Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
In vigore
Aggravamento del rischio Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
In sintesi
La centralita' dell'aggravamento del rischio nel diritto assicurativo
L'art. 1898 c.c. disciplina uno dei profili piu' delicati della fase di esecuzione del contratto di assicurazione: il mutamento in senso peggiorativo delle circostanze che determinano il rischio assicurato. A differenza delle inesattezze precontrattuali, regolate dagli artt. 1892-1894, l'aggravamento del rischio riguarda fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto, che alterano l'equilibrio assuntivo su cui si fondava la polizza.
Il presupposto oggettivo dell'aggravamento
Non ogni variazione delle circostanze di rischio determina l'applicazione dell'art. 1898: occorre un aggravamento qualificato, tale che, se fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della stipula, avrebbe indotto l'assicuratore a negare la copertura oppure a richiederla a condizioni economiche piu' onerose. E' un giudizio ipotetico sulla condotta che l'assicuratore avrebbe tenuto conoscendo il nuovo stato di cose. Variazioni modeste o non influenti sulla valutazione del rischio non attivano la norma.
L'obbligo di avviso immediato
Il contraente che viene a conoscenza di un aggravamento qualificato deve darne avviso immediato all'assicuratore. La norma utilizza l'avverbio 'immediato', che nella prassi giurisprudenziale e' interpretato come obbligo di comunicazione senza indugio, appena il contraente ha ragionevole consapevolezza dell'aggravamento. Si tratta di un obbligo di fare, la cui violazione non e' sanzionata direttamente in termini di nullita' o annullamento del contratto, ma produce effetti sul diritto all'indennizzo in caso di sinistro.
Il recesso dell'assicuratore e la sua modulazione temporale
Ricevuto l'avviso, l'assicuratore dispone di un mese per comunicare per iscritto il proprio recesso. La norma modula gli effetti temporali del recesso in funzione della gravita' dell'aggravamento: se quest'ultimo e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione nemmeno a premio maggiore, il recesso ha effetto immediato; se invece l'aggravamento avrebbe comportato soltanto un aumento del premio, il recesso produce effetti dopo quindici giorni. Questo differimento tutela il contraente, lasciandogli il tempo di procurarsi una copertura alternativa.
La disciplina del sinistro durante i termini
La norma dedica un'apposita previsione all'ipotesi in cui il sinistro si verifichi prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso. Il regime e' differenziato: se l'aggravamento era tale che l'assicuratore non avrebbe consentito la copertura, l'assicuratore e' esonerato da qualsiasi obbligo indennitario. Se invece avrebbe comunque prestato copertura, sia pure a premio maggiore, l'indennizzo non viene negato ma ridotto proporzionalmente, tenendo conto del rapporto tra il premio effettivamente applicato e quello che sarebbe stato fissato per il rischio aggravato.
Esempio concreto
Tizio assicura il proprio ristorante contro incendi, pagando un premio di 2.000 euro annui. Nel corso del contratto installa un forno a legna professionale non previsto nella descrizione del rischio originaria, aggravando significativamente il pericolo incendio. Se un incendio divampa dal forno prima che Tizio abbia comunicato l'aggravamento, l'assicuratore valutera': se quel tipo di impianto lo avrebbe indotto a non assicurare affatto il locale, potra' rifiutare l'indennizzo; se lo avrebbe assicurato a 3.000 euro annui, liquidera' soltanto 2/3 (2.000/3.000) del danno effettivo.
Aggravamento causato dal fatto del contraente
La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che l'aggravamento puo' derivare sia da cause esterne (mutamento delle condizioni ambientali, variazioni normative) sia da comportamenti del contraente stesso. In questo secondo caso, l'obbligo di comunicazione e' ancora piu' stringente: il contraente non puo' invocare l'ignoranza dell'aggravamento che lui stesso ha determinato.
Domande frequenti
Cosa devo fare se le condizioni di rischio peggiorano durante la vigenza della polizza?
Devi dare avviso immediato all'assicuratore. L'omissione puo' portare alla perdita totale o parziale dell'indennizzo in caso di sinistro.
Entro quanto tempo l'assicuratore deve comunicare il recesso dopo l'avviso?
Entro un mese dalla ricezione dell'avviso o dalla conoscenza dell'aggravamento. Il recesso deve essere comunicato per iscritto.
Il recesso dell'assicuratore e' sempre immediato?
No. Ha effetto immediato solo se l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito la copertura. Negli altri casi produce effetto dopo quindici giorni.
Se il sinistro avviene durante il periodo in cui l'assicuratore sta valutando il recesso, cosa succede?
Se l'aggravamento era tale da rendere il rischio inassicurabile, l'assicuratore non risponde. Altrimenti l'indennizzo viene ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato dovuto.
L'aggravamento del rischio causato dal contraente e' trattato diversamente?
No, le conseguenze sono le stesse. Anzi, il contraente che ha causato l'aggravamento ha un obbligo ancora piu' stringente di comunicarlo, poiche' non puo' invocare l'ignoranza di circostanze che lui stesso ha determinato.