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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1471 c.c. Divieti speciali di comprare

In vigore

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395. Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

In sintesi

  • L'art. 1471 c.c. vieta a determinate categorie di soggetti, amministratori pubblici, ufficiali pubblici, amministratori di beni altrui, mandatari, di acquistare i beni affidati alla loro gestione o di cui curano la vendita.
  • Il divieto opera anche all'asta pubblica e tramite interposta persona, per evitare ogni forma di conflitto di interessi.
  • La sanzione è la nullità per i primi due casi (funzionari pubblici) e l'annullabilità per gli altri (amministratori privati e mandatari).
  • La norma tutela i soggetti rappresentati e l'integrità delle funzioni pubbliche, in collegamento con l'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso).
  • Rientra nel quadro generale delle norme sulle incapacità speciali a contrarre nell'ambito del contratto di vendita (artt. 1470-1547 c.c.).

Finalità e ambito della norma

L'articolo 1471 c.c. stabilisce divieti speciali di acquisto per soggetti che, in ragione di una posizione di fiducia o di un potere pubblico, potrebbero trarre vantaggio indebito dall'acquisto di beni affidati alla loro cura o di cui curano la vendita. La norma presidia la correttezza e l'imparzialità nell'amministrazione di beni altrui e nelle funzioni pubbliche.

Categorie soggette al divieto

Il divieto riguarda quattro categorie: (1) amministratori di beni pubblici (Stato, comuni, province, altri enti pubblici), rispetto ai beni affidati; (2) ufficiali pubblici (es. notai, ufficiali giudiziari) rispetto ai beni venduti per loro ministero; (3) amministratori legali o giudiziali di beni altrui (tutori, curatori, amministratori di sostegno), rispetto ai beni amministrati; (4) mandatari incaricati della vendita, salvo quanto previsto dall'art. 1395 c.c. per il contratto con se stesso autorizzato dal mandante. Il divieto copre anche l'asta pubblica e gli acquisti tramite interposta persona.

Regime delle sanzioni

L'art. 1471 c.c. distingue nettamente il regime sanzionatorio: nei casi sub (1) e (2), funzionari pubblici e ufficiali, l'acquisto è nullo (nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e da chiunque vi abbia interesse, imprescrittibile); nei casi sub (3) e (4), amministratori privati e mandatari, l'acquisto è annullabile su istanza delle persone nell'interesse delle quali il divieto è stabilito, con prescrizione quinquennale. La differenza riflette la maggiore gravità della violazione di doveri pubblicistici rispetto a quelli privatistici.

Coordinamento con altre norme

L'art. 1471 c.c. si coordina con l'art. 1395 c.c. (contratto del rappresentante con se stesso), che ammette l'autocontratto se il rappresentato lo autorizza o la stipulazione non rechi pregiudizio. Per i mandatari, l'eccezione dell'art. 1395 c.c. consente l'acquisto se autorizzato specificamente dal mandante. Le incapacità speciali di acquisto sono distinte dalle incapacità generali di contrarre (artt. 1425 ss. c.c.) e si inseriscono nella disciplina della vendita (artt. 1470-1547 c.c.).

Domande frequenti

Quali soggetti non possono acquistare ai sensi dell'art. 1471 c.c.?

Quattro categorie: amministratori di beni pubblici (per i beni gestiti), ufficiali pubblici (per i beni venduti per loro ministero), amministratori legali/giudiziali di beni altrui (per i beni amministrati) e mandatari incaricati della vendita (salvo autorizzazione del mandante ex art. 1395 c.c.).

Il divieto dell'art. 1471 c.c. vale anche all'asta pubblica?

Sì, espressamente. Il divieto opera anche nelle vendite all'asta pubblica e negli acquisti tramite interposta persona, per impedire elusioni formali del divieto.

Qual è la differenza tra nullità e annullabilità nel contesto dell'art. 1471 c.c.?

La nullità (casi 1 e 2, funzionari pubblici) è assoluta: può farla valere chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio, senza prescrizione. L'annullabilità (casi 3 e 4, amministratori privati e mandatari) è relativa: può farla valere solo chi è tutelato dalla norma, con prescrizione quinquennale.

Un mandatario può mai acquistare il bene che è incaricato di vendere?

Sì, ma solo se il mandante lo autorizza specificamente, in applicazione dell'art. 1395 c.c. sul contratto con se stesso. Senza tale autorizzazione, l'acquisto è annullabile su richiesta del mandante.

L'art. 1471 c.c. si applica anche ai contratti diversi dalla vendita?

Il divieto è formulato espressamente per la compravendita, ma i principi sottostanti (conflitto di interessi, dovere di fedeltà) si estendono per analogia ad altri atti di acquisto o contratti ad effetti reali, ove sussistano le stesse ragioni di tutela.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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