché Tizio era in buona fede (non sapeva dell'affondamento), ha diritto alla restituzione del premio pagato, ma non al risarcimento del danno perché il contratto è nullo.
Conclusioni
L'art. 1895 c.c. assicura che il contratto di assicurazione sia un contratto aleatorio genuino, fondato su un rischio effettivamente esistente al momento della stipula. La nullità per inesistenza originaria del rischio tutela sia l'assicuratore (che non deve pagare per eventi già accaduti) sia l'assicurato (che non deve pagare premi per una protezione inesistente), ristabilendo l'equilibrio economico del contratto assicurativo.
Domande frequenti
Se assicuro una cosa che era già stata distrutta prima della stipula, il contratto è valido?
No. L'art. 1895 c.c. prevede la nullità del contratto se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Il rischio è elemento essenziale dell'assicurazione.
Se il rischio cessa dopo la stipula della polizza, il contratto diventa nullo?
No. La nullità si applica solo all'inesistenza originaria del rischio. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, si applica l'art. 1896 c.c. che prevede la risoluzione del contratto e il rimborso proporzionale del premio.
Se non sapevo che il rischio non esisteva al momento della stipula, perdo il diritto al rimborso del premio?
No. L'assicurato in buona fede che non sapeva dell'inesistenza del rischio ha diritto alla restituzione del premio pagato. La malafede dell'assicurato potrebbe invece limitare i diritti alla restituzione.
La compagnia assicurativa può invocare la nullità per inesistenza del rischio per non pagare il sinistro?
Sì, ma solo se il rischio non esisteva o era già cessato prima della stipula del contratto. Se il sinistro si è verificato dopo la stipula ma il rischio era già venuto meno prima, la compagnia può rifiutare il pagamento e chiedere la nullità del contratto.
Cosa si intende per rischio nei contratti di assicurazione?
Il rischio assicurativo è un evento futuro e incerto (un sinistro, un furto, la morte, una malattia) che potrebbe causare un danno o un costo all'assicurato. Il rischio deve essere possibile (non impossibile), futuro (non già verificato) e incerto (non certo) al momento della stipula.