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Art. 1903 c.c. Agenti di assicurazione
In vigore
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge. Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto. SEZIONE II – Dell'assicurazione contro i danni
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il ruolo dell'agente assicurativo
L'art. 1903 c.c. definisce i poteri degli agenti assicurativi, figure centrali nella distribuzione dei prodotti assicurativi. L'agente è un ausiliario dell'impresa assicuratrice che opera in virtù di una procura, un mandato che delimita l'ambito dei poteri che gli sono conferiti. La norma distingue i poteri ordinari, conclusione di contratti, da quelli connessi: modificazioni e risoluzioni dei contratti già in essere.
Limiti della procura e pubblicità legale
I poteri dell'agente trovano il loro confine nella procura pubblicata nelle forme richieste dalla legge. La pubblicità tutela i terzi, che possono verificare l'estensione dei poteri dell'agente prima di contrattare. Gli atti compiuti dall'agente in eccesso rispetto alla procura non vincolano l'assicuratore, salvo ratifica. Oggi il Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto da IVASS ai sensi del D.Lgs. 209/2005 è lo strumento principale di pubblicità per gli intermediari assicurativi.
Poteri processuali dell'agente
L'art. 1903 prevede poteri processuali dell'agente: può promuovere azioni giudiziarie e essere convenuto in giudizio in nome dell'assicuratore per le obbligazioni derivanti dalla sua attività. Il foro competente è quello del luogo dell'agenzia dove il contratto è stato concluso, una regola di competenza territoriale speciale che agevola l'assicurato nel promuovere eventuali controversie in sede locale.
Inizio della disciplina dei danni
L'art. 1903 segna anche formalmente l'avvio della Sezione II del Titolo XVIII del Codice civile, dedicata all'assicurazione contro i danni (artt. 1904-1932 c.c.), che comprende le norme sull'interesse assicurabile, il divieto di arricchimento, la coassicurazione e la surroga. Riferimenti: artt. 1882-1932 c.c., D.Lgs. 209/2005 (CAP), Reg. IVASS 40/2018.
Domande frequenti
L'agente assicurativo può modificare una polizza già stipulata?
Sì, se è autorizzato dalla procura. L'art. 1903 c.c. consente all'agente di compiere atti di modifica e risoluzione dei contratti, nei limiti dei poteri conferitigli dall'assicuratore tramite procura pubblicata.
Come posso verificare i poteri di un agente assicurativo?
Consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto da IVASS, istituito dal D.Lgs. 209/2005. La procura pubblicata definisce l'estensione dei poteri dell'agente e i limiti del suo mandato.
Posso citare in giudizio direttamente l'agente assicurativo per una controversia sulla polizza?
Sì. L'art. 1903 c.c. prevede che l'agente possa essere convenuto in giudizio in nome dell'assicuratore per le obbligazioni dipendenti dalla sua attività. Il foro competente è quello del luogo dell'agenzia dove è stato stipulato il contratto.
Se l'agente firma un accordo oltre i propri poteri, l'assicuratore è vincolato?
In linea di principio no: gli atti eccedenti la procura pubblicata non vincolano l'assicuratore. Tuttavia, se l'assicuratore ratifica successivamente l'atto o se l'assicurato ha fatto affidamento in buona fede sui poteri apparenti, la situazione può essere diversa.
Qual è la differenza tra agente e broker assicurativo?
L'agente opera in nome e per conto dell'assicuratore (mandatario), mentre il broker è un intermediario indipendente che agisce nell'interesse del cliente. Entrambi sono iscritti al RUI e disciplinati dal D.Lgs. 209/2005, ma con regimi di responsabilità differenti.