Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio

In vigore

Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

In sintesi

  • Obbligo di comunicare la diminuzione: il contraente che comunica all'assicuratore una modifica che riduce il rischio ha diritto a beneficiare di un premio ridotto a partire dalla scadenza della rata successiva.
  • Riduzione automatica del premio: dalla scadenza della rata successiva alla comunicazione, l'assicuratore non può esigere più del premio minore corrispondente al rischio ridotto.
  • Facolta' di recesso dell'assicuratore: l'assicuratore può recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione, ma il recesso produce effetto solo dopo un mese dalla dichiarazione.
  • Senza obbligo di comunicazione: la norma presuppone una comunicazione volontaria del contraente; l'omissione non è sanzionata, ma il contraente perde il beneficio della riduzione del premio.
Indice dei contenuti

La diminuzione del rischio nel sistema assicurativo

L'art. 1897 c.c. disciplina la situazione, speculare rispetto all'aggravamento regolato dall'art. 1898, in cui le circostanze che determinano il rischio assicurato mutano in senso favorevole: il rischio si riduce, e quindi il premio originariamente pattuito risulta superiore a quello che sarebbe stato applicato conoscendo il nuovo stato di cose. La norma bilancia gli interessi delle parti: da un lato tutela il contraente, che ha diritto a pagare un premio proporzionato al rischio effettivo; dall'altro riconosce all'assicuratore la facolta' di uscire da un contratto divenuto economicamente poco interessante.

La comunicazione della diminuzione

La norma presuppone una comunicazione volontaria del contraente all'assicuratore. Non vi e' un obbligo esplicito di segnalare la diminuzione del rischio, a differenza dell'aggravamento, per il quale l'art. 1898 impone un avviso immediato. Tuttavia, solo effettuando la comunicazione il contraente può attivare il meccanismo di riduzione del premio. Chi tace deliberatamente il miglioramento delle condizioni di rischio semplicemente continua a pagare il premio originario, senza incorrere in sanzioni ma rinunciando al risparmio.

Gli effetti sulla misura del premio

Dal momento della scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione, l'assicuratore non può più esigere il premio originario: può esigere solo il premio minore corrispondente al rischio ridotto. L'effetto e' pro futuro e non retroattivo: i premi già pagati non vengono restituiti. Si tratta di una soluzione che privilegia la certezza dei rapporti già definiti, evitando complicati conguagli su periodi passati.

Esempio pratico

Caio assicura il proprio laboratorio artigiano contro i danni da incendio, pagando un premio annuale di 1.200 euro. Nel corso del contratto installa un impianto antincendio a norma, comunicandolo all'assicuratore. Se il rischio ridotto avrebbe comportato un premio di 800 euro, dalla successiva rata semestrale Caio pagera' 400 euro (metà di 800) invece dei 600 precedentemente dovuti. L'assicuratore, tuttavia, può valutare se il contratto a 800 euro annui sia ancora remunerativo e, in caso contrario, esercitare il recesso.

La facolta' di recesso dell'assicuratore

La norma riconosce all'assicuratore la facolta' di recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione della diminuzione del rischio. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla dichiarazione. La previsione tutela l'assicuratore che, nella propria valutazione commerciale, non ritenga conveniente mantenere la polizza a condizioni diverse da quelle originarie. Non vi e' però alcun obbligo di recedere: l'assicuratore può semplicemente accettare la riduzione del premio e continuare il rapporto.

Coordinamento con il principio indennitario

La diminuzione del rischio si raccorda con il principio indennitario che governa le assicurazioni danni: il premio deve essere proporzionato al rischio assunto. Un premio sproporzionato in eccesso rispetto al rischio reale creerebbe una situazione di squilibrio contrattuale che la norma intende correggere, garantendo la corrispondenza tra rischio effettivo e corrispettivo.

Domande frequenti

Se il rischio assicurato diminuisce, ho diritto a un premio più basso?

Si', ma solo se comunichi la diminuzione all'assicuratore. Dalla rata successiva alla comunicazione, l'assicuratore non potra' esigere più del premio corrispondente al rischio ridotto.

Sono obbligato a comunicare all'assicuratore che il rischio e' diminuito?

No, non vi e' un obbligo esplicito come per l'aggravamento. Ma senza comunicazione non hai diritto alla riduzione del premio.

L'assicuratore può recedere se il rischio diminuisce?

Si'. Ha la facolta' di recedere entro due mesi dalla comunicazione, con effetto però dopo un mese dalla dichiarazione di recesso.

I premi già pagati vengono rimborsati se il rischio era diminuito da tempo?

No. La riduzione del premio vale solo per le rate successive alla comunicazione; non e' retroattiva.

Qual e' la differenza tra diminuzione e cessazione del rischio?

La diminuzione presuppone che il rischio esista ancora ma in misura minore; la cessazione comporta la scomparsa totale del rischio e lo scioglimento del contratto (art. 1896).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.