Art. 1465 c.c. Contratto con effetti traslativi o costitutivi
In vigore
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata. L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
In sintesi
Nel contratto traslativo il rischio del perimento fortuito segue la proprietà: chi ha acquistato il diritto sopporta la perdita, anche se la cosa non gli è ancora stata fisicamente consegnata. È la regola del «res perit domino» declinata nella disciplina contrattuale.
Il principio res perit domino nel contratto traslativo
L'art. 1465 c.c. enuncia la regola dell'allocazione del rischio nei contratti con effetti traslativi o costitutivi di diritti reali: il perimento fortuito della cosa dopo la conclusione del contratto, ma prima della consegna, non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la propria prestazione (tipicamente pagare il prezzo). La norma è espressione del principio res perit domino, la cosa perisce a danno del proprietario, applicato al diritto contrattuale: poiché la proprietà si trasferisce con il consenso (art. 1376 c.c.), l'acquirente diventa proprietario (e sopporta il rischio) nel momento della conclusione del contratto, indipendentemente dalla consegna materiale.
Il caso dei contratti con effetto traslativo differito
Se l'effetto traslativo non è immediato ma differito allo scadere di un termine (es. vendita con patto di riscatto, vendita con riserva della proprietà), il rischio non passa all'acquirente prima della scadenza del termine: fino a quel momento il venditore è ancora proprietario e sopporta il rischio del perimento. Con la scadenza del termine (e il verificarsi dell'effetto traslativo), il rischio si trasferisce all'acquirente. Tizio vende a Caio un'automobile con consegna posticipata di 30 giorni: se l'auto perisce per incendio fortuito al giorno 15, Caio deve comunque pagare il prezzo perché era già diventato proprietario al momento del contratto.
Cose determinate nel genere: la specificazione
Per le cose determinate solo nel genere (100 tonnellate di grano di una certa qualità), il rischio non passa all'acquirente con il consenso ma solo dopo la specificazione (individuazione della cosa: art. 1378 c.c.). Prima dell'individuazione il debitore risponde del genere e può sempre procurarsi il tantundem (genus numquam perit). Solo quando la cosa è stata individuata e separata il rischio si trasferisce all'acquirente. Se il grano specificato perisce per alluvione fortuita dopo la separazione, l'acquirente deve pagare il prezzo nonostante non abbia ricevuto la merce.
Deroga convenzionale e tutela del consumatore
La norma è dispositiva: le parti possono pattuire che il rischio rimanga in capo al venditore fino alla consegna (clausola di «rischio in capo al venditore»), come avviene frequentemente nel commercio internazionale (termini Incoterms). Nel commercio elettronico tra professionisti e consumatori, il d.lgs. 206/2005 prevede che il rischio si trasferisca al consumatore solo con la consegna materiale, in deroga alla regola codicistica.
Domande frequenti
Se compro un'auto ma perisce prima della consegna per un incendio fortuito, devo pagare il prezzo?
Sì, secondo l'art. 1465 c.c.: il rischio è passato a te con la conclusione del contratto, indipendentemente dalla mancata consegna. Diverso se la consegna era condizione sospensiva o se le parti hanno derogato convenzionalmente.
Nel contratto di vendita con riserva della proprietà, chi sopporta il rischio del perimento?
Il compratore, nonostante la proprietà sia ancora del venditore: l'art. 1523 c.c. dispone espressamente che il rischio si trasferisce al compratore già con la consegna, non con il trasferimento della proprietà.
Per le cose di genere, quando passa il rischio all'acquirente?
Solo dopo la specificazione (individuazione e separazione della cosa dal genus): prima dell'individuazione il debitore può sempre procurarsi un equivalente dal genere (genus numquam perit).
Le parti possono derogare all'art. 1465 c.c.?
Sì, la norma è dispositiva. Possono convenire che il rischio rimanga in capo al venditore fino alla consegna (clausola risk-transfer on delivery), pratica comune nel commercio internazionale con i termini Incoterms.
Nei contratti online con i consumatori vale la stessa regola?
No: il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) deroga alla regola codicistica e stabilisce che il rischio si trasferisce al consumatore solo con la consegna materiale del bene.