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Art. 1879 c.c. Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
In vigore
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate. Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia diventata la sua prestazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il principio di irredimibilita' della rendita vitalizia
L'art. 1879 c.c. enuncia uno dei tratti piu' caratteristici della rendita vitalizia: il debitore non puo', di propria iniziativa, porre fine al rapporto offrendo il rimborso del capitale originariamente ricevuto. Questa regola, derogabile per patto, assicura al creditore la continuita' del flusso di reddito per l'intera durata della vita di riferimento.
Il divieto di riscatto unilaterale
Il riscatto sarebbe la facolta', tipica di altri rapporti di durata (es. il mutuo rimborsabile anticipatamente), di estinguere il debito restituendo il capitale. Nella rendita vitalizia il legislatore lo esclude per tutelare la funzione previdenziale e alimentare dell'istituto: se Caio ha ceduto un bene a Tizio in cambio di una rendita, ha diritto di ricevere quella rendita per tutta la vita, senza che Tizio possa interrompere il rapporto quando la rendita diventa conveniente per Caio (per esempio in eta' avanzata).
Irrilevanza della rinuncia alla ripetizione
La norma precisa che il debitore non puo' liberarsi neppure rinunciando alla ripetizione delle annualita' gia' pagate. Questa precisazione serve a sbarrare un'eventuale via indiretta di estinzione: Tizio non puo' sostenere di compensare il debito futuro con la rinuncia alle rate gia' versate. Il pagamento delle rate passate e' un fatto consumato e non incide sull'obbligazione futura.
L'onerosita' sopravvenuta
Il secondo comma dell'art. 1879 c.c. stabilisce che il debitore e' tenuto a pagare la rendita 'per quanto gravosa sia diventata la sua prestazione'. Cio' significa che ne' la sopravvenuta variazione del valore della moneta, ne' il mutamento delle condizioni economiche personali del debitore, ne' l'aumento del costo della vita costituiscono cause di esonero o riduzione della rendita. Il rischio di onerosita' sopravvenuta e' parte dell'alea contrattuale accettata dal debitore al momento della stipula, e la norma lo ribadisce espressamente, escludendo l'applicazione dell'art. 1467 c.c. (eccessiva onerosita' sopravvenuta) alla rendita vitalizia.
La deroga pattizia
La norma e' dispositiva: con apposita clausola le parti possono attribuire al debitore il diritto di riscatto, stabilendo le condizioni (preavviso, importo, epoca). In mancanza di tale clausola, il debitore resta vincolato per l'intera durata contrattuale. E' invece nulla la clausola che attribuisca al solo debitore il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza corrispettivo, poiche' snaturerebbe la causa aleatoria del contratto.
Distinzione dalla rendita perpetua
A differenza della rendita perpetua (art. 1865 c.c.), nella quale e' il debitore ad avere diritto al riscatto, nella rendita vitalizia tale diritto e' escluso per legge. La differenza si giustifica con la diversa struttura: la rendita perpetua non ha un termine naturale di estinzione, mentre la vitalizia si estingue automaticamente con la morte del vitaliziante, sicche' non vi e' bisogno di attribuire al debitore uno strumento di uscita anticipata.
Domande frequenti