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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1905 c.c. – Limiti del risarcimento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.

L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

In sintesi

  • Principio indennitario: l'assicuratore risarcisce il danno effettivo subito dall'assicurato, nei modi e limiti del contratto.
  • No lucro sull'assicurazione: l'indennità non può superare il pregiudizio reale, impedendo arricchimenti indebiti.
  • Profitto sperato escluso: il mancato guadagno è coperto solo se l'assicuratore se n'e' espressamente obbligato.
  • Limiti contrattuali: massimali, franchigie e scoperti modulano l'entità concreta dell'indennizzo.
  • Fondamento legale: la norma codifica il principio indennitario tipico delle assicurazioni contro i danni.
Indice dei contenuti

Il principio indennitario come cardine dell'assicurazione danni

L'art. 1905 c.c. esprime il principio indennitario, che e' la regola fondamentale di tutta la Sezione II del Capo XXIV. L'assicurazione contro i danni non e' uno strumento di profitto, ma di reintegrazione del patrimonio leso. L'assicuratore si obbliga a risarcire il danno effettivo, non un importo convenzionale sganciato dalla perdita reale. Questa impostazione distingue l'assicurazione danni dall'assicurazione sulla vita (art. 1882 c.c.), nella quale invece la prestazione e' una somma predeterminata, indipendente dal pregiudizio concreto.

Cosa copre l'indennizzo: danno emergente e lucro cessante

Il primo comma si riferisce al danno sofferto in conseguenza del sinistro. In linea generale, l'indennizzo copre il danno emergente, cioè la diminuzione patrimoniale direttamente causata dall'evento (es. il valore del bene distrutto). Il lucro cessante, ossia il profitto che l'assicurato avrebbe realizzato in assenza del sinistro, resta invece escluso salvo patto contrario espresso: il secondo comma dispone che l'assicuratore risponde del profitto sperato «solo se si e' espressamente obbligato». Tizio, commerciante con magazzino assicurato contro l'incendio, non potra' richiedere il mancato guadagno derivante dall'interruzione dell'attività se la polizza non prevede espressamente questa voce di danno.

Modi e limiti contrattuali

Il primo comma rimanda ai modi e ai limiti stabiliti dal contratto. Cio' significa che massimale, franchigia assoluta o relativa, scoperto percentuale e altre clausole di compartecipazione al danno sono strumenti leciti con cui le parti modulano l'entita' dell'indennizzo. Il massimale e' il tetto massimo che l'assicuratore si impegna a corrispondere; la franchigia e' la soglia di danno al di sotto della quale nulla e' dovuto (franchigia assoluta) o che rimane a carico dell'assicurato su ogni sinistro (franchigia relativa); lo scoperto e' una percentuale del danno che l'assicurato sopporta comunque, con funzione di disincentivo alla negligenza.

Il divieto di sovraindennizzo

Dal principio indennitario discende il divieto di corrispondere un indennizzo superiore al danno effettivo. Se Caio ha subito un danno di 10.000 euro ma ha stipulato polizze con due assicuratori per un massimale complessivo di 20.000 euro, non può incassare più di quanto ha perso. L'art. 1910 c.c. disciplina specificamente la coassicurazione e il coordinamento tra più assicuratori per evitare duplicazioni. Il divieto di sovraindennizzo e' di ordine pubblico: clausole che lo eludessero sarebbero nulle.

Profili pratici per l'assicurato

Prima di stipulare una polizza danni, e' essenziale verificare quali voci di danno sono coperte e quali no. Il silenzio del contratto sul lucro cessante equivale a esclusione: l'assicurato che voglia coprire anche il mancato guadagno (es. polizza interruzione attività) deve pretendere una clausola espressa. Analogamente, occorre leggere con attenzione le definizioni di sinistro e danno contenute nelle condizioni generali, perché da esse dipende la concreta operativita' dell'indennizzo.

Domande frequenti

Cosa significa principio indennitario?

Significa che l'assicurazione danni copre solo il pregiudizio reale subito, senza consentire all'assicurato di guadagnare dal sinistro.

Il mancato guadagno e' sempre coperto dalla polizza danni?

No: il lucro cessante e' coperto solo se l'assicuratore se ne e' espressamente obbligato nel contratto (art. 1905, secondo comma).

Cosa sono massimale e franchigia?

Il massimale e' il tetto massimo dell'indennizzo; la franchigia e' la soglia di danno che rimane a carico dell'assicurato, concordata contrattualmente.

Posso incassare più del danno reale se ho più polizze?

No: il principio indennitario vieta il sovraindennizzo. In caso di più assicuratori si applica la disciplina della coassicurazione (art. 1910 c.c.).

Chi determina l'entita' del danno?

Il danno e' accertato in base al valore effettivo del bene al momento del sinistro (art. 1908 c.c.), con eventuale stima concordata preventivamente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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