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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1467 c.c. Contratto con prestazioni corrispettive

In vigore

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Eccessiva onerosità sopravvenuta: nei contratti a esecuzione continuata o differita, se la prestazione diventa eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, il debitore può domandare la risoluzione.
  • Offerta di riduzione ad equità: la parte contro cui è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali.
  • Alea normale: la risoluzione non è ammessa se l'onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
  • Straordinarietà e imprevedibilità: i requisiti sono cumulativi: l'evento deve essere sia straordinario che imprevedibile.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta protegge il contraente che si trova a dover eseguire una prestazione diventata sproporzionata rispetto a quanto pattuito: la risoluzione è l'ultima risorsa, ma la controparte può sempre sventarla offrendo un riequilibrio equo.

Presupposti applicativi: contratto a esecuzione differita o continuata

L'art. 1467 c.c. si applica esclusivamente ai contratti a esecuzione continuata o periodica (locazione, somministrazione, contratto di lavoro, appalto) e ai contratti a esecuzione differita (vendita con consegna futura, contratti a termine). Nei contratti ad esecuzione istantanea e immediata non vi è spazio per l'eccessiva onerosità sopravvenuta: il contratto è già eseguito. La norma presuppone un lasso di tempo tra la conclusione del contratto e l'esecuzione, durante il quale le circostanze economiche possono mutare radicalmente.

I requisiti dell'evento: straordinarietà e imprevedibilità

L'evento che determina l'eccessiva onerosità deve essere al tempo stesso straordinario e imprevedibile. Straordinarietà significa che l'evento è eccezionale secondo criteri statistici e la normale esperienza comune (es. guerra, crisi finanziaria globale, pandemia, catastrofe naturale). Imprevedibilità significa che all'epoca della conclusione del contratto le parti non potevano ragionevolmente prevederlo. I due requisiti sono cumulativi: un evento prevedibile — anche se statisticamente raro — non legittima la risoluzione. Le fluttuazioni ordinarie dei mercati finanziari, dell'inflazione, dei tassi di cambio rientrano nell'alea normale del contratto e non integrano l'eccessiva onerosità.

Il concetto di alea normale

La risoluzione è esclusa se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto: ogni contratto comporta una quota di rischio che le parti hanno implicitamente accettato al momento della stipula. I contratti aleatori (assicurazione, rendita vitalizia, gioco e scommessa) hanno per definizione un'alea elevata e la norma non si applica. Nei contratti commutativi, l'alea normale è il margine di oscillazione che le parti avrebbero potuto prevedere con ordinaria diligenza: oscillazioni del 20-30% del prezzo di una materia prima non superano tipicamente la soglia, mentre raddoppi o triplicazioni causati da eventi eccezionali la superano.

L'offerta di riduzione ad equità come rimedio alternativo

La parte contro cui è domandata la risoluzione — tipicamente il creditore — può evitare lo scioglimento del contratto offrendo di modificare equamente le condizioni. Questa «offerta di reductio ad aequitatem» è un rimedio consensuale: non richiede l'accordo del debitore che ha chiesto la risoluzione, ma una volta offerta in modo serio e concreto, preclude al giudice di pronunciare la risoluzione. L'equità della modifica è valutata dal giudice: non basta un aggiustamento simbolico ma occorre un effettivo riequilibrio del sinallagma. Caio, venditore di acciaio a prezzo fisso per 5 anni, può evitare la risoluzione chiesta da Tizio (acquirente che ora deve acquistare a prezzi triplicati) offrendo un aumento proporzionale del prezzo pattuito.

Domande frequenti

L'aumento del costo dell'energia durante una crisi internazionale legittima la risoluzione del contratto?

Solo se l'aumento è tale da rendere la prestazione eccessivamente onerosa rispetto all'alea normale del contratto, e se la crisi era straordinaria e imprevedibile al momento della stipula. Oscillazioni moderate non superano la soglia.

Un contratto a esecuzione immediata può essere risolto per eccessiva onerosità?

No: l'art. 1467 c.c. si applica solo ai contratti a esecuzione continuata, periodica o differita. I contratti ad esecuzione istantanea sono esclusi.

Come si distingue l'eccessiva onerosità dall'impossibilità sopravvenuta?

L'impossibilità (art. 1463) estingue il contratto perché la prestazione non è più eseguibile in natura. L'eccessiva onerosità (art. 1467) lascia la prestazione possibile ma il suo costo è diventato sproporzionato per eventi eccezionali.

Cosa succede se il creditore offre di modificare equamente il contratto?

Il giudice non può pronunciare la risoluzione: l'offerta di reductio ad aequitatem blocca la risoluzione se è seria, concreta e idonea a ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. Il giudice valuta l'equità della modifica proposta.

La pandemia da COVID-19 integra i requisiti di straordinarietà e imprevedibilità?

Per i contratti conclusi prima della pandemia (ante 2020) la risposta è tendenzialmente sì. Per i contratti stipulati durante o dopo la pandemia, la prevedibilità dell'impatto pandemico è aumentata e la valutazione è più restrittiva.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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