Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1879 c.c. – Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1878 - Articolo 1878 Codice Civile: Mancanza di pagamento delle rate sca…→Cod. civ. art. 1880 - Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1877 c.c.: Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso→Articolo 1881 Codice Civile: Sequestro o pignoramento della rendita→Articolo 1876 Codice Civile: Rendita costituita su persone già defunte→Art. 1882 Codice Civile: Nozione→Articolo 1875 Codice Civile: Costituzione a favore di un terzo→Articolo 1883 Codice Civile: Esercizio delle assicurazioni→Articolo 1874 Codice Civile: Costituzione a favore di più persone
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di irredimibilita' della rendita vitalizia
L'art. 1879 c.c. enuncia uno dei tratti più caratteristici della rendita vitalizia: il debitore non può, di propria iniziativa, porre fine al rapporto offrendo il rimborso del capitale originariamente ricevuto. Questa regola, derogabile per patto, assicura al creditore la continuità del flusso di reddito per l'intera durata della vita di riferimento.
Il divieto di riscatto unilaterale
Il riscatto sarebbe la facolta', tipica di altri rapporti di durata (es. il mutuo rimborsabile anticipatamente), di estinguere il debito restituendo il capitale. Nella rendita vitalizia il legislatore lo esclude per tutelare la funzione previdenziale e alimentare dell'istituto: se Caio ha ceduto un bene a Tizio in cambio di una rendita, ha diritto di ricevere quella rendita per tutta la vita, senza che Tizio possa interrompere il rapporto quando la rendita diventa conveniente per Caio (per esempio in età avanzata).
Irrilevanza della rinuncia alla ripetizione
La norma precisa che il debitore non può liberarsi neppure rinunciando alla ripetizione delle annualita' già pagate. Questa precisazione serve a sbarrare un'eventuale via indiretta di estinzione: Tizio non può sostenere di compensare il debito futuro con la rinuncia alle rate già versate. Il pagamento delle rate passate e' un fatto consumato e non incide sull'obbligazione futura.
L'onerosita' sopravvenuta
Il secondo comma dell'art. 1879 c.c. stabilisce che il debitore e' tenuto a pagare la rendita 'per quanto gravosa sia diventata la sua prestazione'. ciò significa che né la sopravvenuta variazione del valore della moneta, né il mutamento delle condizioni economiche personali del debitore, né l'aumento del costo della vita costituiscono cause di esonero o riduzione della rendita. Il rischio di onerosita' sopravvenuta e' parte dell'alea contrattuale accettata dal debitore al momento della stipula, e la norma lo ribadisce espressamente, escludendo l'applicazione dell'art. 1467 c.c. (eccessiva onerosita' sopravvenuta) alla rendita vitalizia.
La deroga pattizia
La norma e' dispositiva: con apposita clausola le parti possono attribuire al debitore il diritto di riscatto, stabilendo le condizioni (preavviso, importo, epoca). In mancanza di tale clausola, il debitore resta vincolato per l'intera durata contrattuale. È invece nulla la clausola che attribuisca al solo debitore il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza corrispettivo, poiché snaturerebbe la causa aleatoria del contratto.
Distinzione dalla rendita perpetua
A differenza della rendita perpetua (art. 1865 c.c.), nella quale e' il debitore ad avere diritto al riscatto, nella rendita vitalizia tale diritto e' escluso per legge. La differenza si giustifica con la diversa struttura: la rendita perpetua non ha un termine naturale di estinzione, mentre la vitalizia si estingue automaticamente con la morte del vitaliziante, sicché non vi e' bisogno di attribuire al debitore uno strumento di uscita anticipata.
Domande frequenti
Il debitore di una rendita vitalizia può estinguere il debito rimborsando il capitale?
No. L'art. 1879 c.c. vieta il riscatto unilaterale: il debitore deve pagare la rendita per tutta la durata pattuita, salvo che le parti abbiano inserito un'apposita clausola di riscatto.
Cosa succede se la rendita e' diventata molto onerosa per il debitore?
Il debitore resta comunque obbligato, per quanto gravosa sia diventata la prestazione. L'onerosita' sopravvenuta fa parte del rischio aleatorio assunto al momento della stipula.
Rinunciando alle rate già pagate il debitore si libera dall'obbligo futuro?
No. La rinuncia alla ripetizione delle annualita' pagate non produce alcun effetto liberatorio sull'obbligazione futura.
È possibile inserire nel contratto una clausola che permetta il riscatto?
Si'. La norma e' derogabile: le parti possono concordare un diritto di riscatto a favore del debitore, disciplinandone termini e modalità.
La disciplina dell'eccessiva onerosita' sopravvenuta si applica alla rendita vitalizia?
No. L'art. 1879 c.c. esclude implicitamente l'art. 1467 c.c.: l'onerosita' sopravvenuta e' parte dell'alea contrattuale e non giustifica la risoluzione o la riduzione della rendita.