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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1899 c.c. Durata dell’assicurazione

In vigore

L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. (1) Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

In sintesi

  • Decorrenza oraria: la copertura inizia alle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto e termina alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di durata.
  • Copertura poliennale: l'assicuratore puo' proporre durate superiori all'anno con riduzione del premio rispetto al contratto annuale.
  • Recesso dopo il quinquennio: se il contratto supera cinque anni, l'assicurato puo' recedere con 60 giorni di preavviso, con effetto a fine annualita'.
  • Proroga tacita limitata: ogni rinnovo automatico non puo' superare due anni di durata.
  • Esclusione vita: le regole sulla durata non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Decorrenza e scadenza della polizza: le 24:00 come riferimento

L'art. 1899 c.c. stabilisce un meccanismo preciso per determinare quando la copertura assicurativa prende avvio e quando cessa. Il legislatore ha scelto le ore ventiquattro come momento convenzionale: cio' consente di avere un punto di riferimento univoco, indipendente dall'ora in cui le parti hanno materialmente sottoscritto il contratto. Tizio stipula una polizza incendio il 13 maggio 2026: la copertura decorre dalle ore 24:00 del 13 maggio, ossia dall'inizio del 14 maggio, e cesservera' alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del periodo contrattuale.

Copertura poliennale e incentivo economico

La riforma introdotta dal d.lgs. 198/2007 ha aggiunto il secondo comma, che consente all'assicuratore di proporre contratti di durata superiore all'anno in cambio di un premio piu' basso rispetto a quello del corrispondente contratto annuale. Si tratta di un incentivo alla fidelizzazione che puo' rivelarsi conveniente per l'assicurato su orizzonti temporali lunghi. Tuttavia, la norma tutela l'assicurato che si trovi vincolato oltre il quinquennio: decorsi cinque anni, e' ammessa la facolta' di recesso con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualita' in corso al momento dell'esercizio del recesso. Non si tratta dunque di un recesso immediato, ma di un recesso differito, che tiene conto del calendario contrattuale.

La proroga tacita e il limite biennale

E' frequente che le polizze prevedano il rinnovo automatico alla scadenza, salvo disdetta. L'art. 1899, terzo comma, ammette la proroga tacita ma la limita a due anni per ciascun rinnovo. Cio' impedisce che un contratto annuale si trasformi silenziosamente in un vincolo pluriennale indefinito. Se la polizza di Caio prevede rinnovo automatico, ogni proroga tacita puo' durare al massimo due anni; qualora le parti volessero una durata maggiore, dovrebbero concordarla espressamente.

Esclusione delle assicurazioni sulla vita

L'ultimo comma esclude le assicurazioni sulla vita dall'ambito applicativo dell'articolo. Questa esclusione e' coerente con la struttura peculiare del contratto vita, la cui durata e' connessa alla sopravvivenza o al decesso dell'assicurato e obbedisce a logiche attuariali incompatibili con la rigida scansione temporale delle 24:00. Le assicurazioni vita sono quindi disciplinate da norme speciali (artt. 1919 ss. c.c.) che tengono conto di questa specificita'.

Profili pratici

Dal punto di vista operativo, l'assicurato deve prestare attenzione alla data di scadenza indicata in polizza e all'eventuale clausola di rinnovo tacito. La disdetta va comunicata entro i termini contrattuali per evitare il rinnovo automatico. Per i contratti poliennali superiori a cinque anni, conviene annotarsi la finestra di recesso dopo il quinquennio, che rappresenta l'unica possibilita' di uscita anticipata senza penali, salvo accordi diversi. Infine, va ricordato che il momento di decorrenza alle 24:00 e' rilevante in caso di sinistro avvenuto nelle ore notturne del giorno di stipula: se il danno si verifica la sera del 13 maggio prima delle 24:00, la copertura non e' ancora operativa.

Domande frequenti

Da quando decorre la copertura assicurativa?

La copertura inizia alle ore 24:00 del giorno in cui il contratto e' concluso, indipendentemente dall'ora effettiva della firma.

Posso recedere da una polizza poliennale prima della scadenza?

Se la durata supera cinque anni, dopo il primo quinquennio puoi recedere con 60 giorni di preavviso; il recesso ha effetto alla fine dell'annualita' in corso.

La proroga tacita puo' durare quanto vuole?

No: ogni proroga tacita non puo' superare due anni. Per durate maggiori occorre un accordo espresso tra le parti.

L'art. 1899 si applica alle polizze vita?

No, il quarto comma esclude esplicitamente le assicurazioni sulla vita, che sono regolate da norme speciali (artt. 1919 ss. c.c.).

Il contratto poliennale conviene rispetto a quello annuale?

Dipende: offre un premio ridotto e stabilita' di copertura, ma vincola per piu' anni. Il recesso dopo il quinquennio e' la principale valvola di uscita.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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