Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1469-ter c.c. – Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l’art. 142, comma 1
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1469-bis - bis c.c.: Clausole vessatorie nel contratto tra profes→Cod. civ. art. 1470 - Art. 1470 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1469 Codice Civile: Contratto aleatorio→Art. 1468 c.c.: Contratto con obbligazioni di una sola parte→Articolo 1471 Codice Civile: Divieti speciali di comprare→Articolo 1467 Codice Civile: Contratto con prestazioni corrispettive→Articolo 1472 Codice Civile: Vendita di cose future→Articolo 1466 Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale→Art. 1473 c.c.: Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1469-ter c.c. nella versione vigente è una norma sostanzialmente svuotata: il suo contenuto originario (criterio di accertamento della vassatorietà delle clausole) è stato trasfuso nel Codice del Consumo, dove la disciplina è oggi sistematicamente collocata.
Contenuto originario e abrogazione
L'art. 1469-ter c.c. fu introdotto dal d.lgs. 52/1996 con funzione di criteri per l'accertamento della vessatorietà delle clausole: stabiliva che la valutazione del carattere abusivo dovesse avvenire tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che l'hanno determinata. Con il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), questi criteri sono stati trasfusi nell'art. 34 d.lgs. 206/2005, e il testo rimasto nell'art. 1469-ter c.c. ha perso il suo contenuto precettivo originario, limitandosi alla clausola di rinvio residuale già espressa dall'art. 1469-bis.
I criteri di accertamento vigenti (art. 34 d.lgs. 206/2005)
Oggi la valutazione della vessatorietà avviene secondo quattro parametri fondamentali: (a) natura del bene o servizio; (b) circostanze al momento della conclusione del contratto; (c) altre clausole del contratto (valutazione contestuale); (d) clausole di altri contratti collegati. Le clausole che riproducono disposizioni di legge o recepiscono principi di diritto internazionale e della UE non sono soggette al controllo di abusività. Le clausole relative all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo non sono valutabili come abusive se redatte in modo chiaro e comprensibile (c.d. «trasparenza»).
Il principio di trasparenza come criterio centrale
Un elemento fondamentale dell'art. 34 d.lgs. 206/2005 è il principio di trasparenza: le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile per il consumatore medio. La mancanza di trasparenza, oscurità, equivocità, tecnicismo eccessivo, è autonomamente sanzionabile come abusività formale, indipendentemente dal contenuto sostanziale della clausola. In caso di dubbio sul significato di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35, co. 2, d.lgs. 206/2005).
Rilevabilità d'ufficio e legittimazione all'azione inibitoria
Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di una clausola abusiva, anche in appello e in Cassazione, senza necessità che il consumatore la eccepisca. Le associazioni dei consumatori riconosciute hanno legittimazione ad agire in via inibitoria contro l'uso di clausole abusive nei contratti predisposti per l'uso generale (art. 37 d.lgs. 206/2005): è uno strumento di tutela collettiva che prescinde dalla lesione individuale.
Domande frequenti
L'art. 1469-ter c.c. è ancora in vigore?
Formalmente sì, ma è privo di contenuto precettivo autonomo: il suo contenuto originario è stato trasfuso nell'art. 34 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), che oggi disciplina i criteri di accertamento della vessatorietà.
Quali criteri usa il giudice per valutare la vassatorietà di una clausola?
Secondo l'art. 34 d.lgs. 206/2005: natura del bene/servizio, circostanze al momento del contratto, tutte le clausole del contratto e dei contratti collegati. Le clausole sull'oggetto e sul prezzo non sono valutabili se redatte in modo chiaro e trasparente.
Il giudice può dichiarare abusiva una clausola anche senza che il consumatore lo chieda?
Sì: la nullità delle clausole abusive è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio, inclusi appello e Cassazione.
Una clausola scritta in modo incomprensibile può essere abusiva solo per questo motivo?
Sì: il principio di trasparenza impone che le clausole siano chiare e comprensibili. L'oscurità o il tecnicismo eccessivo integra autonomamente l'abusività formale, anche se il contenuto sostanziale sarebbe equilibrato.
Chi può agire in giudizio contro le clausole abusive su larga scala?
Oltre ai singoli consumatori, le associazioni dei consumatori riconosciute possono agire in via inibitoria (art. 37 d.lgs. 206/2005) contro l'uso generalizzato di clausole abusive, indipendentemente da una lesione individuale specifica.