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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio

In vigore

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il mancato pagamento del primo premio sospende immediatamente la copertura assicurativa.
  • Il mancato pagamento dei premi successivi sospende la copertura dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo la scadenza.
  • Dopo 6 mesi dall'inadempimento, il contratto si risolve di diritto se l'assicuratore non agisce per la riscossione.
  • In caso di risoluzione, l'assicuratore ha diritto solo al premio del periodo in corso e al rimborso spese.
  • La norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Sospensione della copertura per mancato pagamento

L'art. 1901 c.c. disciplina le conseguenze dell'inadempimento del contraente all'obbligo di pagare il premio, prestazione principale a suo carico nel sinallagma assicurativo. La norma distingue due ipotesi: il mancato pagamento del primo premio (o prima rata), che determina la sospensione immediata della copertura, e il mancato pagamento dei premi successivi, per i quali opera un periodo di tolleranza di 15 giorni dalla scadenza.

Il periodo di tolleranza e la sospensione

Per i premi successivi al primo, l'assicurato beneficia di un termine legale di grazia: la copertura resta attiva nei 15 giorni successivi alla scadenza non onorata. Decorso tale termine senza pagamento, la copertura si sospende automaticamente alle ore 24:00 del quindicesimo giorno. Durante la sospensione l'assicurato non è coperto: eventuali sinistri non vengono indennizzati, a prescindere dalla loro natura.

Risoluzione di diritto del contratto

Se l'assicuratore non intraprende azione legale per la riscossione entro 6 mesi dalla scadenza del premio non pagato, il contratto si risolve automaticamente di diritto. La risoluzione libera entrambe le parti: l'assicuratore perde il diritto ai premi futuri ma può trattenere il premio del periodo in corso e le spese. Questa disciplina tutela la certezza dei rapporti giuridici ed evita contratti sospesi a tempo indeterminato.

Esclusione delle polizze vita

Il terzo comma esclude espressamente le assicurazioni sulla vita dalla disciplina dell'art. 1901. Le polizze vita seguono regole speciali previste dagli artt. 1924-1927 c.c. e dal D.Lgs. 209/2005 (CAP), che prevedono meccanismi di riduzione, riscatto e riattivazione della polizza. Riferimenti: artt. 1882, 1901, 1924-1927 c.c., D.Lgs. 209/2005, Reg. IVASS 40/2018.

Domande frequenti

Se non pago il primo premio, sono coperto nel frattempo?

No. Il mancato pagamento del primo premio o della prima rata sospende immediatamente l'assicurazione, senza alcun periodo di tolleranza, ai sensi dell'art. 1901, primo comma, c.c.

Ho dimenticato di pagare il rinnovo annuale: da quando sono scoperto?

La copertura si sospende a partire dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza non pagata. Nei primi 15 giorni dopo la scadenza sei ancora coperto.

Cosa succede al contratto se non pago per oltre 6 mesi?

Se l'assicuratore non agisce per la riscossione entro 6 mesi dalla scadenza del premio non pagato, il contratto si risolve di diritto. L'assicuratore ha diritto solo al premio del periodo in corso e al rimborso spese.

Posso riattivare la polizza sospesa pagando il premio arretrato?

Sì, pagando quanto dovuto la copertura riprende. Tuttavia, per i sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione non spetta alcun indennizzo, salvo diverse condizioni contrattuali.

La regola del mancato pagamento vale anche per le polizze vita?

No. L'art. 1901, terzo comma, c.c. esclude espressamente le assicurazioni sulla vita, che seguono la disciplina speciale degli artt. 1924-1927 c.c. e del D.Lgs. 209/2005 (CAP).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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