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Art. 1468 c.c. Contratto con obbligazioni di una sola parte
In vigore
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Nei contratti in cui solo una parte ha obblighi, come la donazione modale o il comodato oneroso, l'eccessiva onerosità non porta alla risoluzione ma al riadeguamento: il debitore può chiedere che la sua prestazione sia ridotta o modificata per ricondurla all'equità originaria.
Il campo di applicazione: contratti con obbligazioni di una sola parte
L'art. 1468 c.c. disciplina l'ipotesi in cui si verifichi l'eccessiva onerosità prevista dall'articolo precedente (art. 1467 c.c.) ma in un contratto in cui una sola delle parti ha assunto obbligazioni: tipicamente la donazione modale (il donatario è tenuto a un onere), il comodato oneroso, la promessa unilaterale, o i contratti gratuiti con oneri accessori. In questi casi non ha senso parlare di «corrispettivo» da ridurre o di sinallagma da riequilibrare come nei contratti bilaterali: l'unica parte obbligata è il debitore, e la norma gli consente di chiedere un intervento giudiziale sull'entità o sulle modalità della sua prestazione.
Il rimedio: riduzione o modifica, non risoluzione
A differenza dell'art. 1467 c.c., che prevede la risoluzione del contratto come rimedio principale e la reductio ad aequitatem come difesa del creditore, l'art. 1468 c.c. non contempla la risoluzione: il debitore può solo chiedere una riduzione della propria prestazione o una modificazione nelle modalità di esecuzione. La scelta è guidata dal principio di conservazione del contratto (favor contractus): il legislatore preferisce che il contratto sopravviva in forma ridotta piuttosto che sia travolto. Tizio ha promesso di costruire gratuitamente un'opera per Caio, ma i materiali sono raddoppiati di prezzo per eventi imprevisti: non può chiedere la risoluzione del vincolo ma può domandare al giudice di ridurre le dimensioni dell'opera o di posticipare i termini di esecuzione.
Il requisito dell'equità nella modifica
La riduzione o modifica deve essere «sufficiente per ricondurla ad equità»: il giudice non può autorizzare qualsiasi riduzione ma solo quella idonea a ripristinare l'equilibrio tra il vantaggio per il beneficiario e il sacrificio del debitore. L'equità è valutata in relazione alle circostanze al momento della conclusione del contratto, allo spirito liberale dell'atto e all'entità del mutamento economico intervenuto. Una riduzione meramente simbolica non è sufficiente; una riduzione che svuoti di contenuto l'atto di liberalità è eccessiva.
Rapporto con l'art. 1467 c.c.
Le due norme condividono i presupposti (contratto a esecuzione continuata o differita, evento straordinario e imprevedibile, onerosità eccessiva fuori dall'alea normale) ma divergono nel rimedio: risoluzione + eventuale reductio per i contratti sinallagmatici (art. 1467); solo riduzione/modifica per i contratti unilaterali (art. 1468). La giustificazione della differenza sta nel fatto che nei contratti unilaterali il debitore ha già ricevuto il vantaggio (la donazione è atto di liberalità già compiuto nella sua causa) e sarebbe ingiusto consentirgli di liberarsi interamente da ogni obbligo.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra art. 1467 e art. 1468 c.c.?
L'art. 1467 riguarda i contratti a prestazioni corrispettive (entrambe le parti hanno obblighi): il rimedio è la risoluzione. L'art. 1468 riguarda i contratti con obbligazioni di una sola parte: il rimedio è solo la riduzione o modifica della prestazione, non la risoluzione.
Quali contratti rientrano nell'art. 1468 c.c.?
Principalmente: donazione modale (il donatario è gravato da un onere), comodato oneroso, promessa unilaterale con onere, e contratti gratuiti con obbligazioni accessorie a carico di una sola parte.
Il debitore gravato da donazione modale può liberarsi completamente dall'onere se diventa eccessivamente oneroso?
No: l'art. 1468 non consente la risoluzione. Il debitore può solo chiedere una riduzione dell'onere o una modifica delle modalità di esecuzione che lo riconduca a equità.
Chi decide se la modifica è 'sufficiente per ricondurre ad equità'?
Il giudice, valutando le circostanze al momento della conclusione del contratto, lo spirito dell'atto gratuito e l'entità del mutamento economico intervenuto.
I requisiti di straordinarietà e imprevedibilità dell'evento sono gli stessi dell'art. 1467?
Sì: l'art. 1468 rimanda espressamente all'ipotesi prevista dall'art. 1467, quindi i presupposti (evento straordinario, imprevedibile, fuori dall'alea normale) sono identici.