Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1471 c.c. – Divieti speciali di comprare

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’art. 1395.

Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Spiegazione

Elenca i divieti speciali di comprare: alcune categorie non possono acquistare determinati beni, neppure all’asta pubblica e neppure tramite interposta persona. Tra questi: gli amministratori di beni dello Stato e degli enti pubblici (rispetto ai beni affidati) e gli ufficiali pubblici (rispetto ai beni venduti per loro ministero).

Come funziona e quando si applica

È una regola di prevenzione del conflitto d’interessi: chi gestisce o vende un bene per conto altrui non può esserne l’acquirente. La violazione comporta, a seconda dei casi, nullità o annullabilità dell’acquisto.

Esempio pratico

Il funzionario che amministra beni dello Stato non può acquistarli; il divieto vale anche se l’acquisto avviene tramite un prestanome.

Domande frequenti

Chi non può acquistare certi beni?

Gli amministratori di beni pubblici (rispetto ai beni affidati), gli ufficiali che procedono alla vendita e gli altri soggetti in conflitto d’interessi, neppure per interposta persona.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • L'art. 1471 c.c. vieta a determinate categorie di soggetti, amministratori pubblici, ufficiali pubblici, amministratori di beni altrui, mandatari, di acquistare i beni affidati alla loro gestione o di cui curano la vendita.
  • Il divieto opera anche all'asta pubblica e tramite interposta persona, per evitare ogni forma di conflitto di interessi.
  • La sanzione è la nullità per i primi due casi (funzionari pubblici) e l'annullabilità per gli altri (amministratori privati e mandatari).
  • La norma tutela i soggetti rappresentati e l'integrità delle funzioni pubbliche, in collegamento con l'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso).
  • Rientra nel quadro generale delle norme sulle incapacità speciali a contrarre nell'ambito del contratto di vendita (artt. 1470-1547 c.c.).
Indice dei contenuti

Finalità e ambito della norma

L'articolo 1471 c.c. stabilisce divieti speciali di acquisto per soggetti che, in ragione di una posizione di fiducia o di un potere pubblico, potrebbero trarre vantaggio indebito dall'acquisto di beni affidati alla loro cura o di cui curano la vendita. La norma presidia la correttezza e l'imparzialità nell'amministrazione di beni altrui e nelle funzioni pubbliche.

Categorie soggette al divieto

Il divieto riguarda quattro categorie: (1) amministratori di beni pubblici (Stato, comuni, province, altri enti pubblici), rispetto ai beni affidati; (2) ufficiali pubblici (es. notai, ufficiali giudiziari) rispetto ai beni venduti per loro ministero; (3) amministratori legali o giudiziali di beni altrui (tutori, curatori, amministratori di sostegno), rispetto ai beni amministrati; (4) mandatari incaricati della vendita, salvo quanto previsto dall'art. 1395 c.c. per il contratto con se stesso autorizzato dal mandante. Il divieto copre anche l'asta pubblica e gli acquisti tramite interposta persona.

Regime delle sanzioni

L'art. 1471 c.c. distingue nettamente il regime sanzionatorio: nei casi sub (1) e (2), funzionari pubblici e ufficiali, l'acquisto è nullo (nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e da chiunque vi abbia interesse, imprescrittibile); nei casi sub (3) e (4), amministratori privati e mandatari, l'acquisto è annullabile su istanza delle persone nell'interesse delle quali il divieto è stabilito, con prescrizione quinquennale. La differenza riflette la maggiore gravità della violazione di doveri pubblicistici rispetto a quelli privatistici.

Coordinamento con altre norme

L'art. 1471 c.c. si coordina con l'art. 1395 c.c. (contratto del rappresentante con se stesso), che ammette l'autocontratto se il rappresentato lo autorizza o la stipulazione non rechi pregiudizio. Per i mandatari, l'eccezione dell'art. 1395 c.c. consente l'acquisto se autorizzato specificamente dal mandante. Le incapacità speciali di acquisto sono distinte dalle incapacità generali di contrarre (artt. 1425 ss. c.c.) e si inseriscono nella disciplina della vendita (artt. 1470-1547 c.c.).

Domande frequenti

Quali soggetti non possono acquistare ai sensi dell'art. 1471 c.c.?

Quattro categorie: amministratori di beni pubblici (per i beni gestiti), ufficiali pubblici (per i beni venduti per loro ministero), amministratori legali/giudiziali di beni altrui (per i beni amministrati) e mandatari incaricati della vendita (salvo autorizzazione del mandante ex art. 1395 c.c.).

Il divieto dell'art. 1471 c.c. vale anche all'asta pubblica?

Sì, espressamente. Il divieto opera anche nelle vendite all'asta pubblica e negli acquisti tramite interposta persona, per impedire elusioni formali del divieto.

Qual è la differenza tra nullità e annullabilità nel contesto dell'art. 1471 c.c.?

La nullità (casi 1 e 2, funzionari pubblici) è assoluta: può farla valere chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio, senza prescrizione. L'annullabilità (casi 3 e 4, amministratori privati e mandatari) è relativa: può farla valere solo chi è tutelato dalla norma, con prescrizione quinquennale.

Un mandatario può mai acquistare il bene che è incaricato di vendere?

Sì, ma solo se il mandante lo autorizza specificamente, in applicazione dell'art. 1395 c.c. sul contratto con se stesso. Senza tale autorizzazione, l'acquisto è annullabile su richiesta del mandante.

L'art. 1471 c.c. si applica anche ai contratti diversi dalla vendita?

Il divieto è formulato espressamente per la compravendita, ma i principi sottostanti (conflitto di interessi, dovere di fedeltà) si estendono per analogia ad altri atti di acquisto o contratti ad effetti reali, ove sussistano le stesse ragioni di tutela.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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