Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1466 c.c. – Impossibilità nel contratto plurilaterale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1465 - Art. 1465 c.c.: Contratto con effetti traslativi o costitutivi→Cod. civ. art. 1467 - Articolo 1467 Codice Civile: Contratto con prestazioni corrispett…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1464 Codice Civile: Impossibilità parziale→Art. 1468 c.c.: Contratto con obbligazioni di una sola parte→Articolo 1463 Codice Civile: Impossibilità totale→Articolo 1469 Codice Civile: Contratto aleatorio→Art. 1469-bis c.c.: Clausole vessatorie nel contratto tra profes→Art. 1469-ter c.c.: Accertamento della vessatorietà delle clauso→Art. 1462 c.c.: Clausola limitativa della proponibilità di eccez
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'impossibilità di adempiere di un partecipante a un contratto plurilaterale non travolge il rapporto con gli altri: il contratto sopravvive tra i rimasti, a meno che la prestazione mancata fosse indispensabile al raggiungimento dello scopo comune.
Il principio di non comunicazione nei contratti plurilaterali
L'art. 1466 c.c. riproduce, sul versante dell'impossibilità sopravvenuta, la stessa logica già espressa dall'art. 1459 c.c. per l'inadempimento: nei contratti plurilaterali con comunione di scopo (ex art. 1420 c.c.) l'impossibilità della prestazione di uno dei partecipanti non scioglie il contratto rispetto alle altre parti. La norma costituisce un'applicazione del principio di conservazione del contratto: se il contratto può continuare a produrre effetti utili per le parti residue, l'ordinamento preferisce preservarlo piuttosto che travolgerlo integralmente per il vizio di una sola partecipazione.
Impossibilità sopravvenuta vs. inadempimento nel contratto plurilaterale
L'art. 1466 c.c. si distingue dall'art. 1459 c.c. per la causa dell'estinzione dell'obbligo: nell'art. 1459 il problema è l'inadempimento (colpevole o meno, purché non dovuto a impossibilità); nell'art. 1466 l'obbligo si estingue per impossibilità sopravvenuta non imputabile. Le conseguenze, tuttavia, seguono la stessa logica: il contratto sopravvive tra le parti rimaste capaci di adempiere, salvo che la prestazione mancata sia essenziale. La norma è rilevante soprattutto nelle società di persone e nei consorzi: la sopravvenuta impossibilità di un socio di eseguire il conferimento promesso non scioglie automaticamente la società tra gli altri soci.
Il criterio dell'essenzialità della prestazione
Anche per l'impossibilità, il criterio discriminante è l'essenzialità della prestazione mancata: se questa deve, secondo le circostanze, considerarsi essenziale per il raggiungimento dello scopo comune, il contratto si scioglie per tutti. L'essenzialità va valutata in concreto: rilevano l'entità del contributo del soggetto impossibilitato, la sua sostituibilità, la proporzionalità rispetto all'oggetto comune. Una quota di partecipazione maggioritaria o una prestazione qualificata insostituibile rende essenziale l'inadempimento; un apporto minoritario e facilmente sostituibile non lo è.
Raccordo sistematico
Gli artt. 1420, 1459 e 1466 c.c. formano un sistema coerente per i contratti plurilaterali: la nullità (art. 1420), l'inadempimento (art. 1459) e l'impossibilità (art. 1466) di una parte non comunicano agli altri, salvo che la prestazione mancata sia essenziale. Questo sistema riflette la logica dei contratti associativi, dove il legame tra le parti è teleologico (orientato allo scopo comune) piuttosto che puramente sinallagmatico.
Domande frequenti
Se un socio non può più eseguire il proprio conferimento per cause di forza maggiore, la società si scioglie?
Non automaticamente: si applica l'art. 1466 c.c. e la società si scioglie solo se il conferimento impossibile era essenziale per il raggiungimento dello scopo sociale. Altrimenti la società continua tra gli altri soci.
Qual è la differenza tra art. 1459 e art. 1466 c.c.?
L'art. 1459 riguarda l'inadempimento (il partecipante potrebbe adempiere ma non lo fa); l'art. 1466 riguarda l'impossibilità sopravvenuta (il partecipante non può oggettivamente più adempiere). La regola di conservazione del contratto è la stessa.
Come si valuta se la prestazione impossibile era 'essenziale' nel contratto plurilaterale?
In concreto: si considera l'entità del contributo, la sua sostituibilità e l'incidenza sul raggiungimento dello scopo comune. Un apporto maggioritario e insostituibile è tendenzialmente essenziale.
L'art. 1466 c.c. si applica anche alle associazioni non riconosciute?
Tendenzialmente sì, per analogia: le associazioni sono contratti plurilaterali con comunione di scopo e la dottrina estende i principi degli artt. 1420, 1459 e 1466 a questi enti.
Se l'impossibilità è parziale, si applica l'art. 1466 o l'art. 1464?
L'art. 1464 (impossibilità parziale) si applica ai contratti bilaterali sinallagmatici. Nei contratti plurilaterali, la disciplina speciale degli artt. 1466 e 1459 prevale: l'impossibilità parziale di un partecipante non scioglie il contratto rispetto agli altri, salvo essenzialità.