Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1904 c.c. – Interesse all’assicurazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1903 - Articolo 1903 Codice Civile: Agenti di assicurazione→Cod. civ. art. 1905 - Articolo 1905 Codice Civile: Limiti del risarcimento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1902 c.c.: Fusione, concentrazione e liquidazione coatta am→Articolo 1906 Codice Civile: Danni cagionati da vizio della cosa→Articolo 1901 Codice Civile: Mancato pagamento del premio→Articolo 1907 Codice Civile: Assicurazione parziale→Art. 1900 c.c.: Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave de→Articolo 1908 Codice Civile: Valore della cosa assicurata→Articolo 1899 Codice Civile: Durata dell’assicurazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il requisito fondamentale: l'interesse assicurabile
L'art. 1904 c.c. pone il principio dell'interesse assicurabile a fondamento dell'assicurazione contro i danni. Senza un interesse giuridicamente rilevante dell'assicurato al risarcimento del danno, il contratto è radicalmente nullo. L'interesse assicurabile è il legame economico e giuridico che intercorre tra l'assicurato e il bene o la situazione patrimoniale esposta al rischio: la perdita o il danneggiamento del bene deve causare all'assicurato un pregiudizio economico concreto.
Cosa si intende per interesse
L'interesse rilevante ai sensi dell'art. 1904 non si identifica con la proprietà del bene, ma è più ampio: include qualsiasi posizione giuridica che esponga il titolare a un danno patrimoniale in caso di sinistro. Può avere interesse assicurabile il proprietario, il conduttore, il creditore ipotecario, il depositario, il mandatario e chiunque abbia una relazione economicamente significativa con il bene o la responsabilità assicurata.
Il momento rilevante: l'inizio del rischio
La norma individua con precisione il momento rilevante: l'interesse deve esistere quando l'assicurazione deve avere inizio, non necessariamente al momento della firma del contratto. Se l'interesse viene meno successivamente, l'effetto non è la nullità originaria ma la cessazione del contratto (art. 1896 c.c.). Questa distinzione temporale è fondamentale per valutare la validità del contratto.
Nullità e divieto di arricchimento
La sanzione della nullità, la più grave tra le patologie negoziali, sottolinea l'importanza del principio. Il requisito di interesse assicurabile impedisce che l'assicurazione danni diventi un meccanismo di arricchimento ingiustificato o uno strumento per incentivare la distruzione dei beni assicurati. È la base del principio indennitario (art. 1905 c.c.), secondo cui l'assicurazione non può essere fonte di guadagno per l'assicurato. Riferimenti: artt. 1882, 1896, 1904-1905 c.c., D.Lgs. 209/2005 (CAP), Reg. IVASS 40/2018.
Domande frequenti
Quando è nullo il contratto di assicurazione contro i danni?
Quando, al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno (art. 1904 c.c.).
Cos'è l'interesse assicurabile?
Il legame economico e giuridico tra l'assicurato e il bene o la situazione esposta al rischio: il sinistro deve causargli un pregiudizio patrimoniale concreto.
Solo il proprietario ha interesse assicurabile?
No: anche il conduttore, il creditore ipotecario, il depositario, il mandatario e chiunque abbia una relazione economicamente significativa con il bene.
In quale momento deve esistere l'interesse?
Quando l'assicurazione deve avere inizio; se viene meno dopo, il contratto non è nullo ma cessa (art. 1896 c.c.).
Perché si richiede l'interesse?
Per evitare arricchimenti ingiustificati e finalità speculative: l'assicurazione danni deve riparare un pregiudizio reale, non creare un guadagno.